{"id":2907,"date":"2021-04-23T13:15:00","date_gmt":"2021-04-23T12:15:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.igito.it\/?p=2907"},"modified":"2021-06-09T00:30:37","modified_gmt":"2021-06-08T23:30:37","slug":"le-massime-del-venerdi-23-04-2021","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.igito.it\/en\/2021\/04\/23\/le-massime-del-venerdi-23-04-2021\/","title":{"rendered":"Le massime del venerd\u00ec &#8211; 23.04.2021"},"content":{"rendered":"<p><em>Aggiornamento giurisprudenziale settimanale in collaborazione con lo <a href=\"http:\/\/www.studiolegalegiannone.it\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Studio Legale Giannone<\/a>. N.B.: Le informazioni offerte sono di carattere generale, hanno fine meramente divulgativo e non sostituiscono in alcun modo l\u2019assistenza di un professionista. Per informazioni: <a href=\"mailto:info@igito.it\">info@igito.it<\/a>.<\/em><\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<h5><strong>1.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 DIRITTO TRIBUTARIO<\/strong><\/h5>\n<p><strong><em>Le sezioni Unite sulla notificazione a mezzo posta in caso di assenza o rifiuto del destinatario.<\/em><\/strong><\/p>\n<p>In tema di notifica di un atto impositivo- ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge n. 890 del 1982, qualora l\u2019atto notificando non venga consegnato al destinatario, per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza\/inidoneit\u00e0 di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria pu\u00f2 essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell\u2019avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l\u2019avvenuto deposito dell\u2019atto notificando presso l\u2019ufficio postale (cd. CDA), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell\u2019avvenuta spedizione della raccomandata medesima.<\/p>\n<p>Massima ufficiale.<\/p>\n<p><strong>(Sezioni Unite Civili, 15 Aprile 2021, n. 10012)<\/strong><\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li><strong>DIRITTO CONDOMINIALE<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p><strong><em>Il proprietario del fabbricato nel cortile comune deve partecipare alle spese di rifacimento del tetto dal fabbricato principale da cui accede?<\/em><\/strong><\/p>\n<p>La sentenza in commento, confermando l\u2019orientamento maggioritario \u2013 ovverosia quello secondo cui non \u00e8 possibile porre la spesa inerente il rifacimento del tetto solo a carico dei proprietari delle unit\u00e0 immobiliari (appartamenti, cantine etc.) poste nella verticale sottostante alla zona del tetto da riparare &#8211; ha stabilito che le parti dell&#8217;edificio in condominio &#8211; quali, nella specie, muri e tetti, deputati a preservare l&#8217;edificio condominiale da agenti atmosferici e dalle infiltrazioni d&#8217;acqua, piovana o sotterranea &#8211; rientrano, per la loro funzione necessaria all&#8217;uso collettivo, fra le cose comuni.<\/p>\n<p>Pertanto, per le caratteristiche strutturali e funzionali dell&#8217;edificio, le spese per l&#8217;intervento manutentivo del tetto del fabbricato, che \u00e8 destinato anche alla protezione dell&#8217;atrio (o androne) comune, devono essere ripartite tra tutti i condomini poich\u00e9 tutti sono interessati alla riparazione del medesimo tetto quindi, anche dai condomini proprietari solamente del basso fabbricato nel cortile del Condominio.<\/p>\n<p><strong>\u00a0(Cass. Civ., sez. VI, 07.10.2019, n. 24927)<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<ol start=\"3\">\n<li><strong>DIRITTO PREVIDENZIALE<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p><strong><em>La Circolare INPS n. 65\/2021: tra indennit\u00e0 INPS e semplificazione dei requisiti per l\u2019accesso all\u2019indennit\u00e0 di disoccupazione.<\/em><\/strong><\/p>\n<p>Con la circolare 19\/04\/2021, n. 65 l\u2019Inps ha chiarito che le domande per il riconoscimento delle indennit\u00e0 onnicomprensive andranno presentate entro il 31 maggio 2021.<\/p>\n<p>Coloro che hanno gi\u00e0 ricevuto l\u2019indennit\u00e0 prevista dal decreto Ristori (articoli 15 e 15-bis,\u00a0<strong>decreto legge 137\/2020<\/strong>) hanno diritto a una ulteriore indennit\u00e0 di 2.400 euro,\u00a0<strong>senza necessit\u00e0 di presentare una nuova domanda e<\/strong> la stessa verr\u00e0 erogata automaticamente dall\u2019Inps.<\/p>\n<p>I lavoratori che non hanno invece beneficiato delle indennit\u00e0 del 2020 possono presentare domanda per il riconoscimento delle indennit\u00e0 onnicomprensive di cui all\u2019articolo 10, commi 2, 3, 5 e 6, del\u00a0<strong>decreto-legge n. 41 del 2021<\/strong>\u00a0entro la data del 31 maggio 2021.