{"id":2853,"date":"2021-03-12T19:23:03","date_gmt":"2021-03-12T18:23:03","guid":{"rendered":"https:\/\/www.igito.it\/it\/?p=2853"},"modified":"2021-03-27T19:34:09","modified_gmt":"2021-03-27T18:34:09","slug":"le-massime-del-venerdi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.igito.it\/it\/2021\/03\/12\/le-massime-del-venerdi\/","title":{"rendered":"Le massime del venerd\u00ec &#8211; 12.3.2021"},"content":{"rendered":"\n<blockquote><em>Aggiornamento giurisprudenziale settimanale in collaborazione con lo <a rel=\"noreferrer noopener\" href=\"http:\/\/www.studiolegalegiannone.it\" target=\"_blank\">Studio Legale Giannone<\/a><\/em>. N.B.: Le informazioni offerte sono di carattere generale, hanno fine meramente divulgativo e non sostituiscono in alcun modo l\u2019assistenza di un professionista. Per informazioni: <em><a href=\"mailto:info@igito.it\">info@igito.it<\/a>.<\/em><\/blockquote>\n<p><strong>1) DIRITTTO TRIBUTARIO. Riduzione del 50% dell\u2019IMU per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto.<\/strong><\/p>\n\n\n<p>Con orientamento formatosi in materia di ICI, ma applicabile anche alla disposizione IMU, deve ritenersi che, nella ipotesi di immobile inagibile, inabitabile e comunque di fatto inutilizzato, l\u2019imposta va ridotta al 50%, ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 8, comma 1, e qualora dette condizioni di inagibilit\u00e0 o inabitabilit\u00e0 accertabili dall\u2019ente locale o comunque autocertificabili dal contribuente permangano per l\u2019intero anno, il trattamento agevolato deve estendersi a tutto il relativo arco temporale, nonch\u00e8 per i periodi successivi, ove sussistano le medesime condizioni di fatto. Pertanto quando lo stato di inagibilit\u00e0 sia perfettamente noto al Comune, \u00e8 da escludersi il pagamento dell\u2019ICI in misura integrale anche se il contribuente non abbia presentato richiesta di usufruire del beneficio della riduzione del 50%, tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente, di cui \u00e8 espressione anche la regola secondo la quale al contribuente non pu\u00f2 essere richiesta la prova dei fatti documentalmente noti all\u2019ente impositore.<\/p>\n<p>(Corte di Cassazione, sez. VI civile, ordinanza 21 gennaio 2021 n. 1263).<\/p>\n<p><strong>2) DIRITTO DI FAMIGLIA. Genitorialit\u00e0 more uxorio: sulla regola del cognome paterno. <\/strong><\/p>\n<p>E\u2019 al vaglio della Corte Costituzionale la questione di legittimit\u00e0 dell\u2019art. 262, primo comma, c.c. per contrasto con gli artt. 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione &#8211; quest\u2019ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU &#8211; nella parte in cui impone l\u2019automatica acquisizione del cognome paterno in luogo di quello della madre o, previo accordo, di quello di entrambi i genitori.<\/p>\n<p>La Corte costituzionale, riunita il 21.01.2021, ha esaminato la questione di legittimit\u00e0 sollevata dal Tribunale di Bolzano l\u00e0 dove non consente ai genitori di assegnare al figlio, nato fuori dal matrimonio, ma riconosciuto, il solo cognome materno. In attesa del deposito dell\u2019ordinanza, l\u2019Ufficio stampa della Corte fa sapere che il collegio ha deciso di sollevare davanti a se stesso la questione di costituzionalit\u00e0 del primo comma dell\u2019articolo 262 del Codice civile che stabilisce come regola l\u2019assegnazione del solo cognome paterno. Le motivazioni dell\u2019ordinanza saranno depositate nelle prossime settimane.<\/p>\n<p>(Corte Costituzionale, ordinanza 11.02.2021 n. 18)<\/p>\n<p><strong>3) LOCAZIONI. Le prime pronunce dei Tribunali italiani sugli effetti del lockdown e i canoni di locazione.