(Italiano) ***ARTICOLO*** Riforma della prescrizione: gli eventuali profili di incompatibilità costituzionale, con il diritto dell’Unione Europea e con la CEDU e la relativa rilevabilità processuale – Avv.ti Mirco Consorte e Riccardo Perona

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(A cura degli Avv.ti Mirco Consorte e Riccardo Perona (IgiTo). N.B.: Le opinioni espresse sono presentate a titolo personale dall’Autore e non riflettono necessariamente la posizione di IgiTo sul tema esposto. Le informazioni presentate hanno carattere generale e divulgativo e non sostituiscono in alcun modo l’assistenza di un professionista. Per informazioni: info@igito.it)
1. La questione
Come noto, entra in vigore oggi (1° gennaio 2020) la riforma dell’istituto della prescrizione approvata con legge 9 gennaio 2019, n. 3.
Dinanzi alle numerose voci polemiche che hanno accompagnato a suo tempo l’adozione della nuova disciplina e che si sono di recente riaccese in prossimità della sua entrata in vigore, si intende qui offrire qualche spunto – in una prospettiva strettamente giuridica e al netto delle considerazioni del legittimo dibattito politico – per verificare se e in che misura la riforma ponga problemi di compatibilità con i parametri costituzionali, sovranazionali (UE) e internazionali (CEDU) che il legislatore è tenuto a rispettare ex art. 117 comma 1 Cost., nonché in che modi e termini eventuali profili di incompatibilità potrebbero concretamente essere rilevati in sede processuale.
2. Il dettato normativo
Limitatamente a quanto qui strettamente interessa, l’art. 1 comma 1, lett. f) della legge n. 3/2019 dispone che il secondo comma dell’art. 159 del codice penale sia sostituito dal seguente:
Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronunzia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell’irrevocabilità del decreto di condanna”.
Ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, come già anticipato, tale modifica entra in vigore il 1° gennaio 2020.
3. La riforma alla luce dei principi costituzionali

 

3.1. Potenziali criticità
Dal punto di vista costituzionale, i principali aspetti di potenziale problematicità che paiono ravvisabili in relazione al nuovo secondo comma dell’art. 159 c.p. sembrano riconducibili ai quesiti di seguito indicati.
a) Che idea riflette la nuova disciplina per quanto attiene alle funzioni del diritto penale?
Andrebbe in altri termini accertato se la novella legislativa si ponga nella direzione di un diritto penale inteso quale strumento di accertamento di responsabilità ovvero – in termini che potrebbero giustificare dubbi di legittimità costituzionale – quale puro strumento di “lotta”.
b) Come si atteggia la riforma in relazione ai principi di necessaria ragionevolezza e proporzionalità della risposta sanzionatoria dello Stato (art. 3 Cost.)?
Andrebbe cioè chiarito se la previsione di una possibile sottoposizione a processo senza termine definito non costituisca un eccesso irragionevole e sproporzionato dal punto di vista della risposta sanzionatoria dello Stato.
Ciò sarebbe particolarmente evidente con riferimento ai reati meno gravi: aspetto che potrebbe richiamare dubbi di compatibilità con il principio di ragionevolezza anche sotto altro profilo, ossia quello dell’irragionevole assoggettamento alla medesima disciplina di situazioni fattuali particolarmente differenti.
In questo senso, la riforma potrebbe suscitare perplessità nella misura in cui prevede la sospensione della prescrizione per tutti i processi, senza distinzioni relative, ad esempio, alla maggiore o minore gravità per i reati per cui si procede.
c) Come si atteggia la riforma in relazione ai principi del “giusto processo” di cui all’art. 111 Cost., in primis quello di ragionevole durata del giudizio?
La questione assume particolare rilevanza specie nella misura in cui una sospensione potenzialmente sine die della prescrizione si potrebbe considerare non già una semplice riforma, ma pressoché una “abrogazione” de facto dell’istituto.
d) Come si atteggia la riforma in relazione alla presunzione di non colpevolezza di cui all’art. 27 Cost.?