<\/p>\n<p>I destinatari della tutela denominata \u201cindennit\u00e0 una tantum\u201d sono: (i)i lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; (ii) i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali; (iii)i lavoratori intermittenti; (iv)i lavoratori autonomi occasionali; (v)i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio; (vi)i lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; (vii) i lavoratori dello spettacolo.<\/p>\n<p>L\u2019indennit\u00e0 non \u00e8 cumulabile con: (i) l\u2019indennit\u00e0 erogata dalla societ\u00e0 \u201cSport e salute\u201d; (ii) l\u2019indennit\u00e0 a favore dei lavoratori domestici; (iii)l\u2019indennit\u00e0 per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria; (iv) il Reddito di Emergenza (anche se fruito precedentemente, da un qualunque componente il nucleo familiare);\u00a0 (v) l\u2019indennit\u00e0 di funzione (che non sia semplice gettone di presenza) prevista per alcune cariche, come nel caso dei parlamentari.<\/p>\n<p>Riguardo al\u00a0<strong>Reddito di Cittadinanza<\/strong>, ferma restando la non cumulabilit\u00e0, \u00e8 possibile integrarne la misura fino al valore di 2.400 euro.<\/p>\n<p>L\u2019indennit\u00e0 del 2021 \u00e8 invece cumulabile con: (i) l\u2019assegno ordinario di invalidit\u00e0; (ii) la NASpI (ad eccezione di stagionali e somministrati del turismo); (iii) la DIS-COLL; (iv)le erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro e tirocini professionali; (v) i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale; (vi) i premi e i compensi conseguiti per lo svolgimento di attivit\u00e0 sportiva dilettantistica; (vii) le prestazioni di lavoro occasionale nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile.<\/p>\n<p>Inoltre, l\u2019Istituto previdenziale ha spiegato che il decreto-legge n. 41 del 2021 ha introdotto una novit\u00e0 di rilievo in materia di indennit\u00e0 di disoccupazione NASpI.<\/p>\n<p>In particolare, per gli eventi di disoccupazione verificatisi nell\u2019arco temporale che va dal 1\u00b0 gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 \u00e8 ammesso l\u2019accesso alla NASpI in presenza dei soli requisiti dello\u00a0<strong>stato di disoccupazione involontario<\/strong>\u00a0e delle\u00a0<strong>tredici settimane di contribuzione nei quattro anni\u00a0<\/strong>precedenti l\u2019inizio del periodo di disoccupazione,\u00a0<strong>con esclusione del requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo.<\/strong><\/p>\n<p>Le domande di indennit\u00e0 di disoccupazione NASpI presentate a seguito di eventi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro verificatisi nel periodo compreso tra il 1\u00b0 gennaio e il 19 aprile 2021 e respinte per l\u2019assenza del requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti l\u2019inizio del periodo di disoccupazione, devono essere\u00a0<strong>riesaminate d\u2019ufficio<\/strong>\u00a0dall\u2019Inps.<\/p>\n<h3>4.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 DIRITTO\u00a0 E SALUTE<\/h3>\n<p><strong><em>Non sussiste responsabilit\u00e0 della casa farmaceutica per i danni subiti dal paziente sottoposto a sperimentazione clinica<\/em><\/strong><\/p>\n<p><strong>Una signora, sottoposta all\u2019interno di un\u2019azienda sanitaria alla sperimentazione medica di un farmaco sponsorizzato da una casa farmaceutica, <\/strong>conveniva in giudizio l\u2019Azienda Ospedaliera e la casa farmaceutica per sentirle condannare, in solido, al\u00a0<strong>risarcimento dei danni per responsabilit\u00e0 precontrattuale,\u00a0contrattuale ed extracontrattuale. <\/strong><\/p>\n<p>Il Tribunale accoglieva la domanda dell\u2019attrice ed avverso tale pronuncia, veniva proposto gravame principale dalla casa farmaceutica e incidentale dalla Azienda Ospedaliera. La Corte d\u2019Appello competente confermava la sentenza di primo grado.<\/p>\n<p>Avverso la sentenza della corte territoriale, proponeva ricorso per cassazione la casa farmaceutica\u00a0eccependo l\u2019<strong>insussistenza della responsabilit\u00e0 contrattuale da contatto sociale in capo alla casa farmaceutica.<\/strong>\u00a0 Il motivo veniva accolto e ritenuto fondato.<\/p>\n<p>La Suprema Corte, infatti, con la sentenza in oggetto escludeva la possibilit\u00e0 di fondare la responsabilit\u00e0 contrattuale della casa farmaceutica su un contatto sociale che certamente non vi \u00e8 stato, giacch\u00e8 \u00e8 pacifico che la danneggiata ha avuto rapporti diretti soltanto con i sanitari dell\u2019Azienda Ospedaliera. Deve quindi affermarsi che la\u00a0<strong>casa farmaceutica<\/strong>\u00a0che abbia promosso, mediante la fornitura di un farmaco, una\u00a0<strong>sperimentazione clinica<\/strong>\u00a0eseguita da una struttura sanitaria a mezzo dei propri medici, pu\u00f2 essere chiamata a<strong>\u00a0rispondere a titolo contrattuale dei danni<\/strong>\u00a0sofferti dai soggetti cui sia stato somministrato il farmaco a causa di un errore dei medici sperimentatori, soltanto ove risulti, sulla base della\u00a0<strong>concreta conformazione dell\u2019accordo di sperimentazione<\/strong>, che la struttura ospedaliera e i suoi dipendenti abbiano agito quali ausiliari della casa farmaceutica, s\u00ec che la stessa debba rispondere del loro inadempimento (o inesatto adempimento) ai sensi dell\u2019art. 1228 c.c.; in difetto, a carico della casa farmaceutica risulta predicabile soltanto una<strong>\u00a0responsabilit\u00e0 extracontrattuale<\/strong>\u00a0(ai sensi dell\u2019art. 2050 c.c. o, eventualmente, dell\u2019art. 2043 c.c.), da accertarsi secondo le regole proprie della stessa.