Le massime del venerdì 2.04.2021

Aggiornamento giurisprudenziale settimanale in collaborazione con lo Studio Legale Giannone. N.B.: Le informazioni offerte sono di carattere generale, hanno fine meramente divulgativo e non sostituiscono in alcun modo l’assistenza di un professionista. Per informazioni: info@igito.it.

  1. PREVIDENZA SOCIALE

In arrivo a luglio 2021 l’assegno unico e universale per i figli under 21, lavoratori autonomi, subordinati e percettori di misure di sostegno al reddito.

La misura consiste in un contributo, fino ad un importo massimo di 250,00 euro mensili, fruibile anche come credito d’imposta, di cui le famiglie potranno beneficiare per ciascun figlio da 0 fino ai 21 anni di età. In caso di maggiore età, l’assegno potrà essere erogato direttamente ai figli.

Il disegno di legge, che ha goduto dell’approvazione del Senato, riguarderà anche i nuclei famigliari composti da lavoratori autonomi, subordinati e percettori di misure di sostegno al reddito.

L’ammontare dell’assegno sarà modulato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, individuata dall’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

La percezione dell’assegno è pienamente compatibile con la fruizione del reddito di cittadinanza ed è corrisposto congiuntamente ad esso.

L’assegno spettante al nucleo familiare viene ripartito in pari misura tra i genitori o assegnato a chi esercita la responsabilità genitoriale. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l’assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso l’assegno, in mancanza di accordo, è ripartito in pari misura tra i genitori.

 

  1. DIRITTO BANCARIO

Le Sezioni Unite chiamate a pronunciarsi su interessi di mora e usura.

Con questa importante sentenza le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno finalmente fatto chiarezza su alcuni punti salienti della disciplina degli interessi di mora e l’usura.

In particolare, hanno stabilito che la normativa antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi, convenuti al momento della stipula del contratto, quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso.

Le SS.UU. stabiliscono, quale criterio di determinazione del tasso soglia, le rilevazioni della Banca d’Italia (a far data dal d.m. 25.3.2003) relative alla maggiorazione media prevista nei contratti di mercato a titolo di interessi moratori,  precisando che  la nullità della clausola non impedisce applicazione dell’art. 1224, comma 1, c.c. con la conseguenza che continuano ad applicarsi al rapporto in essere gli interessi corrispettivi (lecitamente pattuiti).

(Cassazione Civile, Sez. Un., 18 settembre 2020, n. 19597).

 

  1. DIRITTO FALLIMENTARE

Supersocietà di fatto e foro competente in caso di fallimento.

Con la recentissima Sentenza del 22.02.2021 la Corte di Cassazione ha avuto modo di affrontare il tema della competenza territoriale del Tribunale chiamato a pronunciarsi sul fallimento di una c.d. supersocietà di fatto.

In tale occasione si è confermata l’applicazione l’art. 147, comma 5, l.fall., anche qualora il socio già fallito sia una società partecipe con altre società (o persone fisiche) ad una società di persone.

In tale caso, in deroga all’art. 9 l.fall., la competenza alla dichiarazione di fallimento in estensione si radica presso il tribunale ove risulta già pendente la procedura concorsuale riguardante il socio. Ciò poiché viene in rilievo il principio di prevenzione sancito dai commi 4 e 5 dell’art. 9 anzidetto e dall’art. 40 c.p.c. e costituendo il fallimento della società, che sia socia illimitatamente responsabile, l’occasione per accertare anche la distinta insolvenza della supersocietà di fatto.

(Cassazione civile, febbraio 2021 n. 4712).

 

  1. DIRITTO E NUOVE TECNOLOGIE

E’ valida la notifica a mezzo PEC del c.d. “duplicato informatico”.

Con riferimento all’asserita inefficacia di un decreto di accoglimento circa l’irragionevole durata di un processo, notificato al Ministero della Giustizia in assenza di attestazione di conformità, la Suprema Corte ha avuto modo di approntare un oculato distinguo tra “copia informatica” e “duplicato informatico”.

