{"id":2993,"date":"2021-11-04T03:37:56","date_gmt":"2021-11-04T02:37:56","guid":{"rendered":"https:\/\/www.igito.it\/it\/?p=2993"},"modified":"2021-12-23T22:48:50","modified_gmt":"2021-12-23T21:48:50","slug":"delibera-anac-n-313-del-13-aprile-2021-carenza-di-sottoscrizione-da-parte-dei-mandanti-di-rtp-costituendo-e-soccorso-istruttorio-lanac-conferma-il-proprio-orientamento-nonostante-la-giuri","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.igito.it\/en\/2021\/11\/04\/delibera-anac-n-313-del-13-aprile-2021-carenza-di-sottoscrizione-da-parte-dei-mandanti-di-rtp-costituendo-e-soccorso-istruttorio-lanac-conferma-il-proprio-orientamento-nonostante-la-giuri\/","title":{"rendered":"Delibera ANAC n. 313 del 13 aprile 2021 &#8211; Carenza di sottoscrizione da parte dei mandanti di RTP costituendo e soccorso istruttorio: l\u2019ANAC conferma il proprio orientamento nonostante la giurisprudenza contraria (Dott. Marco Porro)"},"content":{"rendered":"<p class=\"qtranxs-available-languages-message qtranxs-available-languages-message-en\">Sorry, this entry is only available in <a href=\"https:\/\/www.igito.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2993\" class=\"qtranxs-available-language-link qtranxs-available-language-link-it\" title=\"Italiano\">Italiano<\/a>. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. 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Le informazioni presentate hanno carattere generale e divulgativo e non sostituiscono in alcun modo l&#8217;assistenza di un professionista. Per informazioni:\u00a0<strong><u><a href=\"mailto:info@igito.it\">info@igito.it<\/a><\/u><\/strong><\/em>)<\/p>\n<p>IL FATTO<\/p>\n<p>Nell\u2019ambito di una gara d\u2019appalto per lavori di ristrutturazione, il costituendo RTP classificatosi primo nella graduatoria provvisoria veniva escluso in quanto l&#8217;offerta economica presentata risultava sottoscritta dal solo mandatario, in violazione pertanto dell\u2019art. 48 comma 8 D.Lgs. 50\/2016 nonch\u00e9 dell\u2019art. 12 del bando di gara.<!--more--><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Il concorrente escluso presentava dunque istanza per ottenere il parere precontenzioso dell\u2019ANAC, ai sensi dell\u2019art. 211 D.Lgs. 50\/2016, invocando l\u2019illegittimit\u00e0 della condotta della stazione appaltante che aveva omesso di porre in essere il soccorso istruttorio.<\/p>\n<p>LA QUESTIONE<\/p>\n<p>L\u2019istante riteneva illegittimo l\u2019agire della Stazione Appaltante, in quanto la carenza di sottoscrizione dei mandanti non integrerebbe un\u2019irregolarit\u00e0 essenziale idonea a precludere l\u2019esperibilit\u00e0 del soccorso istruttorio ai sensi dell\u2019art. 83 comma 9 D.Lgs. 50\/2016, ove dispone che \u201ccostituiscono irregolarit\u00e0 essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l&#8217;individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa\u201d.<\/p>\n<p>Sul punto aveva gi\u00e0 avuto modo di esprimersi in precedenza la stessa ANAC, con la Determinazione n. 1 dell\u20198 gennaio 2015, ritenendo che \u201cla sottoscrizione costituisce, pertanto, un elemento essenziale; tuttavia, non impattando sul contenuto e sulla segretezza dell\u2019offerta, la sua eventuale carenza si ritiene sanabile. Infatti, ferma restando la riconducibilit\u00e0 dell\u2019offerta al concorrente (che escluda l\u2019incertezza assoluta sulla provenienza), dal combinato disposto dell\u2019art. 38, comma 2-bis e 46, comma 1-ter del Codice, risulta ora sanabile ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarit\u00e0 (anche) degli elementi che devono essere prodotti dai concorrenti in base alla legge (al bando o al disciplinare di gara), ivi incluso l\u2019elemento della sottoscrizione\u201d (orientamento poi ripreso, in sede di parere precontenzioso, con le Delibere n. 1346 del 20 dicembre 2017, n. 420 del 15 maggio 2019 e n. 487 del 10 giugno 2020).