***ARTICOLO*** “La Riforma del Giudizio Abbreviato: possibili profili di incostituzionalità”, Avv. Mirco Consorte

(A cura dell’Avv. Mirco Consorte (Foro di Torino). N.B.: Le opinioni espresse sono presentate a titolo personale dall’Autore e non riflettono necessariamente la posizione di IgiTo sul tema esposto. Le informazioni presentate hanno carattere generale e divulgativo e non sostituiscono in alcun modo l’assistenza di un professionista. Per informazioni: info@igito.it)
Il Senato della Repubblica in data 2 aprile ha approvato il disegno di legge licenziato dalla Commissione Giustizia il 5 marzo con il quale si reintroduce nell’ordinamento l’ostatività alla richiesta di giudizio abbreviato in relazione ai reati puniti con la pena dell’ergastolo.
Infatti è il caso di parlare di “reintroduzione” di tale previsione in quanto già la formulazione originaria dell’art. 442, co. 2, c.p.p. non consentiva l’accesso al rito deflattivo per i reati puniti nel massimo edittale della sanzione con l’ergastolo.
Dall’entrata in vigore dell’attuale codice di rito nel 1989 le questioni di legittimità costituzionale vennero subito poste, sia in relazione a cotale previsione, sia in relazione alla già annosa questione della legittimità intrinseca della pena perpetua (che non appare il caso di trattare in questa sede).
La Corte Costituzionale affrontò il problema dichiarando illegittima la formulazione dell’art. 442 c.p.p. al comma 2 asserendo che “la caratteristica del giudizio abbreviato risiede proprio nell’incentivo, offerto all’imputato, di una riduzione della pena, in funzione di un più rapido svolgimento del processo, a deflazione del dibattimento. Con il mettere in discussione la possibilità di operare tale riduzione per una certa categoria di delitti, viene necessariamente messa in discussione anche la possibilità di avvalersi di quel procedimento speciale” (così la sentenza n. 176 del 1991).
Il parametro sul quale si incentrò la Consulta in allora fu la violazione dell’art. 76 Cost. in relazione al travisamento delle legge delega per la redazione del Codice di Procedura Penale stesso.
Vi è, poi, stato un tentativo di reintroduzione dell’impossibilità di accedere al rito durato il breve volgere di poco più un anno solare tra la promulgazione dell’art. 30, comma 1, lett. B), della Legge 479/99 e l’intervento dell’art. 7 del  Decreto-Legge 241/2000, convertito con la Legge n. 4/2001; in tale caso la previsione fu modificata ancor prima dell’instaurazione di un procedimento di legittimità costituzionale, pur tuttavia l’assai breve periodo di vigenza fu sufficiente per far sanzionare l’Italia da parte della Corte Europea de Diritti dell’Uomo nel 2000 con il celebre “caso Scoppola” con riferimento alle connesse problematiche di diritto intertemporale nell’applicazione pratica e nei rimedi della rimessione in termine per la richiesta del rito alternativo.
Le odierne questioni sul diritto intertemporale sono, per il momento, da lasciare da parte, ma occorre domandarsi sulla costituzionalità della modifica appena approvata.
Posto, in primo luogo, che la Corte Costituzionale del 1991 ebbe, in un certo qual modo, un gioco più facilitato di quella odierna, potendosi porre in maniera molto lineare e sintetica la questione sul travisamento della Legge Delega alla redazione del codice stesso, oggi potrebbe, ad avviso nostro, portare tale percorso argomentativo ad una eccesiva e pericolosa “acrobazia motivazionale”, se ci è consentito definirla così.
Tuttavia, pur dovendo andare oltre la violazione dell’art. 76 Cost., si possono, già ictu oculi, notare taluni profili di ulteriori violazioni del dettato costituzionale.
Un primo parametro potenzialmente violato è quello di cui all’art. 3 Cost., ossia una palese differenziazione di trattamento tra soggetti che nel momento in cui sono tratti a giudizio hanno diversi diritti di accesso ai riti alternativi a seconda dei reati a loro contestati – ed in tal senso sarebbero anche da affrontare le ostatività per l’accordo sulla pena di cui all’art. 444 c.p.p. ed per il reintrodotto concordato in appello previsto all’art. 599 bis c.p.p. ; anche la “ragionevolezza” che deve essere propria di ogni atto normativo non appare essere rispettata, sia per le argomentazioni che si sono già affrontate, sia per le difficoltà pratiche che si manifesteranno durante l’applicazione della nuova previsione. Si pongono, infatti, questioni nei processi con più imputati oggettivamente o soggettivamente connessi tra loro e che dovrebbero tutti necessariamente affrontare il dibattimento per poi, all’esito dello stesso, avere la Corte d’Assise impegnata in un laborioso lavoro di differenziazione delle posizioni a seconda dei reati, nonché delle valutazione sull’accesso alla deflazioni per quei casi in cui le cosiddette “aggravanti da ergastolo” vengono meno diventando, dunque, recuperabile l’iniziale riserva di accesso alla deflazione (quest’ultimo aspetto è laborioso già nei casi di processi ad un singolo).
Altro profilo di incostituzionalità appare evidentemente essere quello della violazione dell’art. 111 Cost. con riferimento sia ai tempi processuali, sia alla valutazione intrinseca della definizione stessa di “giusto processo”; le problematiche pratiche di cui sopra appaiono poter confliggere con lo spirito stesso del giudizio abbreviato come estrinsecazione della volontà di essere giudicato “allo stato degli atti”, di fronte ad un possibile recupero post dibattimento della deflazione come regola abituale (e non come eccezione residuale).
Per quanto concerne le tempistiche processuale va rilevata la endemica difficoltà dei tribunali italiani a formare i collegi delle Corti d’Assise; il problema non è di poco conto se si tiene conto che le ultime statistiche ufficiali parlano di un accesso pari a quasi il 70% per i reati puniti nel massimo con l’ergastolo. Il dibattimento in Assise è sempre lungo e complesso con tempi di svolgimento non indifferenti proprio per la complessità e la delicatezza dei reati trattati ed anche, più materialmente, per la difficoltà di composizione dei collegi e, dunque, si rischia l’esposizione a procedimenti per violazione della Legge Pinto ed a sanzioni da parte della Corte Europea per i Diritti dell’Uomo.
Le prossime ed imminenti applicazioni pratiche della nuova riforma saranno il termometro per le certe questioni di legittimità che verranno poste dai difensori.

Lascia un commento

Questo sito utilizza i cookie. Per informazioni sulla nostra online privacy e cookie policy visita la nostra pagina dedicata. Se continui la navigazione acconsenti a tale policy. - By using this website you accept our online privacy and cookie policy. maggiori info - more info

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi