{"id":2893,"date":"2021-04-09T13:06:00","date_gmt":"2021-04-09T12:06:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.igito.it\/?p=2893"},"modified":"2021-04-10T13:07:45","modified_gmt":"2021-04-10T12:07:45","slug":"le-massime-del-venerdi-09-04-2021","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.igito.it\/en\/2021\/04\/09\/le-massime-del-venerdi-09-04-2021\/","title":{"rendered":"Le massime del venerd\u00ec &#8211; 09.04.2021"},"content":{"rendered":"<p><em>Aggiornamento giurisprudenziale settimanale in collaborazione con lo <a href=\"http:\/\/www.studiolegalegiannone.it\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Studio Legale Giannone<\/a><\/em>. N.B.: Le informazioni offerte sono di carattere generale, hanno fine meramente divulgativo e non sostituiscono in alcun modo l\u2019assistenza di un professionista. Per informazioni: <em><a href=\"mailto:info@igito.it\">info@igito.it<\/a>.<\/em><\/p>\n<ol>\n<li><strong>SANZIONI AMMINISTRATIVE<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p><strong><em>Lockdown e orario di chiusura esercizi commerciali<\/em><\/strong><\/p>\n<p>A seguito del ricorso di un barista sanzionato per non aver rispettato <u>l\u2019orario di chiusura&nbsp; stabilito con Regolamento comunale<\/u>, i Giudici della &nbsp;Corte di Cassazione hanno ritenuto illegittima la sanzione inferta all\u2019esercente poich\u00e9 <u>la tutela della concorrenza<\/u> \u00e8 una <u>materia <\/u>di competenza <u>esclusiva dello Stato<\/u> &nbsp;ai sensi dell\u2019<strong>art. 117 Cost. c. 2 lett. e<\/strong>).<\/p>\n<p>In forza di tale assunto sono quindi da <u>considerarsi illegittime tutte le disposizioni normative regionali e\/o comunali<\/u> con le quali sono stati introdotti limiti e vincoli all&#8217;attivit\u00e0 commerciale.<\/p>\n<p>Tali disposizioni, infatti, si pongono in contrasto con il&nbsp;<strong><u>Decreto Bersani<\/u><\/strong>&nbsp;(art. 3 c. 1 lett. d&nbsp;<em>bis<\/em>&nbsp;<strong>d. l. 223\/2006<\/strong>&nbsp;come modificato dall\u2019art. 31 c. 1&nbsp;<strong>d. l. 201\/2011)<\/strong> ai sensi del quale <u>le attivit\u00e0 commerciali sono svolte&nbsp;<strong>senza limiti e prescrizioni, anche concernenti l&#8217;obbligo della chiusura<\/strong><\/u><strong>.<\/strong><\/p>\n<p>Quindi, le Regioni o i Comuni che intervengono nella disciplina relativa alle modalit\u00e0 di apertura degli esercizi commerciali, ascrivibile alla tutela della concorrenza, invadono una competenza esclusiva dello Stato; pertanto, ogni norma cos\u00ec emanata \u00e8 da considerarsi illegittima.<\/p>\n<p><strong>&nbsp;(Corte di Cassazione Civile, Ordinanza 11.03.2021 n. 6895)<\/strong><\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li><strong>DIRITTO CIVILE &#8211; ESECUZIONI<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<h5><strong><em>Il contratto di mutuo pu\u00f2 essere utilizzato quale titolo esecutivo?<\/em><\/strong><\/h5>\n<p>Con questa recente pronuncia la Corte di Cassazione ha avuto modo di conoscere un la questione relativa alla idoneit\u00e0 del contratto di mutuo a fungere quale titolo esecutivo.<\/p>\n<p>In particolare con questa pronuncia \u00e8 stato stabilito che, al fine di accertare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell\u2019art. 474 c.p.c. occorre verificare, attraverso la sua interpretazione integrata con quanto previsto nell\u2019atto di erogazione e quietanza a saldo, ove esistente, <u>se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilit\u00e0 giuridica della somma mutuata<\/u> e che <u>entrambi gli atti, di mutuo e di erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge.<\/u><\/p>\n<p><strong>(Cassazione civile, sez. III, 05 Marzo 2020, n. 6174).<\/strong><\/p>\n<h5><strong>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DIRITTO DI FAMIGLIA &#8211; ESECUZIONI<\/strong><\/h5>\n<h5><strong><em>Fondo patrimoniale: oneri probatori in capo al creditore e al debitore opposto all\u2019esecuzione<\/em><\/strong>.