(P) La nuova società per azioni semplificata messicana

La nuova società per azioni semplificata messicana

Riccardo Perona

1.

Con provvedimento normativo del 14 marzo 2016 – che entrerà in vigore decorsi i sei mesi successivi – è stata modificata, in Messico, la Legge generale delle società commerciali (rectius “mercantili”, secondo la dizione in spagnolo mercantiles), introducendosi nell’ordinamento la “società per azioni semplificata” (sociedad por acciones simplificada).

Le peculiarità di questo inedito modello societario – che trova corrispondenze in altri Paesi “latini”, come in Colombia, e non incontra invece in Italia, come parente, un affine regime “semplificato” (solo potendosi richiamare, per analogia almeno verbale, l’ormai non recentissima introduzione della s.r.l.s.) – giustificano una breve ricognizione della detta nuova disciplina. Tale rassegna potrebbe invero tornare utile come riferimento a chi volesse tentare un più dettagliato confronto con il nostro ordinamento e può compiersi, fra l’altro, anche traendo beneficio dalle riflessioni che la riforma ha immediatamente sollecitato in dottrina. Fra queste mette conto segnalare, in particolare, M. Corado de Paz, Sociedad por acciones simplificadas: claroscuros, in Diario de Chiapas, 20 marzo 2016, commento che si assume qui, con il consenso dell’autore, a principale riferimento.

2.

La società per azioni semplificata o s.a.s. – sigla che, ai fini del presente contributo, non sarà dunque impiegata in riferimento all’italiana società in accomandita semplice – viene costituita da una o più persone fisiche.

La possibilità che la società venga costituita anche da una sola persona, va subito notato, rappresenta una considerevole novità per l’ordinamento messicano, il quale fino ad ora non conosceva alcun tipo di società unipersonale.

In una prospettiva di semplificazione, inoltre, non sussiste l’obbligo di rivolgersi a un notaio per la costituzione della s.a.s. È infatti previsto che la Secretaría de Economia governativa appronti un formulario elettronico per la redazione dello statuto sociale.

Sarà in questo modo possibile selezionare semplicemente, fra le clausole standardizzate che il programma metterà a disposizione, quelle che si vogliono inserire nello statuto, completando le relative operazioni di costituzione esclusivamente in via telematica. A tal fine, ciascun azionista dovrà possedere una firma elettronica.

Si tratta, come è evidente, di una soluzione che – se ben sarà strutturata nei provvedimenti di attuazione e, soprattutto, vedrà la formulazione di clausole linguisticamente piane e tali da poter essere adeguatamente maneggiate anche da chi non sia giurista professionista – potrà risultare di particolare comodità ed efficienza.

La Secretaría de Economia, compiute le opportune verifiche, provvederà poi a inviare il contratto agli uffici competenti per l’iscrizione nel Registro Público de Comercio, la quale si configura come condizione di pubblicità indispensabile per il dispiegarsi degli effetti giuridici dello schema societario verso i terzi, in caso contrario sussistendo, verso questi, la responsabilità solidale, sussidiaria e illimitata di chi abbia agito come rappresentante.

3.

Di particolare interesse appare, poi, la disciplina relativa agli azionisti della s.a.s.

In primo luogo, gli stessi solo devono comunicare il nome, il domicilio, l’indirizzo di posta elettronica e il riferimento del Registro Federal de Contribuyentes.

È inoltre previsto che la persona fisica azionista della s.a.s. non possa essere allo stesso tempo azionista di una diversa società commerciale nella quale abbia la possibilità, in ragione della partecipazione medesima, di ottenere il controllo della s.a.s. stessa o della relativa amministrazione.

La ratio di tale disposizione appare di non immediata percepibilità. Non sorprende, d’altra parte, che la stessa abbia suscitato dubbi di legittimità costituzionale, segnatamente in relazione al diritto di associazione previsto dall’art. 9 della Costituzione messicana.

Tutte le azioni, poi, sono dello stesso valore e comportano gli stessi diritti.

Ancora, la posizione dell’azionista risulta del tutto peculiare per quanto attiene alle condotte configuranti reato. È infatti previsto che gli azionisti rispondano in via sussidiaria o solidale, secondo quanto stabilito nello statuto, con la s.a.s. per la commissione di azioni sanzionate come delitto: responsabilità da intendersi, naturalmente, relativa alle conseguenze civili derivanti dal delitto medesimo. L’aspetto, come è evidente, pone seri problemi sotto il profilo della responsabilità, che non risulta più, nel caso in parola, limitata e, dal punto di vista soggettivo, non mostra un adeguato grado di personalità.

4.

Dal punto di vista dell’attività e dei relativi ricavi, le entrate complessive della s.a.s. non possono essere superiori ai cinque milioni di pesos annuali (circa duecentocinquantamila euro), cifra che, peraltro, sarà annualmente aggiornata secondo gli indici di rivalutazione monetaria. In caso contrario, va operata una trasformazione della società in un altro dei tipi legislativamente previsti, pena la responsabilità solidale, sussidiaria e illimitata dei soci verso i terzi.

Si tratta, come è evidente, di una disposizione ispirata a una ratio di corrispondenza fra l’opzione per un regime semplificato e una situazione fattuale di limitata portata economica. Cionondimeno, emergono talune criticità: è stato infatti sottolineato come il profilo in esame renda la s.a.s. un regime essenzialmente transitorio, che potrebbe indurre diffidenza nei terzi interessati a instaurare relazioni contrattuali con la società.

È inoltre previsto che gli azionisti possano concordare una forma di organizzazione e amministrazione differente da quella della s.a.s., in tal caso, però, dovendosi provvedere, avanti notaio, alla trasformazione della stessa in un tipo societario differente.

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