Aggiornamento giurisprudenziale settimanale in collaborazione con lo Studio Legale Giannone. N.B.: Le informazioni offerte sono di carattere generale, hanno fine meramente divulgativo e non sostituiscono in alcun modo l’assistenza di un professionista. Per informazioni: info@igito.it.
1. DIRITTO CIVILE
Preliminare di compravendita immobiliare: la modifica del termine per la stipula del definitivo non richiede la forma scritta.
Nei contratti per i quali è richiesta la forma scritta “ad substantiam” (come nel caso del preliminare di vendita immobiliare), la volontà comune delle parti deve rivestire tale forma soltanto nella parte riguardante gli elementi essenziali (consenso, “res”, “pretium”), che devono risultare dall’atto stesso e non possono ricavarsi “aliunde”. Ne consegue che, qualora in un contratto preliminare di vendita immobiliare sia previsto un termine per la stipula del definitivo, la modifica di detto elemento accidentale e la rinuncia della parte ad avvalersene non richiedono la forma scritta, non concernendo tale accordo direttamente il diritto immobiliare, né incidendo su alcuno degli elementi essenziali del contratto. (massima ufficiale).
(Cassazione civile, sez. II, 30 Marzo 2021, n. 8765)
- DIRITTO INTERNAZIONALE
Gli Usa e la ferita riaperta del razzismo.
I casi statunitensi di razzismo violento, divenute oramai di dominio pubblico (il caso George Floyd e del sottotenente dell’esercito degli Stati Uniti) hanno determinato l’amministrazione governativa ad investire sui diritti civili dichiarando l’equità razziale una delle massime priorità. In particolare è stato affermato che tale principio sarebbe stato incorporato in tutte le agenzie federali. Il presidente Joe Biden ha infatti promesso nel suo discorso di inaugurazione che “il sogno di giustizia per tutti non sarà più rinviato”.
La Casa Bianca si propone di implementare i finanziamenti all’Ufficio per i diritti civili del Dipartimento dell’Istruzione di circa 144 milioni di dollari.
In una lettera del 25 marzo, le organizzazioni guidate dalla Conferenza sulla leadership dei diritti civili e umani, hanno affermato che l’ufficio è stato sottofinanziato per anni, ma deve affrontare complesse questioni relative ai diritti civili a causa del passaggio all’apprendimento virtuale e alle proteste nazionali per la cattiva condotta della polizia. Il finanziamento proposto faciliterebbe risposte più rapide alle denunce di discriminazione e un aumento delle indagini.
Biden intende destinare altri $ 33 milioni per la Divisione per i diritti civili e le relazioni comunitarie del Dipartimento di giustizia. La Casa Bianca ha riferito che tali fondi andranno in favore di una serie di programmi, tra cui la riforma della polizia, il perseguimento dei crimini ispirati dall’odio e il rafforzamento dei diritti di voto.
L’ufficio per i diritti civili del Dipartimento della salute e dei servizi umani otterrebbe un aumento del budget del 24%. La richiesta include anche 153 milioni per un programma dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie, per migliorare l’equità e la raccolta dei dati in favore delle minoranze razziali ed etniche.
Infine, l’amministrazione intende procedere al “più grande investimento nella giustizia ambientale della storia“, che comprende una revisione dell’Ufficio per la compliance dei diritti civili esterni dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente. Biden vorrebbe destinare 936 milioni di dollari per un programma finalizzato a “promuovere l’equità razziale e garantire la giustizia ambientale per le comunità che, troppo spesso, sono state lasciate indietro, comprese le comunità rurali e tribali“.
- DIRITTO E SCUOLA
- Bullismo: scuola condannata per omessa vigilanza del personale.
Un genitore si rivolgeva al Tribunale citando in giudizio il MIUR per chiederne la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal proprio figlio minore, vittima di atti di bullismo consumati durante l’orario scolastico, e più precisamente nel corso della ricreazione presso i bagni della scuola primaria, e che avevano visto come autore un altro allievo del medesimo istituto, coetaneo della vittima.
Secondo la difesa, i soprusi avrebbero avuto luogo a causa dell’omesso controllo e sorveglianza da parte del personale docente e/o non docente addetto alla struttura scolastica. Secondo il genitore, i docenti oltre a non aver vigilato, non avevano neppure avvisato i genitori, con sollecitudine, di quanto occorso. I genitori dello studente ferito, avevano appreso il fatto solamente al termine delle lezioni, nel momento in cui lo erano andato a prendere all’uscita. I genitori decidevano quindi di denunciare l’episodio alle competenti autorità, al contempo facendo refertare le lesioni riportate dal bimbo.
