{"id":2214,"date":"2020-01-01T12:00:58","date_gmt":"2020-01-01T11:00:58","guid":{"rendered":"https:\/\/www.igito.it\/?p=2214"},"modified":"2019-12-30T15:20:02","modified_gmt":"2019-12-30T14:20:02","slug":"articolo-riforma-della-prescrizione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.igito.it\/it\/2020\/01\/01\/articolo-riforma-della-prescrizione\/","title":{"rendered":"***ARTICOLO*** Riforma della prescrizione: gli eventuali profili di incompatibilit\u00e0 costituzionale, con il diritto dell\u2019Unione Europea e con la CEDU e la relativa rilevabilit\u00e0 processuale &#8211; Avv.ti Mirco Consorte e Riccardo Perona"},"content":{"rendered":"<p><\/p>\n<h5 style=\"padding-left: 40px;\">(<em>A cura degli Avv.ti Mirco Consorte e Riccardo Perona (IgiTo)<\/em><em>. N.B.: Le opinioni espresse sono presentate a titolo personale dall&#8217;Autore e non riflettono necessariamente la posizione di IgiTo sul tema esposto. Le informazioni presentate hanno carattere generale e divulgativo e non sostituiscono in alcun modo l&#8217;assistenza di un professionista. Per informazioni:<\/em><em>\u00a0<strong><a href=\"mailto:info@igito.it\"><u>info@igito.it<\/u><\/a><\/strong><\/em>)<\/h5>\n<h5><\/h5>\n<h5><strong>1. La questione<\/strong><\/h5>\n<h5>Come noto, entra in vigore oggi (1\u00b0 gennaio 2020) la riforma dell\u2019istituto della prescrizione approvata con legge 9 gennaio 2019, n. 3.<\/h5>\n<h5>Dinanzi alle numerose voci polemiche che hanno accompagnato a suo tempo l\u2019adozione della nuova disciplina e che si sono di recente riaccese in prossimit\u00e0 della sua entrata in vigore, si intende qui offrire qualche spunto \u2013 in una prospettiva strettamente giuridica e al netto delle considerazioni del legittimo dibattito politico \u2013 per verificare se e in che misura la riforma ponga problemi di compatibilit\u00e0 con i parametri costituzionali, sovranazionali (UE) e internazionali (CEDU) che il legislatore \u00e8 tenuto a rispettare <em>ex<\/em> art. 117 comma 1 Cost., nonch\u00e9 in che modi e termini eventuali profili di incompatibilit\u00e0 potrebbero concretamente essere rilevati in sede processuale.<\/h5>\n<h5><\/h5>\n<h5><strong>2. Il dettato normativo<\/strong><\/h5>\n<h5>Limitatamente a quanto qui strettamente interessa, l\u2019art. 1 comma 1, lett. f) della legge n. 3\/2019 dispone che il secondo comma dell\u2019art. 159 del codice penale sia sostituito dal seguente:<\/h5>\n<h5 style=\"padding-left: 40px;\">\u201c<em>Il corso della prescrizione rimane altres\u00ec sospeso dalla pronunzia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutivit\u00e0 della sentenza che definisce il giudizio o dell\u2019irrevocabilit\u00e0 del decreto di condanna<\/em>\u201d.<\/h5>\n<h5>Ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, come gi\u00e0 anticipato, tale modifica entra in vigore il 1\u00b0 gennaio 2020.<\/h5>\n<h5><\/h5>\n<h5><strong>3. La riforma alla luce dei principi costituzionali<\/strong><\/h5>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h5><strong>3.1. Potenziali criticit\u00e0 <\/strong><\/h5>\n<h5>Dal punto di vista costituzionale, i principali aspetti di potenziale problematicit\u00e0 che paiono ravvisabili in relazione al nuovo secondo comma dell\u2019art. 159 c.p. sembrano riconducibili ai quesiti di seguito indicati.<\/h5>\n<h5 style=\"padding-left: 40px;\">a) <em>Che idea riflette la nuova disciplina per quanto attiene alle funzioni del diritto penale? <\/em><\/h5>\n<h5>Andrebbe in altri termini accertato se la novella legislativa si ponga nella direzione di un diritto penale inteso quale strumento di accertamento di responsabilit\u00e0 ovvero \u2013 in termini che potrebbero giustificare dubbi di legittimit\u00e0 costituzionale \u2013 quale puro strumento di \u201clotta\u201d.<\/h5>\n<h5 style=\"padding-left: 40px;\">b) <em>Come si atteggia la riforma in relazione ai principi di necessaria ragionevolezza e proporzionalit\u00e0 della risposta sanzionatoria dello Stato (art. 3 Cost.)?<\/em><\/h5>\n<h5>Andrebbe cio\u00e8 chiarito se la previsione di una possibile sottoposizione a processo senza termine definito non costituisca un eccesso irragionevole e sproporzionato dal punto di vista della risposta sanzionatoria dello Stato.