{"id":2943,"date":"2021-06-11T22:02:00","date_gmt":"2021-06-11T21:02:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.igito.it\/?p=2943"},"modified":"2021-07-13T13:17:10","modified_gmt":"2021-07-13T12:17:10","slug":"le-massime-del-venerdi-4-giugno-2021","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.igito.it\/it\/2021\/06\/11\/le-massime-del-venerdi-4-giugno-2021\/","title":{"rendered":"Le massime del venerd\u00ec &#8211; 4 giugno 2021"},"content":{"rendered":"<p><em>Aggiornamento giurisprudenziale in collaborazione con lo <a href=\"http:\/\/www.studiolegalegiannone.it\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Studio Legale Giannone<\/a>. N.B.: Le informazioni offerte sono di carattere generale, hanno fine meramente divulgativo e non sostituiscono in alcun modo l\u2019assistenza di un professionista. Per informazioni: <a href=\"mailto:info@igito.it\">info@igito.it<\/a>.<\/em><\/p>\n<p><strong>1.DIRITTO CIVILE<\/strong><\/p>\n<p><strong><em>Edificio costituito da pi\u00f9 unit\u00e0 immobiliari autonome<\/em>.<\/strong><\/p>\n<p><!--more--><br \/>\nIn tema di edificio costituito da pi\u00f9 unit\u00e0 immobiliari autonome, la compropriet\u00e0 di una o pi\u00f9 cose, non incluse tra quelle elencate nell&#8217;art. 1117 c.c. (quale, nella specie, un tetto avente funzione di copertura di una sola delle unit\u00e0 immobiliari compresa in un condominio orizzontale), pu\u00f2 essere attribuita a tutti i condomini quale effetto dell&#8217;acquisto individuale operato con i rispettivi atti di una quota di tale bene, oppure in forza di un contratto costitutivo di comunione, ai sensi degli artt. 1350, n. 3, e 2643, n. 3, c.c., recante l&#8217;inequivoca manifestazione del consenso unanime dei condomini, espressa dalla forma scritta essenziale, alla nuova situazione di contitolarit\u00e0 degli immobili individuati nella loro consistenza e localizzazione. (massima ufficiale)<\/p>\n<p>(<strong>Cassazione civile, sez. II, 20 Aprile 2021, n. 10370<\/strong>)<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li><strong>DIRITTO DELLE ESECUZIONI<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<h5><strong><em>Omessa notificazione del decreto di fissazione dell&#8217;udienza nel termine perentorio assegnato<\/em>.<\/strong><\/h5>\n<p>In tema di opposizione all&#8217;esecuzione e agli atti esecutivi, il decreto con il quale il giudice dell&#8217;esecuzione fissa davanti a s\u00e9 l&#8217;udienza per la fase sommaria, assegnando un termine perentorio per la notificazione del ricorso e dello stesso decreto all&#8217;opposto, non \u00e8 soggetto a comunicazione, a cura della cancelleria, al ricorrente, sicch\u00e9 ove quest&#8217;ultimo lasci scadere il termine perentorio fissato, incorre nella declaratoria di inammissibilit\u00e0 dell&#8217;opposizione, senza potere beneficiare della rimessione in termini. Invece, se il ricorso \u00e8 stato regolarmente notificato, la mancata comparizione delle parti non incide sull&#8217;ammissibilit\u00e0 della domanda e non preclude la possibilit\u00e0 di pervenire ad una pronuncia nel merito, in quanto la regolare instaurazione del contraddittorio pone le condizioni minime per l&#8217;attivazione dei poteri officiosi del giudice dell&#8217;esecuzione in ordine alla verifica dei presupposti di procedibilit\u00e0 dell&#8217;azione espropriativa. (massima ufficiale)<\/p>\n<p><strong>&nbsp;(Cassazione civile, sez. III, 12 Giugno 2020, n. 11291).<\/strong><\/p>\n<ol start=\"3\">\n<li><strong>DIRITTO CONDOMINIALE<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p><strong><em>Diritto dell\u2019amministratore di condominio al soddisfacimento dei propri crediti anche in ipotesi di revoca deliberata dall\u2019assemblea prima della scadenza del termine del mandato.<\/em><\/strong><\/p>\n<p>L&#8217;amministratore di condominio, in ipotesi di revoca deliberata dall&#8217;assemblea prima della scadenza del termine previsto nell&#8217;atto di nomina, ha diritto, oltre al soddisfacimento dei propri eventuali crediti, anche al risarcimento dei danni, in applicazione dell&#8217;art. 1725, comma 1, c.c., salvo che sussista una giusta causa, indicativamente ravvisabile tra quelle che giustificano la revoca giudiziale dello stesso incarico. (massima ufficiale)<\/p>\n<p><strong>&nbsp;(Cassazione civile, sez. II, 19 Marzo 2021, n. 7874)<\/strong><\/p>\n<ol start=\"4\">\n<li><strong>DIRITTO CONDOMINIALE<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p><strong><em>Trasformazione in terrazza del tetto comune di un edificio.<\/em><\/strong><\/p>\n<p>Il condomino, proprietario del piano sottostante al tetto comune dell&#8217;edificio, pu\u00f2 trasformarlo in terrazza di proprio uso esclusivo, sempre che un tale intervento dia luogo a modifiche non significative della consistenza del bene in rapporto alla sua estensione e sia attuato con tecniche costruttive tali da non affievolire la funzione di copertura e protezione delle sottostanti strutture svolta dal tetto preesistente, quali la coibentazione termica e la protezione del piano di calpestio di una terrazza mediante idonei materiali. (massima ufficiale)<\/p>\n<p><strong>(Cassazione civile, sez. II, 29 Gennaio 2021, n. 2126)<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>&nbsp;<\/strong><\/p>\n<ol start=\"5\">\n<li><strong>DIRITTO AMMINISTRATIVO <\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p><strong><em>Daspo per lo spettatore che minaccia l\u2019allenatore durante un allenamento di calcio.<\/em><\/strong><\/p>\n<p>La Questura di Napoli emetteva il provvedimento (c.d.&nbsp;<strong>DASPO<\/strong>) vietando ad uno spettatore di accedere, per ben&nbsp;<strong>cinque anni<\/strong>, ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, eventi ed incontri calcistici nazionali ed internazionali poich\u00e9 avrebbe&nbsp;<strong>minacciato&nbsp;l\u2019allenatore<\/strong>&nbsp;di una squadra di calcio&nbsp;<strong>durante<\/strong>&nbsp;una seduta di&nbsp;<strong>allenamento.<\/strong><\/p>\n<p>Il giudice ha ritenuto, infatti, che la fattispecie oggetto di causa rientrasse nella situazione di&nbsp;<strong>comportamenti pericolosi&nbsp;<\/strong>per l\u2019ordine e la sicurezza pubblici, commessi da sostenitori di squadre sportive \u201ca causa di manifestazioni sportive\u201d. L\u2019evento in parola \u2013 l\u2019allenamento \u2013 \u00e8, dunque, assimilabile ad una \u201c<strong>manifestazione sportiva<\/strong>\u201d, e la condotta cui si riferisce il provvedimento impugnato si \u00e8 tenuta non nell\u2019ambito di una competizione sportiva, ma di un allenamento di una squadra di calcio.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 viene confermato anche in appello nonostante il Collegio sia consapevole della presenza di orientamenti diversi da parte dei giudici penali.<\/p>\n<p>Infatti, l\u2019art. 6, l. n. 401\/1989 prevede che il provvedimento Daspo possa essere adottato nei confronti \u201cdelle persone che risultano denunciate o condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi cinque anni per uno dei reati di cui all&#8217;articolo 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, all&#8217;articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, all&#8217;articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, all&#8217;articolo 6-bis, commi 1 e 2, e all&#8217;articolo 6-<em>ter&nbsp;<\/em>della presente legge, ovvero per aver preso parte attiva ad<strong>&nbsp;episodi di violenza su persone o cose<\/strong>&nbsp;in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza.<\/p>\n<p>La suddetta disposizione, secondo Palazzo Spada, indica con chiarezza che le condotte sanzionabili sono sia quelle realizzate \u201cin occasione\u201d di una manifestazione sportiva, sia quelle poste in essere \u201ca causa\u201d della manifestazione sportiva stessa.<\/p>\n<p><strong>&nbsp;(Consiglio di Stato sentenza n. 4123 18.05.2021)<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Aggiornamento giurisprudenziale in collaborazione con lo Studio Legale Giannone. 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