<\/h5>\n<p>In tema di fondo patrimoniale istituto dai coniugi, la Corte di Cassazione ha stabilito quali siano gli oneri facenti capo al creditore che intenda eseguire il proprio diritto di credito attaccando il fondo patrimoniale del debitore\/i.<\/p>\n<p>A riguardo la Corte, partendo dall\u2019assunto secondo il quale l&#8217;esecuzione sui beni del fondo patrimoniale &#8211; e sui frutti di essi &#8211;&nbsp; non pu\u00f2 aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia, ha considerato che:<\/p>\n<ul>\n<li>il <u>vincolo di inespropriabilit\u00e0<\/u> dei beni facenti capo al fondo patrimoniale <u>opera nei confronti dei creditori consapevoli<\/u> che l\u2019obbligazione \u00e8 stata contratta non gi\u00e0 per far fronte ai bisogni della famiglia, ma per \u201caltra e diversa finalit\u00e0\u201d estranea alla famiglia;<\/li>\n<li>la consapevolezza della suddetta \u201c<u>altra e diversa finalit\u00e0<\/u>&#8221; della costituzione del fondo deve sussistere al momento del perfezionamento dell\u2019atto da cui deriva l\u2019obbligazione;<\/li>\n<li>la <u>prova dell\u2019estraneit\u00e0 e della consapevolezza<\/u> citate, pu\u00f2 essere peraltro fornita anche per <u>presunzioni semplici<\/u> essendo sufficiente provare che lo scopo dell\u2019obbligazione apparisse al momento della relativa assunzione come estraneo ai bisogni della famiglia.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>(Cassazione civile, sez. III, 08 Febbraio 2021, n. 2904).<\/strong><\/p>\n<ol start=\"4\">\n<li><strong>DIRITTO CIVILE E NUOVE TECNOLOGIE<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p><strong><em>La responsabilit\u00e0 giuridica dei sistemi di Intelligenza Artificiale di supporto alle professioni legali.<\/em><\/strong><\/p>\n<p>L\u2019avvento di sistemi I.A. che consentono di imitare e perfezionare il ragionamento umano sta conducendo (e condurr\u00e0) alla sostituzione delle prestazioni intellettuali riservate a professionisti, ai sistemi Intelligenza Artificiale. Questo quantomeno parziale \u201cspostamento\u201d del soggetto prestatore della prestazione professionale pone inequivocabilmente degli interrogativi in tema di responsabilit\u00e0 giuridica della \u201cmacchina\u201d a supporto del professionista.<\/p>\n<p>A riguardo \u00e8 intervenuta la proposta di <u>Regolamento UE n. A9-178\/2020<\/u> che, in concreto, prevede una <u>responsabilit\u00e0 di tipo oggettivo<\/u> in capo al produttore dell\u2019intelligenza artificiale o di un suo componente.<br \/>\nUnica ipotesi di <u>eccezione<\/u> alla responsabilit\u00e0 costruita come oggettiva \u00e8 rappresentata dal pregiudizio dovuto a cause di <u>forza maggiore<\/u> che, laddove accertata, solleverebbe l\u2019operatore dalla relativa responsabilit\u00e0.<\/p>\n<p>Nella proposta di Regolamento si prospetta altres\u00ec la possibilit\u00e0 di introdurre una polizza assicurativa obbligatoria per la responsabilit\u00e0 civile, che andrebbe a differenziare i sistemi di I.A. ad alto rischio gi\u00e0 citati, individuati da un apposito elenco allegato al regolamento, e per i quali la responsabilit\u00e0 \u00e8 oggettiva, dagli altri sistemi di I.A. dove la responsabilit\u00e0 \u00e8 imputata solo a titolo di colpa.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"5\">\n<li><strong>DIRITTO AMMINISTRATIVO E NUOVE TECNOLOGIE.<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p><strong><em>S.P.I.D.: un possibile strumento di svolta per l\u2019interazione tra cittadini e PA.<\/em><\/strong><\/p>\n<p>Divenuto operativo mediante&nbsp;DPCM 24 ottobre 2014, Spid \u00e8 uno strumento che consente <u>ai cittadini di creare una propria identit\u00e0 digitale mediante la quale accedere ai numerosi servizi erogati della pubblica amministrazione nazionale e dai privati aderenti.