{"id":1974,"date":"2019-06-03T17:00:56","date_gmt":"2019-06-03T16:00:56","guid":{"rendered":"https:\/\/www.igito.it\/?p=1974"},"modified":"2019-06-03T15:39:04","modified_gmt":"2019-06-03T14:39:04","slug":"articolo-la-riforma-del-giudizio-abbreviato-possibili-profili-di-incostituzionalita-avv-mirco-consorte","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.igito.it\/it\/2019\/06\/03\/articolo-la-riforma-del-giudizio-abbreviato-possibili-profili-di-incostituzionalita-avv-mirco-consorte\/","title":{"rendered":"***ARTICOLO*** \u201cLa Riforma del Giudizio Abbreviato: possibili profili di incostituzionalit\u00e0\u201d, Avv. Mirco Consorte"},"content":{"rendered":"<p><\/p>\n<h5 style=\"padding-left: 30px;\">(<em>A cura dell&#8217;<\/em><strong><em>Avv. Mirco Consorte<\/em><\/strong> <em>(Foro di Torino)<\/em><em>. N.B.: Le opinioni espresse sono presentate a titolo personale dall&#8217;Autore e non riflettono necessariamente la posizione di IgiTo sul tema esposto. Le informazioni presentate hanno carattere generale e divulgativo e non sostituiscono in alcun modo l&#8217;assistenza di un professionista. Per informazioni:<\/em><em>\u00a0<strong><a href=\"mailto:info@igito.it\"><u>info@igito.it<\/u><\/a><\/strong><\/em>)<\/h5>\n<h5 class=\"s5\"><span class=\"s4\">Il Senato della Repubblica in data 2 aprile ha approvato il disegno di legge licenziato dalla Commissione Giustizia il 5 marzo con il quale si reintroduce nell\u2019ordinamento <\/span><span class=\"s4\">l\u2019ostativit\u00e0<\/span><span class=\"s4\"> alla richiesta di giudizio abbreviato in relazione ai reati puniti con la pena dell\u2019ergastolo.<\/span><\/h5>\n<h5 class=\"s5\"><span class=\"s4\">Infatti \u00e8 il caso di parlare di \u201creintroduzione\u201d di tale previsione in quanto gi\u00e0 la formulazione originaria dell\u2019art. 442, co. 2, c.p.p. non consentiva l\u2019accesso al rito deflattivo per i reati puniti nel massimo edittale della sanzione con l\u2019ergastolo.<\/span><\/h5>\n<h5 class=\"s5\"><span class=\"s4\">Dall\u2019entrata in vigore dell\u2019attuale codice di rito nel 1989 le questioni di legittimit\u00e0 costituzionale vennero subito poste, sia in relazione a cotale previ<\/span><span class=\"s4\">sione, sia in relazione alla gi\u00e0<\/span><span class=\"s4\"> annosa questione della legittimit\u00e0 intrinseca della pena perpetua<\/span><span class=\"s4\"> (che non appare il caso di trattare in questa sede)<\/span><span class=\"s4\">.<\/span><\/h5>\n<h5 class=\"s5\"><span class=\"s4\">La Corte Costituzionale affront\u00f2 il problema dichiarando illegittima la formulazione dell\u2019art. 442 c.p.p. al comma 2 asserendo che \u201c<\/span><span class=\"s6\">la caratteristica del giudizio abbreviato risiede proprio nell\u2019incentivo, offerto all\u2019imputato, di una riduzione della pena, in funzione di un pi\u00f9 rapido svolgimento del processo, a deflazione del dibattimento. Con il mettere in discussione la possibilit\u00e0 di operare tale riduzione per una certa categoria di delitti, viene necessariamente messa in discussione anche la possibilit\u00e0 di avvalersi<\/span><span class=\"s6\"> di quel procedimento speciale\u201d<\/span><span class=\"s4\"> (cos\u00ec la sentenza n. 176 del 1991).<\/span><\/h5>\n<h5 class=\"s5\"><span class=\"s4\">Il parametro sul quale si incentr\u00f2 la Consulta in allora fu la violazione dell\u2019art. 76 Cost. in relazione al travisamento delle legge delega per la redazione del Codice di Procedura Penale stesso.<\/span><\/h5>\n<h5 class=\"s5\"><span class=\"s4\">Vi \u00e8, poi, stato un tentativo di reintroduzione dell\u2019impossibilit\u00e0 di accedere al rito durato il breve volgere di poco pi\u00f9 un anno solare tra la promulgazione dell\u2019art. 30, comma 1, lett. B), della Legge 479\/99 e l\u2019intervento dell\u2019art. 7 del \u00a0Decreto-Legge 241\/2000, co<\/span><span class=\"s4\">nvertito con la Legge n. 4\/2001; in tale caso la previsione fu modifica<\/span><span class=\"s4\">ta<\/span><span class=\"s4\"> ancor prima dell\u2019instaurazione di un procedimento di legittimit\u00e0 <\/span><span class=\"s4\">c<\/span><span class=\"s4\">ostituzionale, pur tuttavia l\u2019assai breve periodo di vigenza fu sufficiente per far sanzionare l\u2019Italia da parte della Corte Europea de Diritti dell\u2019Uomo nel 2000 con il celebre \u201ccaso Scoppola\u201d con riferimento alle connesse problematiche di diritto intertemporale nell\u2019applicazione pratica e nei rimedi della rimessione in termine per la richiesta del rito alternativo.<\/span><\/h5>\n<h5 class=\"s5\"><span class=\"s4\">Le odierne questioni sul diritto intertemporale sono, per il momento, da lasciare da parte, ma occorre domandarsi sulla costituzionalit\u00e0 della modifica appena approvata.<\/span><\/h5>\n<h5 class=\"s5\"><span class=\"s4\">Posto, in primo luogo, che la Corte Costituzionale del 1991 ebbe, in un certo qual modo, un gioco pi\u00f9 facilitato di quella odierna, potendosi porre in maniera molto lineare e sintetica la questione sul travisamento della Legge Delega alla redazione del codice stesso, oggi potrebbe, ad avviso nostro, <\/span><span class=\"s4\">portare tale percorso argomentativo ad una eccesiva e pericolosa \u201cacrobazia motivazionale\u201d, se ci \u00e8 consentito definirla cos\u00ec.<\/span><\/h5>\n<h5 class=\"s5\"><span class=\"s4\">Tuttavia, pur dovendo andare oltre la violazione dell\u2019art. 76 Cost., si possono, gi\u00e0 <\/span><span class=\"s6\">ictu<\/span> <span class=\"s6\">oculi<\/span><span class=\"s6\">, <\/span><span class=\"s4\">notare taluni profili di ulteriori violazioni del dettato costituzionale.<\/span><\/h5>\n<h5 class=\"s5\"><span class=\"s4\">Un primo parametro potenzialmente violato \u00e8 quello di cui all\u2019art. 3 Cost., ossia una palese differenziazione di trattamento tra soggetti che nel momento in cui sono tratti a giudizio hanno diversi diritti di accesso ai riti alternativi a seconda dei reati a loro contestati \u2013 ed in tal senso sarebbero anche da affrontare le <\/span><span class=\"s4\">ostativit\u00e0<\/span><span class=\"s4\"> per l\u2019accordo sulla pena di cui all\u2019art. 444 c.p.p. ed <\/span><span class=\"s4\">per <\/span><span class=\"s4\">il reintrodotto concordato in appello previsto all\u2019art. <\/span><span class=\"s4\">599 bis c.p.p. <\/span><span class=\"s4\">\u2013<\/span><span class=\"s4\">; anche la \u201cragionevolezza\u201d che deve essere propria di ogni atto normativo non appare essere rispettata, sia per le argomentazioni che si sono gi\u00e0 affrontate, sia per le difficolt\u00e0 pratiche che si manifesteranno durante l\u2019applicazione della nuova previsione. Si pongono, infatti, questioni nei processi con pi\u00f9 imputati oggettivamente o soggettivamente connessi tra loro e che dovrebbero tutti necessariamente affrontare il dibattimento per poi, all\u2019esito dello stesso, avere la Corte d\u2019Assise impegnata in un laborioso lavoro di differenziazione delle posizioni a seconda dei reati, nonch\u00e9 delle valutazione sull\u2019accesso alla deflazioni per quei casi in cui le cosiddette \u201caggravanti da ergastolo\u201d vengono meno diventando, dunque, recuperabile l\u2019iniziale riserva di accesso alla deflazione (quest\u2019ultimo aspetto \u00e8 laborioso gi\u00e0 nei casi di processi ad un singolo).<\/span><\/h5>\n<h5 class=\"s5\"><span class=\"s4\">Altro profilo di incostituzionalit\u00e0 appare evidentemente essere quello della violazione dell\u2019art. 111 Cost. con riferimento sia ai tempi processuali, sia alla valutazione intrinseca della definizione stessa di \u201cgiusto processo\u201d; le problematiche pratiche di cui sopra <\/span><span class=\"s4\">appaiono poter confliggere con lo spirito stesso del giudizio abbreviato come estrinsecazione della volont\u00e0 di essere giudicato \u201callo stato degli atti\u201d, di fronte ad un possibile recupero post dibattimento della deflazione come regola abituale (e non come eccezione residuale).<\/span><\/h5>\n<h5 class=\"s5\"><span class=\"s4\">Per quanto concerne le tempistiche processuale va rilevata la endemica difficolt\u00e0 dei tribunali italiani a formare i collegi delle Corti d\u2019Assise; il problema non \u00e8 di poco conto se si tiene conto che le ultime statistiche ufficiali parlano di un accesso pari a quasi il 70% per i reati puniti nel massimo con l\u2019ergastolo. Il dibattimento in Assise \u00e8 sempre lungo e complesso<\/span><span class=\"s4\"> con tempi di svolgimento non indifferenti proprio per la complessit\u00e0 e la delicatezza dei reati trattati ed anche, pi\u00f9 materialmente, per la difficolt\u00e0 di composizione dei collegi e, dunque, si rischia l\u2019esposizione a procedimenti per violazione della Legge Pinto ed a sanzioni da parte della Corte Europea per i Diritti dell\u2019Uomo.<\/span><\/h5>\n<h5 class=\"s5\"><span class=\"s4\">Le prossime ed imminenti applicazioni pratiche della nuova riforma saranno il termometro per le certe questioni di legittimit\u00e0 che verranno poste dai difensori.<\/span><\/h5>\n<h5><\/h5>\n<p><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>(A cura dell&#8217;Avv. Mirco Consorte (Foro di Torino). N.B.: Le opinioni espresse sono presentate a titolo personale dall&#8217;Autore e non riflettono necessariamente la posizione di IgiTo sul tema esposto. 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