A riguardo gli ermellini hanno considerato che se per una copia digitalizzata di un provvedimento in formato cartaceo è necessaria l’autenticazione della conformità all’originale analogico, lo stesso non si può dire per un provvedimento che già risulta digitalizzato con un determinato identificativo (c.d. “impronta”) e conservato in tale forma presso la Cancelleria telematica. Infatti quest’ultimo documento costituisce un mero duplicato che, riportando la medesima “impronta”, non necessità di alcuna attestazione di conformità.

(Corte di Cassazione, 17.03.2021, ordinanza n. 7489).

 

  1. DIRITTO AMMINISTRATIVO

E’possibile trasformare una porzione di tetto in terrazzo?La parola al Consiglio di Stato.

In mancanza di una delibera autorizzativa del condominio, non può essere assentita una denuncia di inizio attività che comporti la trasformazione di una falda inclinata del tetto in terrazzo a livello, atteso che, in tal caso, l’area oggetto d’intervento è da intendersi di spettanza condominiale.

Infatti, il tetto a falde inclinate svolge una funzione di copertura e di protezione dell’intero fabbricato condominiale  e rientra, per espressa previsione normativa, nel novero delle parti comuni dello stesso “se non risulta il contrario dal titolo” (cfr. art. 1117, comma 1, n. 1 codice civile); a nulla rileva l’accettazione condominiale per il tramite dell’amministratore in mancanza di un’assemblea totalitaria, unica legittimata a disporre delle parti comuni del fabbricato (art. 1108, comma 3, c.c.).

Quanto al Comune, nell’assentire una d.i.a., ha l’onere di verificare se il richiedente sia titolato (e, in particolare, se sia proprietario del bene sul quale si intende intervenire); se è vero infatti che il Comune non è tenuto a svolgere una preliminare indagine istruttoria che si estenda fino alla ricerca d’ufficio di eventuali elementi limitativi, preclusivi o estintivi del titolo di disponibilità allegato dal richiedente, è vero anche che ha sempre l’onere di verificare la legittimazione del richiedente, accertando se egli sia il proprietario dell’immobile oggetto dell’intervento costruttivo o se, comunque, abbia un titolo di disponibilità sufficiente per eseguire l’attività edificatoria.

(Consiglio di Stato, sez. II – sentenza 12 febbraio 2021 n. 1294).

Le massime del venerdì – 12.3.2021

Aggiornamento giurisprudenziale settimanale in collaborazione con lo Studio Legale Giannone. N.B.: Le informazioni offerte sono di carattere generale, hanno fine meramente divulgativo e non sostituiscono in alcun modo l’assistenza di un professionista. Per informazioni: info@igito.it.

1) DIRITTTO TRIBUTARIO. Riduzione del 50% dell’IMU per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto.

Con orientamento formatosi in materia di ICI, ma applicabile anche alla disposizione IMU, deve ritenersi che, nella ipotesi di immobile inagibile, inabitabile e comunque di fatto inutilizzato, l’imposta va ridotta al 50%, ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 8, comma 1, e qualora dette condizioni di inagibilità o inabitabilità accertabili dall’ente locale o comunque autocertificabili dal contribuente permangano per l’intero anno, il trattamento agevolato deve estendersi a tutto il relativo arco temporale, nonchè per i periodi successivi, ove sussistano le medesime condizioni di fatto. Pertanto quando lo stato di inagibilità sia perfettamente noto al Comune, è da escludersi il pagamento dell’ICI in misura integrale anche se il contribuente non abbia presentato richiesta di usufruire del beneficio della riduzione del 50%, tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente, di cui è espressione anche la regola secondo la quale al contribuente non può essere richiesta la prova dei fatti documentalmente noti all’ente impositore.

(Corte di Cassazione, sez. VI civile, ordinanza 21 gennaio 2021 n. 1263).

2) DIRITTO DI FAMIGLIA. Genitorialità more uxorio: sulla regola del cognome paterno.

E’ al vaglio della Corte Costituzionale la questione di legittimità dell’art. 262, primo comma, c.c. per contrasto con gli artt. 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione – quest’ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU – nella parte in cui impone l’automatica acquisizione del cognome paterno in luogo di quello della madre o, previo accordo, di quello di entrambi i genitori.