<\/u><\/p>\n<p>La comodit\u00e0 di Spid risiede nel fatto che sia completamente dematerializzato, ossia non richiede un supporto fisico per poter essere utilizzato: sono sufficienti infatti solo due&nbsp;<strong>codici di accesso<\/strong><u>. Spid<\/u>, unitamente a<u> tessera sanitaria e codice fiscale <\/u>rappresentano gli elementi a supporto del processo di&nbsp;<strong>verifica dell\u2019identit\u00e0 dei cittadini<\/strong>, che forniscono un fondamentale <u>aiuto contro il furto di identit\u00e0<\/u>.<\/p>\n<p>Ne pu\u00f2 usufruire il <u>cittadino<\/u> che ha compiuto 18 anni, residente in Italia o con permesso di soggiorno, e gli <u>operatori economici privati<\/u> i quali possono richiedere il proprio Spid presso uno dei gestori di identit\u00e0 digitale (Identity Provider) autorizzati dall&#8217;<strong>Agenzia per l&#8217;Italia Digitale (AgID),&nbsp;<\/strong>e utilizzare immediatamente il proprio codice di accesso nelle piattaforme dedicate.<\/p>\n<p>La materia sul servizio Spid \u00e8 stata oggetto di <u>recentissime nuove determinazioni<\/u> da parte <u>dell\u2019Agenzia per l\u2019Italia digitale<\/u>, tra cui la&nbsp;318 del 5 novembre 2019 e la 344 del 21 novembre 2019, pubblicate in GU n. 26 del 01 febbraio 2020, recanti misure e linee guida per il rilascio dell&#8217;identit\u00e0 digitale uso professionale e le linee guida R.A.O. pubblico, emanate ai sensi dell&#8217;art. 71 comma 1 del CAD. <u>Sul fronte europeo<\/u> invece, la materia \u00e8 sostenuta dal regolamento EU n. 910\/2014, entrato pienamente in vigore il 1 luglio del 2016, cosiddetto&nbsp;Regolamento eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature), il quale assegna a tutti gli stati membri una normativa in tema di identit\u00e0 digitale e identificazione elettronica.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Aggiornamento giurisprudenziale settimanale in collaborazione con lo Studio Legale Giannone. N.B.: Le informazioni offerte sono di carattere generale, hanno fine meramente divulgativo e non sostituiscono in alcun modo l\u2019assistenza di un professionista. Per informazioni: info@igito.it. SANZIONI AMMINISTRATIVE Lockdown e orario di chiusura esercizi commerciali A seguito del ricorso di un barista sanzionato per non aver &hellip; <a href=\"https:\/\/www.igito.it\/en\/2021\/04\/09\/le-massime-del-venerdi-09-04-2021\/\" class=\"more-link\">Continue reading<span class=\"screen-reader-text\"> &#8220;Le massime del venerd\u00ec &#8211; 09.04.2021&#8221;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":2856,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[29,18],"tags":[],"class_list":["post-2893","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-articles","category-latest"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.igito.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2893","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.igito.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.igito.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.igito.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.igito.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2893"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.igito.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2893\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.igito.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/2856"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.igito.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2893"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.igito.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2893"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.igito.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2893"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}