***ARTICOLO*** “Note sulla riforma dell’Ordinamento penitenziario” – Avv. Mirco Consorte

(A cura dell’Avv. Mirco Consorte (Foro di Torino). N.B.: Le opinioni espresse sono presentate a titolo personale dall’Autore e non riflettono necessariamente la posizione di IgiTo sul tema esposto. Le informazioni presentate hanno carattere generale e divulgativo e non sostituiscono in alcun modo l’assistenza di un professionista. Per informazioni: info@igito.it)
Con i Decreti Legislativi 123 e 124 del 2 ottobre 2018 (pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 26.10.2018) si è provveduto a modificare alcuni articoli dell’Ordinamento Penitenziario.
In realtà la portata innovativa dei due decreti è assai minore rispetto a quella prospettata dalla Legge delega ed auspicata dagli operatori del settore.
Interessante ed importante la modifica sotto il profilo dei principi generali, in particolar modo le modifiche all’art. 1 in relazione alla dignità della persona detenuta ed al divieto di usare violenza fisica e morale da parte degli operatori, soprattutto nell’ambito dei provvedimenti disciplinari, anche se la necessità di ribadire normativamente diritti fondamentali di tal tipo svela alcune situazioni di fatto negli istituti penitenziari poco edificanti anche con riferimento alle funzioni e finalità costituzionalmente previste della pena.
Appare un’intenzione di miglioramento dell’edilizia penitenziaria sia sotto il piano dei servizi fondamentali, sia sotto con riferimento alle attività rieducative e lavorative, pur tuttavia con una decorrenza a partire dal 21 dicembre 2021 che appare fiaccare qualunque speranza di un mutamento immediato dell’attuale situazione.
Le modifiche dal punto di vista sanitario sono state apportate solo sotto il piano della salute fisica tralasciando completamente l’aspetto “mentale” preveduto dalla Legge delega, nel cui ambitopermane solo la modifica nominalistica degli O.P.G. in R.E.M.S., ma che sotto l’applicazione pratica poco muta.
Totalmente omesso è stato l’argomento relativo al diritto all’affettività del detenuto, pur essendo stato uno dei principali oggetti dei lavori preparatori alla Legge delega; sembrerebbe – ma è da verificarne nei prossimi mesi l’interpretazione pratica – che tale aspetto sia stato inserito con riferimento all’esecuzione minorile.
La previsione di un autonomo corpo normativo per l’esecuzione minorile compare con 43 anni di ritardo rispetto a quella ordinaria e la cui completa indipendenza applicativa dovrà essere verificata dagli Uffici e dai Tribunali di Sorveglianza per i Minorenni nei prossimi periodi; pur tuttavia la riforma in merito rappresenta un notevole passo in avanti, anche se fiaccato dalla mancata esclusione dell’ostatività ai benefici delle condanne inerenti reati di cui all’art. 4 bis o.p., come previsto originariamente.
Per quanto concerne l’aspetto procedurale della Sorveglianza si sottolinea l’inserimento della possibilità di decisioni de plano da parte del Magistrato di Sorveglianza in relazione a richieste di benefici penitenziari da parte di condannati liberi con pene sotto i 18 mesi e con riferimento alle istanze di sospensiva dell’esecuzione; occorre, ovviamente, vederne l’applicazione pratica e gli eventuali – se esistenti – benefici di sgravio del lavoro dei Tribunali di Sorveglianza, ma non si può non temere una ulteriore compressione del diritto di difesa, in particolar modo con esclusione del diritto di interlocuzione da parte del difensore in situazioni controverse nel caso di mancata rimessione all’udienza collegiale partecipata da parte del Magistrato di Sorveglianza.
Infine si deve sottolineare l’assenza totale di interventi di “potenziamento” delle misure alternative alla detenzione in carcere e degli Uffici di Esecuzione Esterna (U.E.P.E.) che sembra andare di pari passo con l’incremento di reati inseriti tra gli ostativi ai benefici nell’art. 4 bis o.p (con prospettive di ulteriori inserimenti nei prossimi mesi) – la cui costituzionalità dovrà essere verificata a breve – e che, inevitabilmente, comporteranno un ulteriore incremento della popolazione carceraria; in tal senso la situazione è drammatica essendo le carceri italiane già in sovraffollamento con percentuali che si aggirano intorno al 35-40% e, dunque, ponendosi l’Italia nuovamente a rischio di sanzioni da parte della Corte Europea per i Diritti dell’Uomo per le condizioni in cui versano le persone private della libertà personale.
 

Lascia un commento

Questo sito utilizza i cookie. Per informazioni sulla nostra online privacy e cookie policy visita la nostra pagina dedicata. Se continui la navigazione acconsenti a tale policy. - By using this website you accept our online privacy and cookie policy. maggiori info - more info

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi