{"id":2877,"date":"2021-04-02T11:24:04","date_gmt":"2021-04-02T10:24:04","guid":{"rendered":"https:\/\/www.igito.it\/?p=2877"},"modified":"2021-04-02T11:27:20","modified_gmt":"2021-04-02T10:27:20","slug":"le-sentenze-del-venerdi-2-04-2021","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.igito.it\/es\/2021\/04\/02\/le-sentenze-del-venerdi-2-04-2021\/","title":{"rendered":"Le massime del venerd\u00ec 2.04.2021"},"content":{"rendered":"<p><em>Aggiornamento giurisprudenziale settimanale in collaborazione con lo <a href=\"http:\/\/www.studiolegalegiannone.it\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Studio Legale Giannone<\/a><\/em>. N.B.: Le informazioni offerte sono di carattere generale, hanno fine meramente divulgativo e non sostituiscono in alcun modo l\u2019assistenza di un professionista. Per informazioni: <em><a href=\"mailto:info@igito.it\">info@igito.it<\/a>.<\/em><\/p>\n<ol>\n<li><strong>PREVIDENZA SOCIALE<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p><strong><em>In arrivo a luglio 2021 l\u2019assegno unico e universale per i figli under 21, lavoratori autonomi, subordinati e percettori di misure di sostegno al reddito.<\/em><\/strong><\/p>\n<p>La misura consiste in un contributo, fino ad un importo massimo di 250,00 euro mensili, fruibile anche come credito d\u2019imposta, di cui le famiglie potranno beneficiare <u>per ciascun figlio da 0 fino ai 21 anni<\/u> di et\u00e0. In caso di maggiore et\u00e0, l\u2019assegno potr\u00e0 essere erogato direttamente ai figli.<\/p>\n<p>Il disegno di legge, che ha goduto dell\u2019approvazione del Senato, riguarder\u00e0 anche i nuclei famigliari composti da <u>lavoratori autonomi, subordinati e percettori di misure di sostegno al reddito<\/u>.<\/p>\n<p>L&#8217;ammontare dell&#8217;assegno sar\u00e0 <u>modulato<\/u> sulla base della condizione economica del nucleo familiare, individuata dall&#8217;indicatore della situazione economica equivalente\u00a0(ISEE).<\/p>\n<p>La percezione dell\u2019assegno e\u0300 pienamente compatibile con la fruizione del <u>reddito di cittadinanza<\/u> ed e\u0300 corrisposto congiuntamente ad esso.<\/p>\n<p>L\u2019assegno spettante al nucleo familiare <u>viene ripartito in pari misura tra i genitori o assegnato a chi esercita la responsabilita\u0300 genitoriale<\/u>. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l\u2019assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso l\u2019assegno, in mancanza di accordo, e\u0300 ripartito in pari misura tra i genitori.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li><strong>DIRITTO BANCARIO<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p><strong><em>Le Sezioni Unite chiamate a pronunciarsi su interessi di mora e usura.<\/em><\/strong><\/p>\n<p>Con questa importante sentenza le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno finalmente fatto chiarezza su alcuni punti salienti della disciplina degli interessi di mora e l\u2019usura.<\/p>\n<p>In particolare, hanno stabilito che <u>la normativa <\/u><u>antiusura si applica agli interessi moratori<\/u>, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi, convenuti al momento della stipula del contratto, quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso.<\/p>\n<p>Le SS.UU. stabiliscono, quale criterio di <u>determinazione del tasso soglia, le rilevazioni della Banca d\u2019Italia <\/u>(a far data dal d.m. 25.3.2003) relative alla maggiorazione media prevista nei contratti di mercato a titolo di interessi moratori, \u00a0precisando che \u00a0la nullit\u00e0 della clausola non impedisce applicazione dell\u2019art. 1224, comma 1, c.c. con la conseguenza che continuano ad applicarsi al rapporto in essere gli interessi corrispettivi (lecitamente pattuiti).<\/p>\n<p>(Cassazione Civile, Sez. Un., 18 settembre 2020, n. 19597).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"3\">\n<li><strong>DIRITTO FALLIMENTARE<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p><strong><em>Supersociet\u00e0 di fatto e foro competente in caso di fallimento.<\/em><\/strong><\/p>\n<p>Con la recentissima Sentenza del 22.02.2021 la Corte di Cassazione ha avuto modo di affrontare il tema della competenza territoriale del Tribunale chiamato a pronunciarsi sul fallimento di una c.d. supersociet\u00e0 di fatto.<\/p>\n<p>In tale occasione si \u00e8 confermata l\u2019applicazione <u>l&#8217;art. 147, comma 5, l.fall.,<\/u> anche qualora il socio gi\u00e0 fallito sia una societ\u00e0 partecipe con altre societ\u00e0 (o persone fisiche) ad una societ\u00e0 di persone.