La Corte costituzionale, riunita il 21.01.2021, ha esaminato la questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Bolzano là dove non consente ai genitori di assegnare al figlio, nato fuori dal matrimonio, ma riconosciuto, il solo cognome materno. In attesa del deposito dell’ordinanza, l’Ufficio stampa della Corte fa sapere che il collegio ha deciso di sollevare davanti a se stesso la questione di costituzionalità del primo comma dell’articolo 262 del Codice civile che stabilisce come regola l’assegnazione del solo cognome paterno. Le motivazioni dell’ordinanza saranno depositate nelle prossime settimane.

(Corte Costituzionale, ordinanza 11.02.2021 n. 18)

3) LOCAZIONI. Le prime pronunce dei Tribunali italiani sugli effetti del lockdown e i canoni di locazione.

Il Tribunale di Venezia con ordinanza del 14/4/2020 ordinava ad una banca di non pagare ad una società proprietaria di un immobile con riferimento ad una fideiussione a garanzia di un rapporto di locazione, rilevando che apparisse “opportuno attendere, prima di disporre per il prosieguo, lo stato della normativa (…) visto che essa è in continua evoluzione e segue l’andamento della pandemia”.

Il Tribunale di Genova con decreto dell’1/6/2020, ordinava ad un locatore di astenersi dalla presentazione all’incasso di titoli cambiari in suo possesso emessi dal conduttore a garanzia del pagamento dei canoni di locazione dell’azione e del canone di affitto dei locali.

Il Tribunale di Bari nella sentenza 9/6/2020, riteneva che il giudice dell’esecuzione “ben può autorizzare (…) la rinegoziazione del contratto o decidere di attendere nell’emissione dell’ordine di liberazione, in considerazione delle peculiarità del caso concreto”, in relazione a proposte, effettuate dal conduttore, di ridurre al 60% il canone di locazione nei periodi da marzo ad aprile e del 50% da maggio a luglio 2020.

Il Tribunale di Catania nel provvedimento 30/7/2020 ha ritenuto che l’art. 91 del d.l. n. 18 del 2020, convertito con la l. n. 27 del 2020 – secondo cui il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell’esclusione ai sensi e per gli effetti degli art. 1218 e 1223 cc. della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenza o penali connesse a ritardati o omessi pagamenti – incida nella valutazione della gravità dell’inadempimento del conduttore in relazione alla domanda di risoluzione del contratto.

Il Tribunale di Roma con ordinanza del 27/8/2020, in un caso in cui si chiedeva al giudice di ordinare di non escutere la fideiussione o di disporre la riduzione del canone di locazione, ha statuito che “sorge (…) in base alla clausola generale di buona fede e correttezza un obbligo delle parti di contrattare al fine di addivenire ad un nuovo accordo volto a riportare in equilibrio il contratto entro i limiti dell’alea normale del contratto” di locazione.

Il Tribunale di Venezia con la sentenza 30/9/2020, ha osservato – in un caso di sfratto per morosità intimato per mancato pagamento dei canoni di locazione da parte di una società utilizzare o quantomeno ha potuto utilizzare in maniera ridotta i locali nei mesi da marzo a maggio 2020 – che “non si può parlare di impossibilità assoluta di godimento, ma di una seppur significativa impossibilità parziale, dal momento che la disponibilità dei locali in sé e per sé considerata mai è venuta meno”, che è “pertinente il richiamo all’art. 1464 cc. riguardante l’impossibilità parziale sopravvenuta e che prevede in capo alla parte la cui prestazione di per sé non è divenuta impossibile la scelta fra la riduzione della prestazione e il recesso” e che quindi “pare opportuno trovare un accordo sulla quota di riduzione”.

Il Tribunale di Macerata con sentenza del 28/10/2020 secondo la quale “il rispetto delle norme di contenimento costituisce solo astratta causa di forza maggiore, la cui incidenza nel caso concreto deve essere dimostrata dal conduttore”.

4) RISARCIMENTO DEL DANNO. Caduta provocata da una buca su strada in zona di mercato: niente risarcimento dal Comune.