Andrebbe in altri termini accertato se la nuova normativa non rischi di profilare uno slittamento dal principio in dubio pro reo a uno, opposto e difforme da quanto indicato dai precetti costituzionali, per cui il dubbio favorisce la potestà punitiva dello Stato.
e) Come si atteggia la riforma in relazione ai principi di legalità e tassatività?
Il quesito assume particolare rilevanza nell’ordine di idee, sostenuto in dottrina, per cui la stessa sottoposizione a processo sarebbe già di per sé considerabile una pena, peraltro senza previa condanna.
f) Come si atteggia la riforma in relazione con il diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost.?
In particolare, vi sarebbe da considerare se la riforma possa pregiudicare l’esercizio effettivo del diritto in questione.
g) Come si atteggia la riforma in relazione ai principi regolanti la finalità rieducativa della pena di cui al comma 2 dell’art. 27 Cost.?
 La questione si deve porre in rilevanza nel momento in cui si pensa al risvolto pratico di una condanna che perviene in capo al soggetto a distanza assai considerevole sia dalla commissione del fatto, sia dal primo grado di giudizio; la potenziale lontananza temporale vanificherebbe infatti il fine di rieducazione (meglio sarebbe parlare di reinserimento sociale) lasciando intatta la sola finalità retributiva.
3.2. Rilevabilità processuale
Dal punto di vista della possibilità di rilevare i profili menzionati o altri rilevanti dal punto di vista costituzionale, la via essenziale resta quella della prospettazione da parte del giudice penale, anche su istanza di parte, di una questione di legittimità avanti la Corte costituzionale.
Questo potrebbe avvenire per i primi fatti commessi dopo la mezzanotte di oggi (1° gennaio 2020) e che per primi perverranno a condanna di primo grado, ossia agli arresti in flagranza di reato per i quali si procederà con rito direttissimo con contestuale convalida dell’arresto il giorno 2 gennaio.
Se, da un lato, può porsi la questione sull’interesse legittimante la proposizione della richiesta di valutazione incidentale di costituzionalità, stante il fatto che l’interruzione della prescrizione interviene con l’emissione della sentenza e, dunque, fino ad allora il diritto non pare potersi considerare leso va, comunque, tenuto da conto che la prospettata violazione delle norme della Carta fondamentale sopraindicate si concretano al momento stesso della lettura del dispositivo e, pertanto, contestualmente alla risoluzione nel merito del caso al vaglio del Giudice non appare peregrina fin dal primo giorno di vigore della riforma porre e proporre la questione di legittimità costituzionale; gli imputati che saranno soggetti ai procedimenti per direttissima il 2 di gennaio con emissione di sentenza di primo grado, evidentemente, saranno i primi a poter essere potenzialmente “imputati a vita” e, dunque, i primi che rischieranno di subire la perpetua condanna ad processum.
4. Riforma e diritto dell’Unione Europea
 
4.1. Potenziali criticità
Alcune norme della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea – che, come noto, dall’entrata in vigore del trattato di Lisbona ha assunto lo stesso valore vincolante dei Trattati, divenendo quindi parte integrante del diritto primario dell’Unione – recano principi analoghi a quelli costituzionali sopra richiamati e, in questo senso, potrebbero suggerire simili dubbi di compatibilità.
Fra questi, giova ricordare il principio di presunzione di innocenza (art. 48 della Carta), il principio di legalità (art. 49), il diritto a un ricorso effettivo e a una decisione in un termine ragionevole (art. 47).
4.2. Rilevabilità processuale
Per quanto attiene alla possibilità di rilevare eventuali incompatibilità fra il diritto nazionale e quello dell’Unione, con specifico riferimento alla fattispecie in esame pare pertinente un richiamo al noto caso Taricco.
In quell’occasione, è noto che la Corte di giustizia dell’Unione aveva ammesso la possibilità di disapplicare proprio le norme sulla prescrizione previste dalla legge nazionale se ritenute incompatibili con il diritto dell’UE.