<\/h5>\n<h5>Ci\u00f2 sarebbe particolarmente evidente con riferimento ai reati meno gravi: aspetto che potrebbe richiamare dubbi di compatibilit\u00e0 con il principio di ragionevolezza anche sotto altro profilo, ossia quello dell\u2019irragionevole assoggettamento alla medesima disciplina di situazioni fattuali particolarmente differenti.<\/h5>\n<h5>In questo senso, la riforma potrebbe suscitare perplessit\u00e0 nella misura in cui prevede la sospensione della prescrizione per tutti i processi, senza distinzioni relative, ad esempio, alla maggiore o minore gravit\u00e0 per i reati per cui si procede.<\/h5>\n<h5 style=\"padding-left: 40px;\">c) <em>Come si atteggia la riforma in relazione ai principi del \u201cgiusto processo\u201d di cui all\u2019art. 111 Cost., in primis quello di ragionevole durata del giudizio?<\/em><\/h5>\n<h5>La questione assume particolare rilevanza specie nella misura in cui una sospensione potenzialmente <em>sine die<\/em> della prescrizione si potrebbe considerare non gi\u00e0 una semplice riforma, ma pressoch\u00e9 una \u201cabrogazione\u201d <em>de facto<\/em> dell\u2019istituto.<\/h5>\n<h5 style=\"padding-left: 40px;\">d) <em>Come si atteggia la riforma in relazione alla presunzione di non colpevolezza di cui all\u2019art. 27 Cost.?<\/em><\/h5>\n<h5>Andrebbe in altri termini accertato se la nuova normativa non rischi di profilare uno slittamento dal principio <em>in dubio pro reo<\/em> a uno, opposto e difforme da quanto indicato dai precetti costituzionali, per cui il dubbio favorisce la potest\u00e0 punitiva dello Stato.<\/h5>\n<h5 style=\"padding-left: 40px;\">e) <em>Come si atteggia la riforma in relazione ai principi di legalit\u00e0 e tassativit\u00e0?<\/em><\/h5>\n<h5>Il quesito assume particolare rilevanza nell\u2019ordine di idee, sostenuto in dottrina, per cui la stessa sottoposizione a processo sarebbe gi\u00e0 di per s\u00e9 considerabile una pena, peraltro senza previa condanna.<\/h5>\n<h5 style=\"padding-left: 40px;\">f) <em>Come si atteggia la riforma in relazione con il diritto di difesa di cui all\u2019art. 24 Cost.?<\/em><\/h5>\n<h5>In particolare, vi sarebbe da considerare se la riforma possa pregiudicare l\u2019esercizio effettivo del diritto in questione.<\/h5>\n<h5 style=\"padding-left: 40px;\">g) <em>Come si atteggia la riforma in relazione ai principi regolanti la finalit\u00e0 rieducativa della pena di cui al comma 2 dell\u2019art. 27 Cost.?<\/em><\/h5>\n<h5><em>\u00a0<\/em>La questione si deve porre in rilevanza nel momento in cui si pensa al risvolto pratico di una condanna che perviene in capo al soggetto a distanza assai considerevole sia dalla commissione del fatto, sia dal primo grado di giudizio; la potenziale lontananza temporale vanificherebbe infatti il fine di rieducazione (meglio sarebbe parlare di reinserimento sociale) lasciando intatta la sola finalit\u00e0 retributiva.<\/h5>\n<h5><\/h5>\n<h5><strong>3.2. Rilevabilit\u00e0 processuale<\/strong><\/h5>\n<h5>Dal punto di vista della possibilit\u00e0 di rilevare i profili menzionati o altri rilevanti dal punto di vista costituzionale, la via essenziale resta quella della prospettazione da parte del giudice penale, anche su istanza di parte, di una questione di legittimit\u00e0 avanti la Corte costituzionale.<\/h5>\n<h5>Questo potrebbe avvenire per i primi fatti commessi dopo la mezzanotte di oggi (1\u00b0 gennaio 2020) e che per primi perverranno a condanna di primo grado, ossia agli arresti in flagranza di reato per i quali si proceder\u00e0 con rito direttissimo con contestuale convalida dell\u2019arresto il giorno 2 gennaio.<\/h5>\n<h5>Se, da un lato, pu\u00f2 porsi la questione sull\u2019interesse legittimante la proposizione della richiesta di valutazione incidentale di costituzionalit\u00e0, stante il fatto che l\u2019interruzione della prescrizione interviene con l\u2019emissione della sentenza e, dunque, fino ad allora il diritto non pare potersi considerare leso va, comunque, tenuto da conto che la prospettata violazione delle norme della Carta fondamentale sopraindicate si concretano al momento stesso della lettura del dispositivo e, pertanto, contestualmente alla risoluzione nel merito del caso al vaglio del Giudice non appare peregrina fin dal primo giorno di vigore della riforma porre e proporre la questione di legittimit\u00e0 costituzionale; gli imputati che saranno soggetti ai procedimenti per direttissima il 2 di gennaio con emissione di sentenza di primo grado, evidentemente, saranno i primi a poter essere potenzialmente \u201cimputati a vita\u201d e, dunque, i primi che rischieranno di subire la perpetua condanna <em>ad processum.<\/em><\/h5>\n<h5><\/h5>\n<h5><strong>4. Riforma e diritto dell\u2019Unione Europea<\/strong><\/h5>\n<h5><strong>\u00a0<\/strong><\/h5>\n<h5><strong>4.1. Potenziali criticit\u00e0 <\/strong><\/h5>\n<h5>Alcune norme della Carta dei diritti fondamentali dell\u2019Unione Europea \u2013 che, come noto, dall\u2019entrata in vigore del trattato di Lisbona ha assunto lo stesso valore vincolante dei Trattati, divenendo quindi parte integrante del diritto primario dell\u2019Unione \u2013 recano principi analoghi a quelli costituzionali sopra richiamati e, in questo senso, potrebbero suggerire simili dubbi di compatibilit\u00e0.<\/h5>\n<h5>Fra questi, giova ricordare il principio di presunzione di innocenza (art. 48 della Carta), il principio di legalit\u00e0 (art. 49), il diritto a un ricorso effettivo e a una decisione in un termine ragionevole (art. 47).<\/h5>\n<h5><\/h5>\n<h5><strong>4.2. Rilevabilit\u00e0 processuale<\/strong><\/h5>\n<h5>Per quanto attiene alla possibilit\u00e0 di rilevare eventuali incompatibilit\u00e0 fra il diritto nazionale e quello dell\u2019Unione, con specifico riferimento alla fattispecie in esame pare pertinente un richiamo al noto caso Taricco.<\/h5>\n<h5>In quell\u2019occasione, \u00e8 noto che la Corte di giustizia dell\u2019Unione aveva ammesso la possibilit\u00e0 di disapplicare proprio le norme sulla prescrizione previste dalla legge nazionale se ritenute incompatibili con il diritto dell\u2019UE.<\/h5>\n<h5>Ora, in quel caso, si trattava di una disapplicazione <em>in malam partem<\/em> (disapplicazione di un termine di prescrizione ritenuto troppo breve e, pertanto, tale da pregiudicare la tutela effettiva degli interessi finanziari dell\u2019Unione: sentenza della Corte di Giustizia, Grande Sezione, dell\u20198 settembre 2015, nella causa C\u2011105\/14). Questo, come noto, aveva suscitato dubbi da parte della Corte costituzionale italiana, che aveva ritenuto legittima la disapplicazione della norma nazionale ritenuta incompatibile con il diritto dell\u2019UE ma solo nella misura in cui ci\u00f2 non pregiudicasse diritti che all\u2019imputato fossero riconosciuti dall\u2019ordinamento costituzionale nazionale: ricostruzione, questa, poi condivisa anche dalla Corte di giustizia dell\u2019UE, proprio su rinvio pregiudiziale della Corte costituzionale italiana (sentenza della Corte di Giustizia, Grande Sezione, del 5 dicembre 2017, nella causa C\u201142\/17).<\/h5>\n<h5>Orbene, nel caso che ci occupa, l\u2019eventuale disapplicazione della norma nazionale che reca la riforma della prescrizione non sarebbe certamente incompatibile con diritti dell\u2019imputato \u2013 giacch\u00e9, a differenza di quanto avveniva nel caso Taricco, si tratterebbe di disapplicazione <em>in bonam<\/em> e non <em>in malam partem<\/em> \u2013 e, quindi, v\u2019\u00e8 da ritenere che a tale disapplicazione si potrebbe senz\u2019altro fare luogo in virt\u00f9 del principio enunciato nel caso Taricco.<\/h5>\n<h5>Va da ultimo precisato che a tale disapplicazione potrebbe provvedere direttamente il giudice penale, salvo l\u2019eventuale preliminare rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.<\/h5>\n<h5><\/h5>\n<h5><strong>5. Riforma e CEDU<\/strong><\/h5>\n<h5><\/h5>\n<h5><strong>5.1. Potenziali criticit\u00e0 <\/strong><\/h5>\n<h5>Criticit\u00e0 analoghe a quelle sopra riportate emergono in relazione agli articoli della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell\u2019uomo e delle libert\u00e0 fondamentali (CEDU) che consacrano principi e diritti in linea con quelli gi\u00e0 evidenziati a livello costituzionale e di Unione Europea.<\/h5>\n<h5>In questo senso, rilevano il diritto all\u2019equo processo, al termine ragionevole e il principio di presunzione di innocenza (art. 6) nonch\u00e9 il principio di legalit\u00e0 (art. 7).