Quanto occorso veniva quindi portato all’attenzione del Tribunale che considerava responsabile l’amministrazione scolastica di quanto accaduto. Il Tribunale ha infatti ritenuto che l’amministrazione scolastica non abbia fornito la prova liberatoria, richiesta ai sensi dell’art. 2048 c.c. ai fini dell’esclusione di responsabilità: l’alunno era stato autorizzato a recarsi da solo nei bagni senza che l’insegnante provvedesse ad accompagnarlo o si sia premurato di verificare che il minore entrasse nella sfera di vigilanza di bidelli o altri insegnanti, ragion per cui il Tribunale, in difetto di prova contraria, ha ritenuto che il comportamento omissivo del convenuto abbia occasionato al bambino danni patrimoniali e non patrimoniali.
Degno di nota è il riconoscimento da parte del Tribunale di quel turbamento d’animo e della vergogna provata dal ragazzo nel farsi vedere dall’insegnante e dagli amici di classe nella particolare condizione di “sconfitto ed umiliato” dalla disputa avuta con altro coetaneo e come tale considerato risarcibile a titolo di danno morale.
In totale, il MIUR è stato condannato al pagamento in favore della parte attrice della complessiva somma di € 6.697,25 a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma dalla domanda al soddisfo oltre ad euro 1.000,00 per lite temeraria, per aver abusato dello strumento processuale.
(Tribunale di Potenza, sez. Civile, sentenza n. 380/21; depositata il 12 aprile)
4. DIRITTO E COVID-19
Il Piano per la ripresa e la resilienza approvato dal Governo
Il Governo ha trasmesso al Parlamento in data 25 aprile 2021 il c.d. PNRR che prevede un pacchetto di riforme che toccano gli ambiti della pubblica amministrazione, della giustizia, della semplificazione normativa e della concorrenza.
Il c.d. PNRR, si articola in 6 Missioni:
– digitalizzazione del Paese;
– innovazione del sistema produttivo;
– competitività;
– turismo e cultura;
– rivoluzione verde e transizione ecologica;
– infrastrutture per una mobilità sostenibile;
– istruzione e ricerca;
– inclusione e coesione:
– salute.
Il Piano è in piena coerenza con i sei pilastri del NGEU e soddisfa i parametri fissati dai regolamenti europei, con una quota di progetti “verdi” pari al 40% del totale e di progetti digitali del 2%. Esso ha come principali beneficiari le donne, i giovani e il Mezzogiorno e mira all’inclusione sociale e a ridurre i divari territoriali. Nel complesso, il 27% del Piano è dedicato alla digitalizzazione, il 40% agli investimenti per il contrasto al cambiamento climatico, e più del 10% alla coesione sociale.
Il Governo intende attuare quattro importanti riforme che riguardano la pubblica amministrazione, la giustizia, la semplificazione della legislazione e la promozione della concorrenza. Esso intende inoltre aggiornare e perfezionare le strategie nazionali in tema di sviluppo e mobilità sostenibile, ambiente e clima, idrogeno, automotive, filiera della salute.
La governance del Piano prevede una responsabilità diretta dei Ministeri e delle Amministrazioni locali per la realizzazione degli investimenti e delle riforme entro i tempi concordati, e per la gestione corretta ed efficace delle risorse.
È previsto un ruolo significativo degli Enti territoriali, a cui competono investimenti pari a oltre 87 miliardi di euro.
Il Ministero dell’economia e delle finanze monitora e controlla il progresso nell’attuazione di riforme e investimenti e funge da unico punto di contatto con la Commissione Europea.
- DIRITTO AMMINISTRATIVO
Processo amministrativo, atti eccedenti i limiti dimensionali: quali conseguenze?
Il limite dimensionale di sinteticità entro cui va contenuto l’atto processuale costituisce un precetto giuridico la cui violazione non genera la conseguenza, a carico della parte che lo abbia superato, dell’inammissibilità dell’intero atto, ma la facoltà del giudice di non esaminare la parte che eccede i limiti della domanda, in applicazione a quanto disposto dall’art. 13-ter delle norme di attuazione del c.p.a. (introdotto dalla legge di conversione del d.l. 31 agosto 2016, n. 168) secondo cui ….le parti sono tenute a redigere il ricorso e gli altri atti difensivi secondo i criteri e nei limiti dimensionali stabiliti con decreto del presidente del Consiglio di Stato…, precisando altresì che …il giudice è tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti e che l’omesso esame delle questioni contenute nelle pagine successive al limite massimo non è motivo di impugnazione…
Questo è quanto stabilito dall’ordinanza n. 3006 emessa dal Consiglio di Stato del 13 aprile 2021 evidenziando la facoltà del giudice di considerare inutilizzabili le difese sovrabbondanti, sul presupposto che la violazione dei limiti dimensionali (ove ingiustificata) sia tale da compromettere l’esame tempestivo e l’intellegibilità della domanda proposta.
(Consiglio di Stato, ordinanza n. 3006 del 13 aprile 2021).