Ora, in quel caso, si trattava di una disapplicazione in malam partem (disapplicazione di un termine di prescrizione ritenuto troppo breve e, pertanto, tale da pregiudicare la tutela effettiva degli interessi finanziari dell’Unione: sentenza della Corte di Giustizia, Grande Sezione, dell’8 settembre 2015, nella causa C‑105/14). Questo, come noto, aveva suscitato dubbi da parte della Corte costituzionale italiana, che aveva ritenuto legittima la disapplicazione della norma nazionale ritenuta incompatibile con il diritto dell’UE ma solo nella misura in cui ciò non pregiudicasse diritti che all’imputato fossero riconosciuti dall’ordinamento costituzionale nazionale: ricostruzione, questa, poi condivisa anche dalla Corte di giustizia dell’UE, proprio su rinvio pregiudiziale della Corte costituzionale italiana (sentenza della Corte di Giustizia, Grande Sezione, del 5 dicembre 2017, nella causa C‑42/17).
Orbene, nel caso che ci occupa, l’eventuale disapplicazione della norma nazionale che reca la riforma della prescrizione non sarebbe certamente incompatibile con diritti dell’imputato – giacché, a differenza di quanto avveniva nel caso Taricco, si tratterebbe di disapplicazione in bonam e non in malam partem – e, quindi, v’è da ritenere che a tale disapplicazione si potrebbe senz’altro fare luogo in virtù del principio enunciato nel caso Taricco.
Va da ultimo precisato che a tale disapplicazione potrebbe provvedere direttamente il giudice penale, salvo l’eventuale preliminare rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.
5. Riforma e CEDU
5.1. Potenziali criticità
Criticità analoghe a quelle sopra riportate emergono in relazione agli articoli della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) che consacrano principi e diritti in linea con quelli già evidenziati a livello costituzionale e di Unione Europea.
In questo senso, rilevano il diritto all’equo processo, al termine ragionevole e il principio di presunzione di innocenza (art. 6) nonché il principio di legalità (art. 7).
5.2. Rilevabilità processuale
È noto che alla Corte europea dei diritti dell’uomo, organo giurisdizionale cui compete l’accertamento delle violazioni, da parte degli Stati, delle norme della CEDU si può accedere, ordinariamente, previo esaurimento dei mezzi di ricorsi interni (art. 35 CEDU). Andrebbe così preliminarmente concluso il processo nazionale.
Ciò nondimeno, va ricordata la giurisprudenza della Corte richiamata in maniera chiara nella sentenza relativa al caso Scoppola:
l’obbligo derivante dall’articolo 35 si limita a quello di fare un uso normale dei ricorsi verosimilmente effettivi, sufficienti e accessibili (Sofri e altri c. Italia (dec.), no 37235/97, CEDH 2003-VIII). In particolare, la Convenzione prescrive soltanto l’esaurimento dei ricorsi che siano al tempo stesso relativi alle violazioni incriminate, disponibili e adeguati. Essi devono esistere con un sufficiente grado di certezza non soltanto in teoria ma anche in pratica, senza che manchino loro i necessari caratteri di effettività e accessibilità (Dalia c. Francia, 19 febbraio 1998, § 38, Recueil 1998-I). Inoltre, secondo i «principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti», alcune particolari circostanze possono dispensare il ricorrente dall’obbligo di esaurire le vie di ricorso interne per lui disponibili (Aksoy c. Turchia, 18 dicembre 1996, § 52, Recueil 1996-VI)” (sentenza Scoppola c. Italia [GC], ricorso n. 10249/03, sentenza del 17 settembre 2009, par. 63).
Detto altrimenti, qualora la sospensione sine die della prescrizione ritardasse in maniera irragionevole la possibilità concreta di “esaurire” i ricorsi interni, la stessa giurisprudenza della Corte europea ammetterebbe la proponibilità di un ricorso anche prima della conclusione del processo nazionale.

