{"id":2901,"date":"2021-04-16T12:56:00","date_gmt":"2021-04-16T11:56:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.igito.it\/?p=2901"},"modified":"2021-06-09T00:30:52","modified_gmt":"2021-06-08T23:30:52","slug":"le-massime-del-venerdi-16-04-2021","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.igito.it\/it\/2021\/04\/16\/le-massime-del-venerdi-16-04-2021\/","title":{"rendered":"Le massime del venerd\u00ec &#8211; 16.04.2021"},"content":{"rendered":"<p><em>Aggiornamento giurisprudenziale settimanale in collaborazione con lo <a href=\"http:\/\/www.studiolegalegiannone.it\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Studio Legale Giannone<\/a>. N.B.: Le informazioni offerte sono di carattere generale, hanno fine meramente divulgativo e non sostituiscono in alcun modo l\u2019assistenza di un professionista. Per informazioni: <a href=\"mailto:info@igito.it\">info@igito.it<\/a>.<\/em><\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<h5><strong>1. DIRITTO SOCIETARIO<\/strong><\/h5>\n<h5><strong><em>Inopponibilit\u00e0 allo Stato, divenuto socio a seguito della confisca delle partecipazioni societarie, della clausola compromissoria contenuta nello statuto di una societ\u00e0. <\/em><\/strong><\/h5>\n<p>In tema di arbitrato, la clausola compromissioria contenuta nello statuto di una societ\u00e0 non \u00e8 opponibile allo Sato, divenuto socio a seguito delle partecipazione societarie, ai sensi dell\u2019art. 416 bis, comma 7, c.p., poich\u00e9 la deroga dalla competenza dell\u2019autorit\u00e0 giurisdizionale pu\u00f2 operare solo a seguito di una scelta volontaria; in caso di confisca, invece, l\u2019ingresso in societ\u00e0 dello Stato si verfica <em>ex lege<\/em> per effetto di un acquisto a titolo originario, che piega lo scopo sociale alla finalit\u00e0 di conservazione del patrimonio aziendale per il tempo necessario alla definitiva destinazione dei beni confiscati (in particolare la Corte in sede di regolamento di competenza, ha escluso l\u2019operativit\u00e0 della clausola compromissoria statutaria in riferimento all\u2019azione di responsabilit\u00e0 promossa,<em> ex<\/em> art. 2476 c.c., dallo Stato, quale socio unico a cui erano state confiscate tutte le partecipazioni societarie). Massima ufficiale.<\/p>\n<p><strong>(Cassazione civile, sez. VI, 04 Marzo 2021, n. 6068)<\/strong><\/p>\n<h5><strong>2. DIRITTO TRIBUTARIO<\/strong><\/h5>\n<p><strong><em>In ipotesi di fallimento, la domanda di ammissione al passivo di crediti tributari non richiede, per la sua ammissibilit\u00e0, la notificazione della cartella di pagamento.<\/em><\/strong><\/p>\n<p>In caso di fallimento, la domanda di ammissione al passivo di crediti tributari non richiede, per la sua ammissibilit\u00e0, la notificazione al curatore o al fallito \u201cin bonis\u201d della cartella di pagamento emessa, <em>ex<\/em> art. 36-bis DPR n. 602 del 1973, atteso che l\u2019obbligazione tributaria sorge col verificarsi del presupposto di fatto al quale \u00e8 collegata l\u2019emersione del tributo e che la successiva attivit\u00e0 accertativa dell\u2019Amministrazione finanziaria \u00e8 meramente strumentale all\u2019esercizio del diritto di credito cui attiene (nella specie la S.C. ha ritenuto difettasse l\u2019interesse del curatore alla caducazione della cartella non notificatagli tempestivamente stante la non incidenza di detto esito sulla domanda di ammissione al passivo). Massima ufficiale.<\/p>\n<p><strong>(Cassazione civile, sez. V, tributaria, 11 Marzo 2021, n. 6846)<\/strong><\/p>\n<ol start=\"3\">\n<li><strong> PROFESSIONE FORENSE E COVID-19.<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p><strong><em>La Cassa Forense prevede nuovi indennizzi agli avvocati -e ai loro superstiti- che hanno contratto il virus Covid-19.<\/em><\/strong><\/p>\n<p>Con provvedimento del 29 marzo 2021, il Consiglio di amministrazione di\u00a0<a href=\"https:\/\/www.altalex.com\/guide\/cassa-forense\">Cassa Forense<\/a>\u00a0ha deliberato di stanziare 3 milioni di euro per i contributi da corrispondere agli iscritti come prestazione straordinaria in caso di contrazione dell\u2019infezione da Sars-Cov-2.<\/p>\n<p>Il comunicato indica i requisiti necessari per accedere alla previdenza straordinaria: (i) aver contratto l\u2019infezione tra il 1\/11\/2020 e il 30\/04\/2021; (ii) essere in regola col pagamento dei contributi e la presentazione di dichiarazioni nei confronti della Cassa; (iii) rispettare le modalit\u00e0 di presentazione della domanda stabilite nel provvedimento.<\/p>\n<p>L\u2019entit\u00e0 del contributo di\u00a0<a href=\"https:\/\/www.altalex.com\/guide\/cassa-forense\">Cassa Forense<\/a>\u00a0varia in ragione della\u00a0<strong>gravit\u00e0<\/strong>\u00a0delle conseguenze subite dall\u2019iscritto in caso di infezione da Sars Cov-2: (i) in caso di\u00a0<strong>decesso<\/strong>\u00a0dell\u2019iscritto, gli eredi avranno diritto ad un\u2019indennit\u00e0 del valore di 4 mila euro; (ii) in caso di\u00a0<strong>ricovero<\/strong>\u00a0in terapia intensiva, l\u2019iscritto ha diritto ad un\u2019indennit\u00e0 del valore di euro 3000; (iii) in caso di ricovero ospedaliero di almeno sette giorni, senza terapia intensiva l\u2019importo si riduce ad euro 1.500,00; (iv) in caso di\u00a0<strong>isolamento sanitario obbligatorio\u00a0<\/strong>spetta all\u2019iscritto l\u2019indennit\u00e0 di euro 1.000,00.<\/p>\n<p>Cassa Forense precisa che le misure\u00a0<strong>non sono cumulabili\u00a0<\/strong>tra loro e neppure con le ordinarie previdenze previste dal Regolamento di assistenza.<\/p>\n<p>La domanda dovr\u00e0 essere presentata esclusivamente\u00a0<strong>online\u00a0<\/strong>a partire dal 15 aprile e fino al 30 giugno 2021.<\/p>\n<p>Per le domande presentate dai\u00a0<strong>superstiti<\/strong>\u00a0degli iscritti, (decessi fino al 31.01.2021 e decessi avvenuti dal 01.02.2021 fino al 30.04.2021 degli iscritti non coperti dall\u2019assicurazione) \u00e8 ammesso l\u2019invio della domanda anche in forma\u00a0<strong>cartacea<\/strong>.<\/p>\n<ol start=\"4\">\n<li><strong> DIRITTO E SALUTE<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p><strong><em>Considerazioni sull\u2019art. 4 della legge n. 44\/2021 sulla vaccinazione obbligatoria Covid-19<\/em><\/strong><\/p>\n<p>L&#8217;entrata in vigore del\u00a0<a href=\"https:\/\/www.altalex.com\/documents\/news\/2021\/04\/01\/coronavirus-le-novita-per-giustizia-e-sanita\">Decreto Legge n. 44\/2021<\/a>, ed in particolare dell\u2019art. 4, prevede la vaccinazione obbligatoria per il personale sanitario.<\/p>\n<p>Si tratta di una disposizione che in caso di mancata accettazione di sottoporsi al vaccino, si giunge ad esiti quali il demansionamento (con possibile riduzione del compenso), la sospensione del rapporto di lavoro per i dipendenti e la sospensione dalla possibilit\u00e0 di esercitare la professione per i liberi professionisti.<\/p>\n<p>Il presupposto logico-giuridico dell&#8217;imposizione di una vaccinazione obbligatoria \u00e8 ovviamente che questa sia indispensabile per il perseguimento di un interesse pubblico, per tale intendendosi l\u2019interesse della popolazione a contenere il contagio fino ad arrivare alla c.d. immunit\u00e0 di gregge. Affinch\u00e9 ci\u00f2 possa avvenire \u00e8 necessario che la vaccinazione elimini \u2013 o riduca in maniera considerevole \u2013 il rischio di trasmissione della malattia<\/p>\n<p>Ma, al riguardo, la recentissima letteratura medica indica che \u201c<em>Sebbene sia plausibile che la vaccinazione protegga dall\u2019infezione, i vaccinati e le persone che sono in contatto con loro devono continuare ad adottare le misure di protezione anti COVID-19\u201d<\/em> (Fonte: <a href=\"https:\/\/www.aifa.gov.it\/domande-e-risposte-su-vaccini-vettore-virale\">Aifa &#8211; Vaccini a vettore virale: domande e risposte<\/a>, ultima consultazione il 03\/04\/2021).<\/p>\n<p><u>In altri termini, viene imposta una vaccinazione obbligatoria sulla base di una \u201cplausibile\u201d incapacit\u00e0 di trasmissione del virus da parte dei soggetti vaccinati.<\/u><\/p>\n<p>Su questa base scientifica &#8211; ancora incerta &#8211; viene imposto un trattamento sanitario obbligatorio, che ha ad oggetto peraltro la somministrazione di un farmaco dichiaratamente ancora in fase di studi.<\/p>\n<p>Non si comprende dunque quale sia la base giuridica che possa giustificare l&#8217;imposizione di un vero e proprio trattamento sanitario obbligatorio a fronte di perdite pi\u00f9 o meno significative della propria posizione lavorativa. A tale riguardo, invero, si potrebbe eccepire in punta di diritto che non si \u00e8 davanti ad un vero e proprio trattamento sanitario obbligatorio eseguito coattivamente. I destinatari della norma potrebbero infatti decidere di non sottoporsi ad esso, con l&#8217; \u201cunica\u201d conseguenza di vedersi demansionati o sospesi dal lavoro: quel lavoro che per\u00f2 costituirebbe il fondamento della Repubblica stessa.<\/p>\n<h3>5.DIRITTO AMMINISTRATIVO E PRIVACY.<\/h3>\n<p><strong><em>Graduatorie scolastiche diffuse nel Web.<\/em><\/strong><\/p>\n<p>Con ordinanza del 11.02.2021, il Garante per la protezione dei dati personali ha applicato una sanzione di euro 5.000,00 ad un liceo per aver pubblicato in versione integrale le graduatorie relative a personale docente, comprensive di dati personali (quale recapiti telefonici, indirizzi e dati relativi alla salute).<\/p>\n<p>Dall\u2019accertamento compiuto sulla base degli elementi acquisiti e dei fatti emersi, specifica l\u2019autorit\u00e0, \u00ab<em>l\u2019ufficio ha accertato che l\u2019istituto scolastico, pubblicando sul sito web istituzionale le suddette graduatorie, ha determinato una\u00a0<strong>divulgazione di dati personali<\/strong>\u00a0relativi ai soggetti riportati nelle predette graduatorie,\u00a0<strong>in assenza di un idoneo presupposto normativo<\/strong>, ai sensi dell\u2019art. 2-ter, commi 1 e 3 del codice, in riferimento all\u2019art. 6 par. 1, lett. c) ed e), del regolamento, che invece ammette la predetta possibilit\u00e0, da parte di soggetti pubblici, solo quando la diffusione \u00e8 prevista da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, nonch\u00e9 la diffusione di dati relativi alla salute di taluni interessati in violazione dell\u2019art. 9, parr. 1, 2 e 4, del regolamento, nonch\u00e9 dell\u2019art. 2-septies, comma 8, del codice. La diffusione dei dati personali sopra descritti \u00e8 avvenuta, inoltre, in maniera non conforme al rispetto dei principi di liceit\u00e0 e minimizzazione del trattamento, in violazione dell\u2019art. 5, par. 1, lett. a) e c), del regolamento europeo<\/em>\u00bb.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Aggiornamento giurisprudenziale settimanale in collaborazione con lo Studio Legale Giannone. N.B.: Le informazioni offerte sono di carattere generale, hanno fine meramente divulgativo e non sostituiscono in alcun modo l\u2019assistenza di un professionista. 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