Aggiornamento giurisprudenziale settimanale in collaborazione con lo Studio Legale Giannone. N.B.: Le informazioni offerte sono di carattere generale, hanno fine meramente divulgativo e non sostituiscono in alcun modo l’assistenza di un professionista. Per informazioni: info@igito.it.
1. DIRITTO SOCIETARIO
Inopponibilità allo Stato, divenuto socio a seguito della confisca delle partecipazioni societarie, della clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società.
In tema di arbitrato, la clausola compromissioria contenuta nello statuto di una società non è opponibile allo Sato, divenuto socio a seguito delle partecipazione societarie, ai sensi dell’art. 416 bis, comma 7, c.p., poiché la deroga dalla competenza dell’autorità giurisdizionale può operare solo a seguito di una scelta volontaria; in caso di confisca, invece, l’ingresso in società dello Stato si verfica ex lege per effetto di un acquisto a titolo originario, che piega lo scopo sociale alla finalità di conservazione del patrimonio aziendale per il tempo necessario alla definitiva destinazione dei beni confiscati (in particolare la Corte in sede di regolamento di competenza, ha escluso l’operatività della clausola compromissoria statutaria in riferimento all’azione di responsabilità promossa, ex art. 2476 c.c., dallo Stato, quale socio unico a cui erano state confiscate tutte le partecipazioni societarie). Massima ufficiale.
(Cassazione civile, sez. VI, 04 Marzo 2021, n. 6068)
2. DIRITTO TRIBUTARIO
In ipotesi di fallimento, la domanda di ammissione al passivo di crediti tributari non richiede, per la sua ammissibilità, la notificazione della cartella di pagamento.
In caso di fallimento, la domanda di ammissione al passivo di crediti tributari non richiede, per la sua ammissibilità, la notificazione al curatore o al fallito “in bonis” della cartella di pagamento emessa, ex art. 36-bis DPR n. 602 del 1973, atteso che l’obbligazione tributaria sorge col verificarsi del presupposto di fatto al quale è collegata l’emersione del tributo e che la successiva attività accertativa dell’Amministrazione finanziaria è meramente strumentale all’esercizio del diritto di credito cui attiene (nella specie la S.C. ha ritenuto difettasse l’interesse del curatore alla caducazione della cartella non notificatagli tempestivamente stante la non incidenza di detto esito sulla domanda di ammissione al passivo). Massima ufficiale.
(Cassazione civile, sez. V, tributaria, 11 Marzo 2021, n. 6846)
- PROFESSIONE FORENSE E COVID-19.
La Cassa Forense prevede nuovi indennizzi agli avvocati -e ai loro superstiti- che hanno contratto il virus Covid-19.
Con provvedimento del 29 marzo 2021, il Consiglio di amministrazione di Cassa Forense ha deliberato di stanziare 3 milioni di euro per i contributi da corrispondere agli iscritti come prestazione straordinaria in caso di contrazione dell’infezione da Sars-Cov-2.
Il comunicato indica i requisiti necessari per accedere alla previdenza straordinaria: (i) aver contratto l’infezione tra il 1/11/2020 e il 30/04/2021; (ii) essere in regola col pagamento dei contributi e la presentazione di dichiarazioni nei confronti della Cassa; (iii) rispettare le modalità di presentazione della domanda stabilite nel provvedimento.
L’entità del contributo di Cassa Forense varia in ragione della gravità delle conseguenze subite dall’iscritto in caso di infezione da Sars Cov-2: (i) in caso di decesso dell’iscritto, gli eredi avranno diritto ad un’indennità del valore di 4 mila euro; (ii) in caso di ricovero in terapia intensiva, l’iscritto ha diritto ad un’indennità del valore di euro 3000; (iii) in caso di ricovero ospedaliero di almeno sette giorni, senza terapia intensiva l’importo si riduce ad euro 1.500,00; (iv) in caso di isolamento sanitario obbligatorio spetta all’iscritto l’indennità di euro 1.000,00.
Cassa Forense precisa che le misure non sono cumulabili tra loro e neppure con le ordinarie previdenze previste dal Regolamento di assistenza.
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente online a partire dal 15 aprile e fino al 30 giugno 2021.
Per le domande presentate dai superstiti degli iscritti, (decessi fino al 31.01.2021 e decessi avvenuti dal 01.02.2021 fino al 30.04.2021 degli iscritti non coperti dall’assicurazione) è ammesso l’invio della domanda anche in forma cartacea.
- DIRITTO E SALUTE
Considerazioni sull’art. 4 della legge n. 44/2021 sulla vaccinazione obbligatoria Covid-19
L’entrata in vigore del Decreto Legge n. 44/2021, ed in particolare dell’art. 4, prevede la vaccinazione obbligatoria per il personale sanitario.
Si tratta di una disposizione che in caso di mancata accettazione di sottoporsi al vaccino, si giunge ad esiti quali il demansionamento (con possibile riduzione del compenso), la sospensione del rapporto di lavoro per i dipendenti e la sospensione dalla possibilità di esercitare la professione per i liberi professionisti.
Il presupposto logico-giuridico dell’imposizione di una vaccinazione obbligatoria è ovviamente che questa sia indispensabile per il perseguimento di un interesse pubblico, per tale intendendosi l’interesse della popolazione a contenere il contagio fino ad arrivare alla c.d. immunità di gregge. Affinché ciò possa avvenire è necessario che la vaccinazione elimini – o riduca in maniera considerevole – il rischio di trasmissione della malattia
Ma, al riguardo, la recentissima letteratura medica indica che “Sebbene sia plausibile che la vaccinazione protegga dall’infezione, i vaccinati e le persone che sono in contatto con loro devono continuare ad adottare le misure di protezione anti COVID-19” (Fonte: Aifa – Vaccini a vettore virale: domande e risposte, ultima consultazione il 03/04/2021).
In altri termini, viene imposta una vaccinazione obbligatoria sulla base di una “plausibile” incapacità di trasmissione del virus da parte dei soggetti vaccinati.
Su questa base scientifica – ancora incerta – viene imposto un trattamento sanitario obbligatorio, che ha ad oggetto peraltro la somministrazione di un farmaco dichiaratamente ancora in fase di studi.
Non si comprende dunque quale sia la base giuridica che possa giustificare l’imposizione di un vero e proprio trattamento sanitario obbligatorio a fronte di perdite più o meno significative della propria posizione lavorativa. A tale riguardo, invero, si potrebbe eccepire in punta di diritto che non si è davanti ad un vero e proprio trattamento sanitario obbligatorio eseguito coattivamente. I destinatari della norma potrebbero infatti decidere di non sottoporsi ad esso, con l’ “unica” conseguenza di vedersi demansionati o sospesi dal lavoro: quel lavoro che però costituirebbe il fondamento della Repubblica stessa.
5.DIRITTO AMMINISTRATIVO E PRIVACY.
Graduatorie scolastiche diffuse nel Web.
Con ordinanza del 11.02.2021, il Garante per la protezione dei dati personali ha applicato una sanzione di euro 5.000,00 ad un liceo per aver pubblicato in versione integrale le graduatorie relative a personale docente, comprensive di dati personali (quale recapiti telefonici, indirizzi e dati relativi alla salute).
Dall’accertamento compiuto sulla base degli elementi acquisiti e dei fatti emersi, specifica l’autorità, «l’ufficio ha accertato che l’istituto scolastico, pubblicando sul sito web istituzionale le suddette graduatorie, ha determinato una divulgazione di dati personali relativi ai soggetti riportati nelle predette graduatorie, in assenza di un idoneo presupposto normativo, ai sensi dell’art. 2-ter, commi 1 e 3 del codice, in riferimento all’art. 6 par. 1, lett. c) ed e), del regolamento, che invece ammette la predetta possibilità, da parte di soggetti pubblici, solo quando la diffusione è prevista da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, nonché la diffusione di dati relativi alla salute di taluni interessati in violazione dell’art. 9, parr. 1, 2 e 4, del regolamento, nonché dell’art. 2-septies, comma 8, del codice. La diffusione dei dati personali sopra descritti è avvenuta, inoltre, in maniera non conforme al rispetto dei principi di liceità e minimizzazione del trattamento, in violazione dell’art. 5, par. 1, lett. a) e c), del regolamento europeo».