<\/p>\n<p>Il motivo veniva pertanto accolto, con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte territoriale.<\/p>\n<p><strong>(Corte di Cassazione, sez. III Civile, 20.04.2021 \u00a0n. 10348\/21)<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"5\">\n<li><strong>DIRITTO AMMINISTRATIVO <\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p><strong><em>Antenne 5G: illegittime le ordinanze sindacali &#8220;indiscriminate&#8221;<\/em><\/strong><\/p>\n<p>Sono illegittime le ordinanze sindacali che vietano indiscriminatamente l\u2019installazione sul territorio comunale della tecnologia 5G.<\/p>\n<p>Sono queste le conclusioni rassegnate dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione I di Catania che, con l&#8217;ordinanza 27 luglio 2020, n. 566, ha sospeso cautelarmente l\u2019efficacia dell\u2019ordinanza con cui il Sindaco di Messina aveva vietato l\u2019installazione della tecnologia 5G sul territorio comunale.<\/p>\n<p>Secondo il Tar, infatti, \u201c<em>la valutazione sui rischi connessi all\u2019esposizione derivante dagli impianti di telecomunicazioni \u00e8 di esclusiva pertinenza dell\u2019A.R.P.A., organo deputato al rilascio del parere prima dell\u2019attivazione della struttura e al monitoraggio del rispetto dei limiti prestabiliti normativamente dallo Stato\u201d.<\/em><\/p>\n<p>A favore dell\u2019immediata sospensione, militano anche i limiti propri dello strumento sindacale utilizzato.<\/p>\n<p>L\u2019art. 38, comma 6,\u00a0<strong>Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76<\/strong>,<em>\u00a0<\/em>infatti, stabilisce espressamente che \u201c<em>i Comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l\u2019esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilit\u00e0 di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualit\u00e0, riservati allo Stato ai sensi dell\u2019articolo 4\u201d.<\/em><\/p>\n<p>La disposizione normativa sopra citata, recependo la giurisprudenza consolidata in materia,<em>\u00a0\u201csancisce, per un verso, l\u2019illegittimit\u00e0 di un divieto generalizzato alla installazione degli impianti del genere in esame, per un altro, l\u2019impossibilit\u00e0 di adottare ordinanze contingibili e urgenti in una materia la cui competenza \u00e8 riservata allo Stato\u201d.<\/em><\/p>\n<p>Si consolida, quindi, l\u2019orientamento giurisprudenziale che aveva ritenuto illegittimi i divieti generalizzati di installazione del 5G sul territorio comunale (<em>cfr:\u00a0<\/em>TAR Catania, 22\/05\/2020 n. 1126; 7\/07\/2020 n. 1641).<\/p>\n<p><strong>\u00a0(TAR Sicilia-Catania, ordinanza n. 566\/2020)<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Aggiornamento giurisprudenziale settimanale in collaborazione con lo Studio Legale Giannone. N.B.: Le informazioni offerte sono di carattere generale, hanno fine meramente divulgativo e non sostituiscono in alcun modo l\u2019assistenza di un professionista. Per informazioni: info@igito.it.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":2856,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[29,25,18],"tags":[],"class_list":["post-2907","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-articles","category-news-events","category-latest"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.igito.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2907","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.igito.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.igito.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.igito.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.igito.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2907"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.igito.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2907\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.igito.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/2856"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.igito.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2907"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.igito.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2907"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.igito.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2907"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}