(Italiano) ***ARTICOLO*** Campagna popolare per l’agricoltura contadina: il lungo percorso per la tutela dei contadini in Italia – Dott.ssa Giulia Caddeo

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(A cura della Dott.ssa Giulia Caddeo (Égalité – Great Italian Food Trade). N.B.: Le opinioni espresse sono presentate a titolo personale dall’Autore e non riflettono necessariamente la posizione di IgiTo sul tema esposto. Le informazioni presentate hanno carattere generale e divulgativo e non sostituiscono in alcun modo l’assistenza di un professionista. Per informazioni: info@igito.it)
La Dichiarazione sui diritti dei contadini e delle persone che lavorano la terra è opportunamente citata, congiuntamente alla Via Campesina, nella parte narrativa delle Disposizioni in materia di agricoltura contadina (1825), proposta di legge presentata alla Camera lo scorso 6 maggio e affidata in sede referente alla commissione agricoltura lo scorso 21 agosto, anche se non ancora calendarizzata. Essa si configura come ultimo tassello della Campagna per l’agricoltura contadina, che prende il via nel 2009 grazie a una rete di associazioni che si battono per l’ottenimento di una legge nazionale che riconosca le realtà contadine in Italia e le sostenga con misure puntuali e concrete.
L’agricoltura contadina si colloca in un contesto di pluralità di agricolture. Va al di là del concetto di mera attività economica, svolgendo una funzione sociale di tutela del territorio, di custodia della terra come bene comune dell’umanità, di tradizioni e tecniche agricole, della biodiversità e del rispetto degli ecosistemi. Per queste ragioni essa necessita di particolari forme di sostegno, incentivo e protezione, a partire da una definizione legislativa che descriva e la riconosca come categoria giuridica. Le caratteristiche strutturali delle aziende agricole italiane sono intimamente legate alle caratteristiche del territorio italiano, prevalentemente montuoso e collinare. Il panorama agricolo italiano si caratterizza per la presenza capillare e parcellizzata di piccole aziende diretto-coltivatrici e di poche macrorealtà industriali, concentrate prevalentemente nel Centro-Sud.
«L‘agricoltura dei contadini che non sono imprenditori e tanto meno industriali della terra» resta«quasi invisibile allo sguardo della legge che non la riconosce come costituzionalmente diversa dall’altra (e perfino opposta, negli effetti) e non ne sa ascoltare la voce«.
Così si legge nel comunicato stampa dei promotori della Campagna.
Da allora, anno della sua istituzione, diversi passaggi portano le istanze della Campagna sul piano istituzionale: nel 2010, la petizione della Campagna per una legge sull’agricoltura contadina diviene proposta di legge. Cambi di governo e ministri portano all’interruzione dell’iniziativa, ma nuovo impulso viene dato il 10 ottobre 2013 con la presentazione delle Linee guida per una legge quadro sulle agricolture contadine.
Tra il 2014 e il 2015 vengono presentate quattro proposte di legge simili sul medesimo tema. La «Legge quadro sull’agricoltura contadina» (2025), proposta depositata dall’Onorevole Zaccagnini, redatta di concerto con i membri della Campagna Contadina, è quella che meglio ne raccoglie le istanze. Essa introduce i concetti di sovranità alimentare, bene comune, agroecologia, accesso alla terra, individuando, allo stesso tempo, misure puntuali e concrete a sostegno dei contadini. Sulla base della definizione tecnica di cosa siano le agricolture contadine, la proposta indica anche uno specifico albo in cui esse debbano venire registrate. Le imprese così individuate godono di specifiche misure di tutela e agevolazioni. Per esempio, disposizioni di semplificazione riguardano la lavorazione, la trasformazione, la vendita e l’etichettatura di limitate quantità di prodotti di filiera corta e di produzione locale; è prevista la riduzione di contributi assistenziali e previdenziali, così come l’esonero dal pagamento dell’imposta sul valore aggiunto entro i 25.000 euro annui, la riduzione di non meno dell’80% di tasse e imposte gravanti sulle attività commerciali di vendita di prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero. I mercati contadini che non producono rifiuti sono esentati dalla relativa tassa. Sono, inoltre, previsti l’accesso prioritario ai mercati locali, il libero utilizzo delle sementi da parte dei contadini, così come il recupero delle terre incolte.
Il 13 dicembre 2017 il comitato ristretto della Commissione agricoltura della Camera giunge all’adozione del testo base, sintetizzando i contenuti delle quattro proposte. Con le elezioni del marzo 2018, purtroppo, cambiando i parlamentari di riferimento, l’avanzamento della proposta di legge subisce una fase di arresto. Il Coordinamento della Campagna rielabora, quindi, il testo da proporre ai nuovi parlamentari, assemblando la legge Zaccagnini con istituti introdotti dalle altre tre proposte, ma ad oggi la discussione parlamentare su questi temi è ferma. Se, infatti, a livello internazionale il progressivo riconoscimento della dimensione contadina ha portato alla recente approvazione, nel novembre 2018, della Dichiarazione ONU per i diritti dei contadini e delle altre persone che lavorano in ambito rurale, il panorama nazionale risulta ancora refrattario a queste innovazioni.
Nuovo impulso, poi, dovrà essere dato ora che un nuovo governo si è formato: gli impegni presi dall’On. Filippo Gallinella nell’ambito degli incontri istituzionali del 14 e del 25 febbraio 2019 sulla ripresentazione della Campagna e di quelli incorporati nella proposta di legge a firma Cunial rientrano pienamente nel ventinovesimo punto del programma di governo Conte bis:
«È necessario […] adottare gli strumenti necessari per preservare le colture tradizionali e biologiche, tutelando peculiarità e specificità produttive, così come l’agricoltura contadina nelle cosiddette “aree marginali”
A fronte dell’esistenza di diverse forme di agricoltura, le attuali politiche agricole sono  strutturate per sostenere prevalentemente quella di larga scala, capitalizzata e meccanizzata, caratterizzata da forte competitività nei mercati globali. Servono misure concrete che riconoscano la coesistenza di differenti tipologie di agricoltura e agevolino le aziende di piccole dimensioni che attuano modelli agricoli ecologici in armonia con l’ecosistema di riferimento. Speriamo che la neonominata Teresa Bellanova sia in grado di accettare e affronatre la sfida, anche nell’ambito della nuova PAC 2021-2027.
Nell’ambito del convegno Terra e diritti dello scorso 14 giugno, organizzato presso la sede dell’associazione Piemonte Grecia da ARI e CIVG, è stato messa in rilievo la portata culturale dell’ingresso in parlamento di proposte di legge che introducono nell’ambito legislativo nazionale italiano la nozione di contadino e concetti quali quelli di sovranità alimentare, bene comune, diritto alla terra, facendo riferimento anche a fonti di rango internazionale quali la Dichiarazione sui diritti dei contadini e delle persone che lavorano la terra, le cui obbligazioni vanno adempiute tramite politiche attente e lungimiranti.
La speranza è che si arrivi presto all’approvazione di una legge sull’agricoltura contadina, la volontà è quella di mantenere viva l’attenzione su questo tema così importante per il comparto agricolo italiano.

(Italiano) ***ARTICOLO*** «Diritti dei contadini e degli altri lavoratori rurali: la presa di posizione ufficiale delle Nazioni Unite» – Dott. Alessandro Zavatteri

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(A cura del Dott. Alessandro Zavatteri (IgiTo). N.B.: Le opinioni espresse sono presentate a titolo personale dall’Autore e non riflettono necessariamente la posizione di IgiTo sul tema esposto. Le informazioni presentate hanno carattere generale e divulgativo e non sostituiscono in alcun modo l’assistenza di un professionista. Per informazioni: info@igito.it)
Il 17 dicembre 2018 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, nella sua formazione plenaria, ha adottato la Risoluzione A/RES/73/165, recante la “Dichiarazione dei diritti dei contadini e degli altri lavoratori rurali”. Tale documento è il frutto di decenni di lotte sociali portate avanti dalle comunità contadine di varie aree del mondo, la cui voce si è riunita in particolare intorno all’azione del movimento internazionale La Vía Campesina. La Dichiarazione rappresenta un’importantissima presa di posizione politica e culturale della comunità internazionale sul tema della tutela dei diritti di tutti coloro che lavorano nelle aree rurali e, nonostante dal punto di vista del diritto internazionale non abbia efficacia vincolante, la sua adozione implica comunque un’assunzione di responsabilità, alla quale gli Stati non potranno sottrarsi con leggerezza.
La necessità di una dichiarazione di diritti specifica per i contadini e gli altri lavoratori rurali è derivata dalla loro ormai conclamata condizione di vulnerabilità, che si manifesta specialmente nelle seguenti aspre contraddizioni: l’80% delle persone che soffrono la fame vive nelle zone rurali ed il 50% di quelle persone posseggono unità produttive agricole di piccola scala; circa 500 milionidi unità produttive agricole, nei paesi in via di sviluppo, nutrono circa 2 miliardi di persone, ossiaun terzo dell’umanità; nonostante ciò, lagricoltura familiare produce più del 70 % dell’alimentazione mondiale.
Di fronte a tale realtà, il documento adottato dalle Nazioni Unite sancisce un cambio di prospettiva rispetto alle politiche di sviluppo per il futuro, tanto a livello nazionale come a livello internazionale. Esso riconosce la necessità di considerare tutti i diritti umani come ugualmente degni e di pari gerarchia, al fine di abbandonare logiche radicalmente individualistiche, spesso di natura strettamente economica e finanziaria, e di recuperare, da un lato, un sempre più sbiadito senso della collettività, dall’altro, una sensibilità umanistica sempre più repressa da discorsi tecnico-utilitaristici. Tale spirito è rappresentato altresì dalla circostanza che, prima di essere sottoposta al voto finale della formazione plenaria, nonostante lo sviluppo dell’agricoltura, lo sviluppo sostenibile, la nutrizione. la sicurezza alimentare e la sovranità alimentare – concetti fondamentali della medesima Dichiarazione – siano temi rientranti esplicitamente nella competenza della Seconda Commissione Principale dell’AG delle Nazioni Unite, che si occupa di “Affari economici e finanziari”, la proposta di risoluzione recante la dichiarazione dei contadini e degli altri lavoratori rurali è stata affidata ai lavori della Terza Commissione Principale, che si occupa di “Affari sociali, umanitari e culturali”.
Purtroppo, duole constatare che, sui 121 voti espressi a favore del documento in questione, solo una minima parte è provenuta da paesi cosiddetti “occidentali” o “sviluppati”; la presenza di questi ultimi, al contrario, è massiccia nell’elenco dei voti contrari e degli astenuti; fra gli astenuti, si registra la massiccia presenza del blocco dei paesi europei, fra i quali l’Italia. In altre parole, i voti favorevoli sono stati espressi da tre aree di mondo: l’America Latina, l’Africa e l’Asia. Non mancano certo eccezioni eccellenti, in un senso e nell’altro: da un lato, hanno votato a favore Portogallo, Svizzera, Monaco e Repubblica di Moldova; dall’altro, Argentina, Brasile e Colombia, si sono astenuti. Fra i casi menzionati, risalta soprattutto quello della Colombia, che nel 2016, dopo più di cinquant’anni di guerra civile combattuta per la riforma agraria, con il disarmo delle FARC e l’adozione dell’Accordo Finale di Pace per la riforma rurale integrale, pareva finalmente aver imboccato la strada della pace, che oggi tuttavia sembra più che mai lontana, a causa della persistenza del conflitto armato interno e del massacro di moltissimi lider sociali contadini indigeni e non indigeni.
In ogni caso, occorre tener presente che la Dichiarazione dei diritti dei contadini e degli altri lavoratori rurali non può e non deve essere vista come la dichiarazione dei paesi latinoamericani, africani ed asiatici, bensì come atto dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ossia di un organo rappresentativo della comunità internazionale. I problemi che essa considera sono di interesse comune, dal momento che i problemi che affliggono i lavoratori rurali nei paesi cosiddetti “del terzo mondo” e “in via di sviluppo” spesso non sono scomparsi nei cosiddetti “paesi sviluppati”, ma si presentano soltanto sotto altre vesti, in altre forme. Inoltre, l’esperienza di tali paesi deve essere tenuta in grande considerazione, dal momento che la storia non è affatto sinonimo di progresso: ad esempio, le due guerre mondiali hanno riportato hanno fatto regredire l’agricoltura italiana di decenni, mettendo i nostri lavoratori rurali nuovamente a confronto con problemi che si davano per superati. Infine, se davvero si intende pensare lo sviluppo in un’ottica internazionale, è necessario che i paesi (economicamente) sviluppati riconoscano il proprio concorso di responsabilità nell’aver creato e nel continuare a creare, con le proprie politiche economiche, commerciali e finanziarie, quelle disparità dalle quali sono emerse molte delle istanze di giustizia rappresentate nella Dichiarazione; le medesime istanze che, tra l’altro, cominciano a permeare altresì le loro società.