Passeggiare in una zona trafficata – quella di un mercato cittadino all’aperto – piena di gente, di bancarelle e di ombrelloni, e con una pavimentazione in pessime condizioni, richiede maggiore attenzione rispetto a quella utilizzata in assenza di tali variabili.

Applicando questa prospettiva i Giudici di merito hanno negato il risarcimento a un uomo, vittima di una brutta caduta in un mercato di una cittadina delle Marche, escludendo la responsabilità del Comune.

Inutile si rivela il ricorso proposto in Cassazione con cui il danneggiato ha sostenuto fosse ”onere del Comune custodire diligentemente la sede stradale, a maggior ragione per la presenza del mercato”.

A questa osservazione i Giudici della Corte di Cassazione hanno ribattuto considerando che “proprio lo stato dei luoghi, e cioè il giorno di mercato, l’affollamento, la presenza delle bancarelle e degli ombrelloni, avrebbe richiesto maggiore cautela da parte dell’uomo”. Di conseguenza, la caduta è riconducibile, concludono i magistrati, alla disattenzione della persona durante la passeggiata all’interno del mercato.

(Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza n. 5457/21; depositata il 26 febbraio).

5) DIRITTO AMMINSITRATIVO. Realizzazione di un caminetto e piscina in zona agricola.

E’ legittima una ordinanza di demolizione di alcune opere edilizie abusive, realizzate in zona agricola con vincolo idrogeologico, nel caso in cui i manufatti consistano in un caminetto (nella specie, si trattava, in realtà, di un camino in muratura, delle dimensioni di mt. 2,73×1,30×1,93, posto ad una distanza dal confine di metri 1,57, cioè ad una distanza inferiore a quella minima prescritta dalle norme urbanistiche comunali in metri 5) e in una piscina interrata, ancorché di non rilevanti dimensioni (nella specie, si trattava di una piscina interrata, con pavimentazione sporgente dal terreno di circa 10-15 cm); infatti: a) la violazione delle distanze dai confini comporta la sanzione della demolizione; b) la piscina non può considerarsi una arredo da giardino, ma un’opera urbanisticamente rilevante e certamente non amovibile né precaria, essendo stata realizzata mediante uno scavo del terreno, e, in quanto tale, vietata in zona agricola.

Nella motivazione della sentenza in rassegna, è stato osservato che, con particolare riferimento alla piscina, pur trattandosi di una struttura realizzata con materiali semplici e di prezzo contenuto, tuttavia è destinata a rimanere ivi collocata indefinitamente ed a soddisfare esigenze stabili nel tempo, mentre lo strumento urbanistico comunale vieta nella zona ove è stata realizzata qualsiasi opera edilizia.

(Tar Friuli Venezia Giulia, sez. I – sentenza 11 febbraio 2021 n. 48).

Michele Zezza discussant nel Seminario su “Norme, giudici, Stato costituzionale. Frammenti di un modello giuridico” (Università di Bergamo)

Il Dott. Ric. Michele Zezza, Coordinatore del Comitato di studi giuridici iberoamericani di IgiTo, traduttore del libro Norme, giudici, Stato costituzionale. Frammenti di un modello giuridico (Giappichelli, Torino, 2020) di Francisco Javier Ansuátegui Roig, parteciperà come discussant alla presentazione del volume nell’ambito dei Seminari di filosofia del diritto del Dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Bergamo.

“Riforma del Terzo Settore: quali orizzonti per le scuole di Circo?” – Axelle Tigani Sava

Condividiamo la locandina dell’intervento tenuto oggi dalla coordinatrice del nostro progetto di ricerca “Sport e diritto”, Axelle Tigani Sava.

Webinar “Vulnerabilidad, dignidad humana y transhumanismo” – Universidad Nacional de Trujillo, Perú

El Dr. Michele Zezza, Coordinador de nuestro Comité de Estudios Jurídicos Iberoamericanos, participará en el Webinar “Vulnerabilidad, dignidad humana y transhumanismo” organizado por la Universidad Nacional de Trujillo, Perú

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