{"id":2926,"date":"2021-05-14T15:08:00","date_gmt":"2021-05-14T14:08:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.igito.it\/?p=2926"},"modified":"2021-06-09T00:30:20","modified_gmt":"2021-06-08T23:30:20","slug":"le-massime-del-venerdi-7-maggio-2021","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.igito.it\/en\/2021\/05\/14\/le-massime-del-venerdi-7-maggio-2021\/","title":{"rendered":"Le massime del venerd\u00ec &#8211; 14 maggio 2021"},"content":{"rendered":"<p><em>Aggiornamento giurisprudenziale in collaborazione con lo <a href=\"http:\/\/www.studiolegalegiannone.it\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Studio Legale Giannone<\/a>. N.B.: Le informazioni offerte sono di carattere generale, hanno fine meramente divulgativo e non sostituiscono in alcun modo l\u2019assistenza di un professionista. Per informazioni: <a href=\"mailto:info@igito.it\">info@igito.it<\/a>.<\/em><\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<p><strong>1.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 DIRITTO BANCARIO<\/strong><\/p>\n<p><strong><em>Risoluzione delle singole operazioni di investimento in valori mobiliari<\/em><\/strong><\/p>\n<p>Le singole operazioni di investimento in valori mobiliari, in quanto contratti autonomi, bench\u00e9 esecutive del contratto quadro originariamente stipulato dall&#8217;investitore con l&#8217;intermediario, possono essere oggetto di risoluzione, in caso di inosservanza di doveri informativi nascenti dopo la conclusione del contratto quadro, indipendentemente dalla risoluzione di questo ultimo.<\/p>\n<p>[In applicazione di tale principio la S.C. ha cassato la decisione della Corte di merito che, ritenendo la responsabilit\u00e0 dell&#8217;intermediario quale conseguenza dell&#8217;inosservanza degli obblighi informativi in favore del cliente di natura precontrattuale, aveva escluso l&#8217;esperibilit\u00e0 del rimedio risolutorio con riguardo ai negozi diretti alla negoziazione dei titoli]. (massima ufficiale).<\/p>\n<p>(Cssazione civile, sez. I, 31 Marzo 2021, n. 8997)<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li><strong>DIRITTO CIVILE<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<h5><strong><em>La nullit\u00e0 che deriva dalla violazione di intese anticoncorrenziali colpisce le singole clausole, non l\u2019intero contratto.<\/em><\/strong><\/h5>\n<p>In tema concorrenza, i contratti che contengono clausole che siano frutto di intese anticoncorrenziali, oltre a far scaturire una responsabilit\u00e0 risarcitoria, sono da considerare affetti da nullit\u00e0 parziale limitata alle clausole riferite alle intese illecite (Cass. n. 24044\/2019).<\/p>\n<p>Al giudice spetter\u00e0 pertanto verificare se la parte favorita dalla clausola nulla avrebbe concordato la fidejussione anche senza la deroga vietata.<\/p>\n<p>Nel caso di specie il Tribunale di Padova ha ritenuto che per la Banca non fosse particolarmente gravoso l\u2019onere di monitorare la situazione al fine di attivarsi nei mesi dalla scadenza della garanzia e che la sanzione della nullit\u00e0 doveva pertanto essere limitata alla singola clausola e non estesa all\u2019interno contratto.<\/p>\n<p><strong>\u00a0(Tribunale di Padova 07.04.2021).<\/strong><\/p>\n<ol start=\"3\">\n<li><strong>DRITTO TRIBUTARIO<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p><strong><em>I crediti tributari devono essere ammessi al concorso indipendentemente dalla circostanza che il loro accertamento ovvero l&#8217;iscrizione a ruolo siano successivi all&#8217;apertura del fallimento.<\/em><\/strong><\/p>\n<p>In tema di insinuazione al passivo, i crediti tributari devono essere ammessi al concorso indipendentemente dalla circostanza che il loro accertamento ovvero l\u2019iscrizione al ruolo siano successivi all\u2019apertura del fallimento, perch\u00e9 detti i crediti nascono \u201c<em>ex lege<\/em>\u201d con l\u2019avveramento dei relativi presupposti e non per l\u2019effetto dell\u2019atto amministrativo di accertamento, n\u00e9 tantomeno attraverso l\u2019iscrizione a ruolo. (massima ufficiale)<strong><em><br \/>\n<\/em> (Cass. Civ. sez. VI, 26 marzo 2021, n. 8602)<\/strong><\/p>\n<p><strong>4.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 DIRITTO FALLIMENTARE<\/strong><\/p>\n<p><strong><em>Concordato preventivo, rinuncia prima dell\u2019ammissione e inefficacia delle ipoteche giudiziali.<\/em><\/strong><\/p>\n<p>L\u2019art. 168, comma 3, l. fall., il quale dispone l\u2019inefficacia delle ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni anteriori all\u2019iscrizione nel registro delle imprese del ricorso per concordato preventivo rispetto ai creditori anteriori al concordato, non si applica qualora, rinunciata la domanda di concordato preventivo prima dell\u2019ammissione al concordato medesimo, sia stato in un momento successivo dichiarato il fallimento dell\u2019imprenditore, trovando l\u2019inefficacia degli atti nell\u2019ambito della procedura fallimentare la propria disciplina nell\u2019art. 69-bis l. fall. (massima ufficiale).<\/p>\n<p><strong>(Cassazione civile, sez. I, 31 Marzo 2021, n. 8996).<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"5\">\n<li><strong>DIRITTO AMMINISTRATIVO <\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p><strong><em>Incompatibilit\u00e0 tra la qualifica di Presidente del Tar e l\u2019attivit\u00e0 forense della figlia.<\/em><\/strong><\/p>\n<p>Sul tema \u00e8 intervenuto il Consiglio di Stato con la sentenza n. 2759\/21, depositata il 6 aprile.<\/p>\n<p>In virt\u00f9 dell\u2019art. 18 r.d. n. 12\/1941 (ordinamento giudiziario) &#8220;dal descritto quadro normativo \u00e8 inferibile una presunzione assoluta di incompatibilit\u00e0 di sede per i presidenti di <strong>uffici giudiziari monosezionali<\/strong> (tale \u00e8 il Tribunale amministrativo regionale per le Marche) e non consente di pervenire alla soluzione per cui l\u2019impegno personale dell\u2019avvocato-congiunto di astenersi da ogni attivit\u00e0, anche stragiudiziale, nel campo del diritto amministrativo, dismettendo altres\u00ec gli incarichi gi\u00e0 affidatigli, sia idonea a rimuovere lo stato di incompatibilit\u00e0 voluto dalla legge a tutela non solo della sostanza, ma anche \u2013 come da lungo tempo indica la migliore dottrina processualistica \u2013 della semplice apparenza dell\u2019imparzialit\u00e0 e della terziet\u00e0 del giudice, non meno importanti per la tranquilla fiducia che i cittadini debbono poter riporre nella giustizia&#8221;.<\/p>\n<p><strong>(Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 2759\/21)<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Aggiornamento giurisprudenziale in collaborazione con lo Studio Legale Giannone. N.B.: Le informazioni offerte sono di carattere generale, hanno fine meramente divulgativo e non sostituiscono in alcun modo l\u2019assistenza di un professionista. 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