(English) ***ARTICLE*** “The Striani Case” – Dott.ssa Axelle Tigani Sava

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(By Dott.ssa Axelle Tigani Sava. Important note: The opinions expressed are presented by the Author as a personal opinion and do not necessarily reflect the point of view of IgiTo on the addressed matters. The information provided is general, has divulgative purpose and does not substitute the assistance of a professional. Information at info@igito.it)
Daniel Striani is a Belgian football agent and he filed a complaint with the European Commission regarding the FFP ( the UEFA’s Financial Fair Play Regulations), stating that the above mentioned law is anti competitive and has a negative impact on the ability to generate an income.
The issue that occurred had been object of a big debate within the sports environment. The FFP has brought different consequences among European football clubs: some of them have been able to operate normally and have expanded squads and wage bills, other clubs, however, have faced problems and insolvency, due to operations made above their means.
With the scope of putting a limit to the huge amount of debt within the European football, in September 2009 the UEFA’s Executive Committee approved the notion of financial fair play .
There were numerous objectives that the Executive Committee wanted to address, such as achieving a protection of the long term viability regarding European club football, introducing more discipline and rationality within club finances, decreasing pressure on salaries and transfer fees, encouraging clubs to compete within their means and long-term investments. This means that  football clubs need to balance their books or break even and they cannot, as part of a multi-year assessment, spend more than their generated income.
Striani complained before the European Commission that the FFP had restricted his freedom to provide services in the Union because of the budgetary cap that has been imposed on football clubs.  Striani stated that by preventing clubs from spending more than what they have earned in previous seasons, then they would not be able to invest in the player’s market, limiting the amount of transfers and decreasing profit possibilities for player’s agents.
Since the European Commission rejected Striani’s complaint, the agent filed a petition  before the Tribunal of Brussels . On June 19th the Tribunal then referred three preliminary  questions to the European Court of Justice (ECJ) aiming to assess whether the UEFA FFP complied with EU law. On July 16th, the ECJ issued an order declaring that the above mentioned reference for a preliminary ruling irreceivable.
The three questions faced three different issues. The first one regarded the break even requirement infringing articles 101 or 102 TFEU, the second one regarded the break even requirement violating the provisions on free movement of capitals services and persons and articles 15 and 16 of the Charter of Fundamental Rights of the EU and the third one regarded articles 65 and 66 of the FFP being discriminatory.
The case was under the attention of a lot of people within the sports environment, since almost all  European football stakeholders are in some way affected by FFP, for instance regarding the obstacles of free movement rights, the probable violation of antitrust law and the respect of fundamental rights.
Because of the outcome, a lot of critics think that the Striani case represents a missed opportunity to address the problems that the FFP has brought to the European football clubs, especially regarding the fact that certain clubs can rely on hundreds of millions of income, while others can’t. This means that the FFP represents a discriminatory bugdet cap, bringing a highly possible fossilization in the rankings.
Therefore, we will have to wait to see if another opportunity arises for the ECJ to address these issues.

(English) ***ARTICLE *** “Can an athlete be banned from practicing sports due to inadvertent doping?” – Dott.ssa Axelle Tigani Sava

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(By Dott.ssa Axelle Tigani Sava. Important note: The opinions expressed are presented by the Author as a personal opinion and do not necessarily reflect the point of view of IgiTo on the addressed matters. The information provided is general, has divulgative purpose and does not substitute the assistance of a professional. Information at info@igito.it)
CAS 2018/A/5866 Madyson Cox v. Fédération Internationale de Natation (FINA)
The case involves the Appellant Madisyn Cox, a professional swimming athlete, represented by Paul J. Green, attorney – at – law with Global Sports Advocates LLC and the Respondent, the Fédération International de Natation (FINA), represented by Mr. Jean – Pierre Morand, attorney – at – law with Kellerhals Carrard.
