(A cura degli Avv.ti Mirco Consorte e Riccardo Perona (IgiTo). N.B.: Le opinioni espresse sono presentate a titolo personale dall’Autore e non riflettono necessariamente la posizione di IgiTo sul tema esposto. Le informazioni presentate hanno carattere generale e divulgativo e non sostituiscono in alcun modo l’assistenza di un professionista. Per informazioni: info@igito.it)
1. La questione
Come noto, entra in vigore oggi (1° gennaio 2020) la riforma dell’istituto della prescrizione approvata con legge 9 gennaio 2019, n. 3.
Dinanzi alle numerose voci polemiche che hanno accompagnato a suo tempo l’adozione della nuova disciplina e che si sono di recente riaccese in prossimità della sua entrata in vigore, si intende qui offrire qualche spunto – in una prospettiva strettamente giuridica e al netto delle considerazioni del legittimo dibattito politico – per verificare se e in che misura la riforma ponga problemi di compatibilità con i parametri costituzionali, sovranazionali (UE) e internazionali (CEDU) che il legislatore è tenuto a rispettare ex art. 117 comma 1 Cost., nonché in che modi e termini eventuali profili di incompatibilità potrebbero concretamente essere rilevati in sede processuale.
2. Il dettato normativo
Limitatamente a quanto qui strettamente interessa, l’art. 1 comma 1, lett. f) della legge n. 3/2019 dispone che il secondo comma dell’art. 159 del codice penale sia sostituito dal seguente:
“Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronunzia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell’irrevocabilità del decreto di condanna”.
Ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, come già anticipato, tale modifica entra in vigore il 1° gennaio 2020.
3. La riforma alla luce dei principi costituzionali