<\/h5>\n<h5><\/h5>\n<h5><strong>5.2. Rilevabilit\u00e0 processuale<\/strong><\/h5>\n<h5>\u00c8 noto che alla Corte europea dei diritti dell\u2019uomo, organo giurisdizionale cui compete l\u2019accertamento delle violazioni, da parte degli Stati, delle norme della CEDU si pu\u00f2 accedere, ordinariamente, previo esaurimento dei mezzi di ricorsi interni (art. 35 CEDU). Andrebbe cos\u00ec preliminarmente concluso il processo nazionale.<\/h5>\n<h5>Ci\u00f2 nondimeno, va ricordata la giurisprudenza della Corte richiamata in maniera chiara nella sentenza relativa al caso Scoppola:<\/h5>\n<h5 style=\"padding-left: 40px;\">\u201c<em>l\u2019obbligo derivante dall\u2019articolo 35 si limita a quello di fare un uso normale dei ricorsi verosimilmente effettivi, sufficienti e accessibili (Sofri e altri c. Italia (dec.), no 37235\/97, CEDH 2003-VIII). In particolare, la Convenzione prescrive soltanto l&#8217;esaurimento dei ricorsi che siano al tempo stesso relativi alle violazioni incriminate, disponibili e adeguati. Essi devono esistere con un sufficiente grado di certezza non soltanto in teoria ma anche in pratica, senza che manchino loro i necessari caratteri di effettivit\u00e0 e accessibilit\u00e0 (Dalia c. Francia, 19 febbraio 1998, \u00a7 38, Recueil 1998-I). Inoltre, secondo i \u00abprincipi di diritto internazionale generalmente riconosciuti\u00bb, alcune particolari circostanze possono dispensare il ricorrente dall&#8217;obbligo di esaurire le vie di ricorso interne per lui disponibili (Aksoy c. Turchia, 18 dicembre 1996, \u00a7 52, Recueil 1996-VI)<\/em>\u201d (sentenza Scoppola c. Italia [GC], ricorso n. 10249\/03, sentenza del 17 settembre 2009, par. 63).<\/h5>\n<h5>Detto altrimenti, qualora la sospensione <em>sine die<\/em> della prescrizione ritardasse in maniera irragionevole la possibilit\u00e0 concreta di \u201cesaurire\u201d i ricorsi interni, la stessa giurisprudenza della Corte europea ammetterebbe la proponibilit\u00e0 di un ricorso anche prima della conclusione del processo nazionale.<\/h5>\n<h5><\/h5>\n<p><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>(A cura degli Avv.ti Mirco Consorte e Riccardo Perona (IgiTo). N.B.: Le opinioni espresse sono presentate a titolo personale dall&#8217;Autore e non riflettono necessariamente la posizione di IgiTo sul tema esposto. Le informazioni presentate hanno carattere generale e divulgativo e non sostituiscono in alcun modo l&#8217;assistenza di un professionista. Per informazioni:\u00a0info@igito.it) 1. La questione Come &hellip; <a href=\"https:\/\/www.igito.it\/it\/2020\/01\/01\/articolo-riforma-della-prescrizione\/\" class=\"more-link\">Leggi tutto<span class=\"screen-reader-text\"> &#8220;***ARTICOLO*** Riforma della prescrizione: gli eventuali profili di incompatibilit\u00e0 costituzionale, con il diritto dell\u2019Unione Europea e con la CEDU e la relativa rilevabilit\u00e0 processuale &#8211; Avv.ti Mirco Consorte e Riccardo Perona&#8221;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[29,30,18],"tags":[],"class_list":["post-2214","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-articles","category-fundamental-rights-criminal-justice","category-latest"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.igito.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2214","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.igito.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.igito.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.igito.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.igito.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2214"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.igito.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2214\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.igito.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2214"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.igito.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2214"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.igito.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2214"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}