<\/strong><\/p>\n<p>Il Tribunale di Venezia con ordinanza del 14\/4\/2020 ordinava ad una banca di non pagare ad una societ\u00e0 proprietaria di un immobile con riferimento ad una fideiussione a garanzia di un rapporto di locazione, rilevando che apparisse \u201copportuno attendere, prima di disporre per il prosieguo, lo stato della normativa (\u2026) visto che essa \u00e8 in continua evoluzione e segue l\u2019andamento della pandemia\u201d.<\/p>\n<p>Il Tribunale di Genova con decreto dell\u20191\/6\/2020, ordinava ad un locatore di astenersi dalla presentazione all\u2019incasso di titoli cambiari in suo possesso emessi dal conduttore a garanzia del pagamento dei canoni di locazione dell\u2019azione e del canone di affitto dei locali.<\/p>\n<p>Il Tribunale di Bari nella sentenza 9\/6\/2020, riteneva che il giudice dell\u2019esecuzione \u201cben pu\u00f2 autorizzare (\u2026) la rinegoziazione del contratto o decidere di attendere nell\u2019emissione dell\u2019ordine di liberazione, in considerazione delle peculiarit\u00e0 del caso concreto\u201d, in relazione a proposte, effettuate dal conduttore, di ridurre al 60% il canone di locazione nei periodi da marzo ad aprile e del 50% da maggio a luglio 2020.<\/p>\n<p>Il Tribunale di Catania nel provvedimento 30\/7\/2020 ha ritenuto che l\u2019art. 91 del d.l. n. 18 del 2020, convertito con la l. n. 27 del 2020 \u2013 secondo cui il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto \u00e8 sempre valutato ai fini dell\u2019esclusione ai sensi e per gli effetti degli art. 1218 e 1223 cc. della responsabilit\u00e0 del debitore, anche relativamente all\u2019applicazione di eventuali decadenza o penali connesse a ritardati o omessi pagamenti \u2013 incida nella valutazione della gravit\u00e0 dell\u2019inadempimento del conduttore in relazione alla domanda di risoluzione del contratto.<\/p>\n<p>Il Tribunale di Roma con ordinanza del 27\/8\/2020, in un caso in cui si chiedeva al giudice di ordinare di non escutere la fideiussione o di disporre la riduzione del canone di locazione, ha statuito che \u201csorge (\u2026) in base alla clausola generale di buona fede e correttezza un obbligo delle parti di contrattare al fine di addivenire ad un nuovo accordo volto a riportare in equilibrio il contratto entro i limiti dell\u2019alea normale del contratto\u201d di locazione.<\/p>\n<p>Il Tribunale di Venezia con la sentenza 30\/9\/2020, ha osservato \u2013 in un caso di sfratto per morosit\u00e0 intimato per mancato pagamento dei canoni di locazione da parte di una societ\u00e0 utilizzare o quantomeno ha potuto utilizzare in maniera ridotta i locali nei mesi da marzo a maggio 2020 \u2013 che \u201cnon si pu\u00f2 parlare di impossibilit\u00e0 assoluta di godimento, ma di una seppur significativa impossibilit\u00e0 parziale, dal momento che la disponibilit\u00e0 dei locali in s\u00e9 e per s\u00e9 considerata mai \u00e8 venuta meno\u201d, che \u00e8 \u201cpertinente il richiamo all\u2019art. 1464 cc. riguardante l\u2019impossibilit\u00e0 parziale sopravvenuta e che prevede in capo alla parte la cui prestazione di per s\u00e9 non \u00e8 divenuta impossibile la scelta fra la riduzione della prestazione e il recesso\u201d e che quindi \u201cpare opportuno trovare un accordo sulla quota di riduzione\u201d.<\/p>\n<p>Il Tribunale di Macerata con sentenza del 28\/10\/2020 secondo la quale \u201cil rispetto delle norme di contenimento costituisce solo astratta causa di forza maggiore, la cui incidenza nel caso concreto deve essere dimostrata dal conduttore\u201d.