<\/p>\n<p>In tale caso, in deroga all&#8217;art. 9 l.fall., la competenza alla dichiarazione di fallimento in estensione si radica presso il tribunale ove risulta gi\u00e0 pendente la procedura concorsuale riguardante il socio. Ci\u00f2 poich\u00e9 viene in rilievo il <u>principio di prevenzione<\/u> sancito dai commi 4 e 5 dell&#8217;art. 9 anzidetto e dall&#8217;art. 40 c.p.c. e costituendo il fallimento della societ\u00e0, che sia socia illimitatamente responsabile, l&#8217;occasione per accertare anche la distinta insolvenza della supersociet\u00e0 di fatto.<\/p>\n<p><strong>(<\/strong>Cassazione civile, <strong>febbraio 2021 n. 4712<\/strong><strong>).<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<ol start=\"4\">\n<li><strong>DIRITTO E NUOVE TECNOLOGIE<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p><strong><em>E\u2019 valida la notifica a mezzo PEC del c.d. \u201cduplicato informatico\u201d.<\/em><\/strong><\/p>\n<p>Con riferimento all\u2019asserita inefficacia di un decreto di accoglimento circa l\u2019irragionevole durata di un processo, notificato al Ministero della Giustizia in assenza di attestazione di conformit\u00e0, la Suprema Corte ha avuto modo di approntare un oculato distinguo tra \u201ccopia informatica\u201d e \u201cduplicato informatico\u201d.<\/p>\n<p>A riguardo gli ermellini hanno considerato che se per una copia digitalizzata di un provvedimento in formato cartaceo \u00e8 necessaria l\u2019autenticazione della conformit\u00e0 all\u2019originale analogico, lo stesso non si pu\u00f2 dire per un provvedimento che gi\u00e0 risulta digitalizzato con un determinato identificativo (c.d. \u201cimpronta\u201d) e conservato in tale forma presso la Cancelleria telematica. Infatti quest\u2019ultimo documento costituisce un mero duplicato che, riportando la medesima \u201cimpronta\u201d, non necessit\u00e0 di alcuna attestazione di conformit\u00e0.<\/p>\n<p>(Corte di Cassazione, 17.03.2021, ordinanza n. 7489).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"5\">\n<li><strong>DIRITTO AMMINISTRATIVO<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p><strong><em>E\u2019possibile trasformare una porzione di tetto in terrazzo?La parola al Consiglio di Stato.<\/em><\/strong><\/p>\n<p>In mancanza di una delibera autorizzativa del condominio, non pu\u00f2 essere assentita una denuncia di inizio attivit\u00e0 che comporti la trasformazione di una falda inclinata del tetto in terrazzo a livello, atteso che, in tal caso, l\u2019area oggetto d\u2019intervento \u00e8 da intendersi di spettanza condominiale.<\/p>\n<p>Infatti, il tetto a falde inclinate svolge una funzione di copertura e di protezione dell\u2019intero fabbricato condominiale \u00a0e rientra, per espressa previsione normativa, nel novero delle parti comuni dello stesso \u201c<em>se non risulta il contrario dal titolo<\/em>\u201d (cfr. art. 1117, comma 1, n. 1 codice civile); a nulla rileva l\u2019accettazione condominiale per il tramite dell\u2019amministratore in mancanza di un\u2019assemblea totalitaria, unica legittimata a disporre delle parti comuni del fabbricato (art. 1108, comma 3, c.c.).<\/p>\n<p>Quanto al Comune, nell\u2019assentire una d.i.a., ha l\u2019onere di verificare se il richiedente sia titolato (e, in particolare, se sia proprietario del bene sul quale si intende intervenire); se \u00e8 vero infatti che il Comune non \u00e8 tenuto a svolgere una preliminare indagine istruttoria che si estenda fino alla ricerca d\u2019ufficio di eventuali elementi limitativi, preclusivi o estintivi del titolo di disponibilit\u00e0 allegato dal richiedente, \u00e8 vero anche che ha sempre l\u2019onere di verificare la legittimazione del richiedente, accertando se egli sia il proprietario dell\u2019immobile oggetto dell\u2019intervento costruttivo o se, comunque, abbia un titolo di disponibilit\u00e0 sufficiente per eseguire l\u2019attivit\u00e0 edificatoria.<\/p>\n<p>(Consiglio di Stato, sez. II \u2013 sentenza 12 febbraio 2021 n. 1294).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Aggiornamento giurisprudenziale settimanale in collaborazione con lo Studio Legale Giannone. N.B.: Le informazioni offerte sono di carattere generale, hanno fine meramente divulgativo e non sostituiscono in alcun modo l\u2019assistenza di un professionista. Per informazioni: info@igito.it. 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