On the 5th of February 2018 the Athlete provided out-of-competition urine and blood samples at her training location in Austin, Texas, and the sample collection was authorized by FINA, as the association established as responsible for ant-doping control.
The Athletes urine sample was sent to the World Anti-Doping Agency (WADA) accredited laboratory located in Montreal, Canada. On the 2nd of March 2018 The Montreal INRS laboratory reported that the Athletes urine sample returned an adverse analytical finding (AAF) for the presence of Trimetazidine, listed under Class S.4  of the WADA Prohibited List. It is important to specify that Trimetazidine is banned at all time.
The Athlete was notified by FINA regarding the AAF. The Athlete then requested that her second sample be analyzed. This was done by the Montreal INRS laboratory again and the second sample analysis matched the first sample.
On the 14th of May 2018 FINA asserted in a Notice of Charge that the athlete had committed an anti-doping violation involving the presence of Trimetazidine. Because of this, the Athlete was provisionally suspended by FINA from that date.
The Athlete responded to the Notice of Charge that she admitted the anti-doping rule violation and requested a hearing before the FINA Doping Panel to determine the sanction.
A hearing took place on the 6th of July 2018 and a decision was issued by the FINA Doping Panel on the 10th of August 2018. The Athlete was sanctioned with a two year ineligibility period starting on the 3rd of March 2018.
The Panel argued that, based on the totality of the evidence, the Athlete did not act with intent in association with the AAF for Trimetazidine, but it was not persuaded otherwise that the athlete had demonstrated the source of the substance in her system. The Athlete had failed to prove how the Trimetazidine entered in her body, therefore she was not eligible for a sanction reduction below two years.
After having been notified of the Appealed decision, the Athlete decided to test the multivitamin tablets (Cooper Complete Elite Athlete multivitamin) she was taking prior to her blood test. The Trimetazidine was detected at approximately 4 nanograms per tablet.
On the 15th of August 2018, the Athlete filed a Statement of Appeal against the Respondent with the CAS in accordance to the Code of Sports-Related Arbitration, challenging the appealed decision. The athlete, in her statement of appeal, nominated an arbitrator.
On the 23rd of August 2018, the Parties informed the CAS Court Office that they had settled their dispute and they requested that the CAS appoint a Sole Arbitrator to enter a Consent Award confirming the terms of the PartiesSettlement Agreement.
The question raised by the case examines the infliction of a ban from practicing sports even when the Athlete inadvertently ingested a contaminating substance. Indeed, the FINA Doping Panel was persuaded that the Athlete didnt act with the intent in association with the SAF Trimetazidine and she did not dope. However, the Panel was not persuaded either that the Athlete had demonstrated effectively the source of the Trimetazadine  and how it had entered her system.
Although during the Appeal  there had been an elimination of many potential sources, the Panel was not convinced by the results of the process of deduction alone and deducted that the remaining cause for the AAF had been ingestion of a contaminated tap water.
The Doping Panel had concluded that the Athlete had failed to prove how the illegal substance had entered her body and that she was at no fault or negligence. Because of this, the Athlete was not eligible for a sanction reduction below two years.
As above mentioned, the Parties have settled their dispute with a Settlement Agreement signed on the 21st/22nd of August. Under Article R56 of the CAS Code, an arbitration tribunal has the authority to issue an award embodying the terms of the partiess settlement if the parties agree on a termination of their dispute in this manner. The Sole Arbitrator ratified the Settlement Agreement and incorporated it into a consent award.
In the Settlement Agreement, the Parties stated that the Athlete was declared ineligible for a period of two years by the FINA Doping Panel and that, due to the following identification of the contaminated multivitamin pills, the Respondent had agreed to a reduction of the Athletes sanction from two years to six months, beginning on the 3rd of March 2018 and ending on the 2nd September 2018, under the Article 10.5.1.2 of the FINA Anti – Doping Control Rules.
The sanction, as specified in the Settlement Agreement, was reduced depending on the degree of fault of the Athlete. Considering the facts and all the circumstances of this case, the Respondent declared that the Athletes degree of fault appeared light, since the Trimetazadine had entered inadvertently into her system.

 

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