<\/p>\n<p><strong>4) RISARCIMENTO DEL DANNO. Caduta provocata da una buca su strada in zona di mercato: niente risarcimento dal Comune.<\/strong><\/p>\n<p>Passeggiare in una zona trafficata \u2013 quella di un mercato cittadino all\u2019aperto \u2013 piena di gente, di bancarelle e di ombrelloni, e con una pavimentazione in pessime condizioni, richiede maggiore attenzione rispetto a quella utilizzata in assenza di tali variabili.<\/p>\n<p>Applicando questa prospettiva i Giudici di merito hanno negato il risarcimento a un uomo, vittima di una brutta caduta in un mercato di una cittadina delle Marche, escludendo la responsabilit\u00e0 del Comune.<\/p>\n<p>Inutile si rivela il ricorso proposto in Cassazione con cui il danneggiato ha sostenuto fosse \u201donere del Comune custodire diligentemente la sede stradale, a maggior ragione per la presenza del mercato\u201d.<\/p>\n<p>A questa osservazione i Giudici della Corte di Cassazione hanno ribattuto considerando che \u201cproprio lo stato dei luoghi, e cio\u00e8 il giorno di mercato, l\u2019affollamento, la presenza delle bancarelle e degli ombrelloni, avrebbe richiesto maggiore cautela da parte dell\u2019uomo\u201d. Di conseguenza, la caduta \u00e8 riconducibile, concludono i magistrati, alla disattenzione della persona durante la passeggiata all\u2019interno del mercato.<\/p>\n<p>(Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza n. 5457\/21; depositata il 26 febbraio).<\/p>\n<p><strong>5) DIRITTO AMMINSITRATIVO. Realizzazione di un caminetto e piscina in zona agricola.<\/strong><\/p>\n<p>E\u2019 legittima una ordinanza di demolizione di alcune opere edilizie abusive, realizzate in zona agricola con vincolo idrogeologico, nel caso in cui i manufatti consistano in un caminetto (nella specie, si trattava, in realt\u00e0, di un camino in muratura, delle dimensioni di mt. 2,73\u00d71,30\u00d71,93, posto ad una distanza dal confine di metri 1,57, cio\u00e8 ad una distanza inferiore a quella minima prescritta dalle norme urbanistiche comunali in metri 5) e in una piscina interrata, ancorch\u00e9 di non rilevanti dimensioni (nella specie, si trattava di una piscina interrata, con pavimentazione sporgente dal terreno di circa 10-15 cm); infatti: a) la violazione delle distanze dai confini comporta la sanzione della demolizione; b) la piscina non pu\u00f2 considerarsi una arredo da giardino, ma un\u2019opera urbanisticamente rilevante e certamente non amovibile n\u00e9 precaria, essendo stata realizzata mediante uno scavo del terreno, e, in quanto tale, vietata in zona agricola.<\/p>\n<p>Nella motivazione della sentenza in rassegna, \u00e8 stato osservato che, con particolare riferimento alla piscina, pur trattandosi di una struttura realizzata con materiali semplici e di prezzo contenuto, tuttavia \u00e8 destinata a rimanere ivi collocata indefinitamente ed a soddisfare esigenze stabili nel tempo, mentre lo strumento urbanistico comunale vieta nella zona ove \u00e8 stata realizzata qualsiasi opera edilizia.<\/p>\n<p>(Tar Friuli Venezia Giulia, sez. I \u2013 sentenza 11 febbraio 2021 n. 48).<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Aggiornamento giurisprudenziale settimanale in collaborazione con lo Studio Legale Giannone. N.B.: Le informazioni offerte sono di carattere generale, hanno fine meramente divulgativo e non sostituiscono in alcun modo l\u2019assistenza di un professionista. Per informazioni: info@igito.it. 1) DIRITTTO TRIBUTARIO. Riduzione del 50% dell\u2019IMU per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto. 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