<\/p>\n<p>La giurisprudenza era inizialmente orientata in senso conforme all\u2019ANAC (si vedano Cons. Stato, Sez. V, 10 settembre 2014 n. 4595; TAR Lazio, Roma, Sez. I, 16 giugno 2016 n. 6923; TAR Toscana, Sez. I, 31 marzo 2017 n. 496 e isolato TAR Toscana, Sez. I, 06 marzo 2020 n. 288).<\/p>\n<p>Tuttavia la prevalente giurisprudenza amministrativa \u00e8 ormai orientata nel senso che \u00abla mancata sottoscrizione del documento contenente l&#8217;offerta economica non \u00e8 sanabile mediante il ricorso al soccorso istruttorio il quale, in virt\u00f9 dell&#8217;articolo 83, comma 9, del d.lgs. n. 50 del 2016, non pu\u00f2 essere utilizzato per sanare le carenze degli elementi sostanziali dell&#8217;offerta economica &#8211; tra i quali rientra la sottoscrizione per le funzioni essenziali che essa spiega &#8211; senza che sia necessaria un&#8217;espressa previsione nella lex specialis, pena, in caso contrario la lesione della par condicio dei concorrenti, le esigenze perseguite dal legislatore con la previsione di cui all&#8217;art. 48, c. 8, d.lgs. n. 50\/2016 non possono ritenersi adeguatamente soddisfatte mediante il mandato con rappresentanza conferito all&#8217;impresa capogruppo, trattandosi &#8211; quest&#8217;ultimo &#8211; di un atto che non assicura che il mandatario adempia correttamente agli obblighi gestori e di rappresentanza verso i terzi assunti nei confronti delle mandanti, con il conseguente rischio che possano insorgere contestazioni interne ai componenti del raggruppamento incidenti negativamente sulla fase di esecuzione del contratto\u201d (cos\u00ec TAR Piemonte, Sez. II, 28 gennaio 2021 n. 91. In senso conforme TAR Lazio, Roma, Sez. III, 4 maggio 2021; Consiglio di Stato, sez. III, 26 ottobre 2020 n. 6530; TAR Piemonte, Sez. I, 7 gennaio 2020 n. 16; TAR Lazio, Roma, sez. II, 23 novembre 2020 n. 12406).<\/p>\n<p>LA MOTIVAZIONE<\/p>\n<p>L\u2019ANAC, con la Delibera in commento, ha ritenuto che l\u2019esclusione del RTP istante \u201cnon sia conforme alla normativa di settore in quanto lo stesso avrebbe potuto essere adottato solo ad esito della richiesta di soccorso istruttorio rimasta inevasa da parte dell&#8217;operatore economico\u201d.<\/p>\n<p>L\u2019ANAC, consapevole della contraria giurisprudenza sul punto, ha preferito confermare il proprio precedente orientamento, argomentando che la ratio dell&#8217;obbligo di sottoscrivere l&#8217;offerta ai sensi dell&#8217;art. 48 D.Lgs. 50\/2016 \u201csi rinviene nella necessit\u00e0 dell&#8217;Amministrazione aggiudicatrice di ricevere un segno tangibile dell&#8217;impegno assunto da tutti i componenti del costituendo raggruppamento che conferiscono mandato a un soggetto capogruppo che si assume in proprio la responsabilit\u00e0 dell&#8217;operato di tutto il gruppo; tuttavia l&#8217;istituto del soccorso istruttorio \u00e8 volto a salvaguardare il principio sostanzialistico e a evitare che le stazioni appaltanti attraverso inutili formalismi violino il principio del favor partecipationis\u201d.<\/p>\n<p>Potrebbe dunque dirsi che il contrasto esistente fra le posizioni dell\u2019ANAC e della pi\u00f9 recente giurisprudenza \u00e8 connaturato alle esigenze di tutela dei distinti ed opposti principi, rispettivamente, del favor partecipationis e di par condicio dei concorrenti.<\/p>\n<p>Nel caso di specie, l\u2019ANAC ha ritenuto dirimente che le mandanti avessero sottoscritto tutta la restante documentazione riferita alla domanda di partecipazione e all&#8217;offerta e pertanto la mancata apposizione della firma digitale sull\u2019offerta economica altro non era che il frutto di una svista dei concorrenti.<\/p>\n<p><em>Il testo integrale della delibera in commento \u00e8 consultabile a questo indirizzo: <a href=\"https:\/\/www.anticorruzione.it\/-\/parere-di-precontenzioso-n.-313-del-13-aprile-2021.-prec-75\/2020\/s-pb\">https:\/\/www.anticorruzione.it\/-\/parere-di-precontenzioso-n.-313-del-13-aprile-2021.-prec-75\/2020\/s-pb<\/a><\/em><\/p>\n<p><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Sorry, this entry is only available in Italiano. 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