Aggiornamento giurisprudenziale settimanale in collaborazione con lo Studio Legale Giannone. N.B.: Le informazioni offerte sono di carattere generale, hanno fine meramente divulgativo e non sostituiscono in alcun modo l’assistenza di un professionista. Per informazioni: info@igito.it.
1. DIRITTO TRIBUTARIO
Le sezioni Unite sulla notificazione a mezzo posta in caso di assenza o rifiuto del destinatario.
In tema di notifica di un atto impositivo- ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge n. 890 del 1982, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario, per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell’avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l’avvenuto deposito dell’atto notificando presso l’ufficio postale (cd. CDA), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della raccomandata medesima.
Massima ufficiale.
(Sezioni Unite Civili, 15 Aprile 2021, n. 10012)
- DIRITTO CONDOMINIALE
Il proprietario del fabbricato nel cortile comune deve partecipare alle spese di rifacimento del tetto dal fabbricato principale da cui accede?
La sentenza in commento, confermando l’orientamento maggioritario – ovverosia quello secondo cui non è possibile porre la spesa inerente il rifacimento del tetto solo a carico dei proprietari delle unità immobiliari (appartamenti, cantine etc.) poste nella verticale sottostante alla zona del tetto da riparare – ha stabilito che le parti dell’edificio in condominio – quali, nella specie, muri e tetti, deputati a preservare l’edificio condominiale da agenti atmosferici e dalle infiltrazioni d’acqua, piovana o sotterranea – rientrano, per la loro funzione necessaria all’uso collettivo, fra le cose comuni.
Pertanto, per le caratteristiche strutturali e funzionali dell’edificio, le spese per l’intervento manutentivo del tetto del fabbricato, che è destinato anche alla protezione dell’atrio (o androne) comune, devono essere ripartite tra tutti i condomini poiché tutti sono interessati alla riparazione del medesimo tetto quindi, anche dai condomini proprietari solamente del basso fabbricato nel cortile del Condominio.
(Cass. Civ., sez. VI, 07.10.2019, n. 24927)
- DIRITTO PREVIDENZIALE
La Circolare INPS n. 65/2021: tra indennità INPS e semplificazione dei requisiti per l’accesso all’indennità di disoccupazione.
Con la circolare 19/04/2021, n. 65 l’Inps ha chiarito che le domande per il riconoscimento delle indennità onnicomprensive andranno presentate entro il 31 maggio 2021.
Coloro che hanno già ricevuto l’indennità prevista dal decreto Ristori (articoli 15 e 15-bis, decreto legge 137/2020) hanno diritto a una ulteriore indennità di 2.400 euro, senza necessità di presentare una nuova domanda e la stessa verrà erogata automaticamente dall’Inps.
I lavoratori che non hanno invece beneficiato delle indennità del 2020 possono presentare domanda per il riconoscimento delle indennità onnicomprensive di cui all’articolo 10, commi 2, 3, 5 e 6, del decreto-legge n. 41 del 2021 entro la data del 31 maggio 2021.
I destinatari della tutela denominata “indennità una tantum” sono: (i)i lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; (ii) i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali; (iii)i lavoratori intermittenti; (iv)i lavoratori autonomi occasionali; (v)i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio; (vi)i lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; (vii) i lavoratori dello spettacolo.
L’indennità non è cumulabile con: (i) l’indennità erogata dalla società “Sport e salute”; (ii) l’indennità a favore dei lavoratori domestici; (iii)l’indennità per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria; (iv) il Reddito di Emergenza (anche se fruito precedentemente, da un qualunque componente il nucleo familiare); (v) l’indennità di funzione (che non sia semplice gettone di presenza) prevista per alcune cariche, come nel caso dei parlamentari.
Riguardo al Reddito di Cittadinanza, ferma restando la non cumulabilità, è possibile integrarne la misura fino al valore di 2.400 euro.
L’indennità del 2021 è invece cumulabile con: (i) l’assegno ordinario di invalidità; (ii) la NASpI (ad eccezione di stagionali e somministrati del turismo); (iii) la DIS-COLL; (iv)le erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro e tirocini professionali; (v) i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale; (vi) i premi e i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica; (vii) le prestazioni di lavoro occasionale nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile.
Inoltre, l’Istituto previdenziale ha spiegato che il decreto-legge n. 41 del 2021 ha introdotto una novità di rilievo in materia di indennità di disoccupazione NASpI.
In particolare, per gli eventi di disoccupazione verificatisi nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 è ammesso l’accesso alla NASpI in presenza dei soli requisiti dello stato di disoccupazione involontario e delle tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, con esclusione del requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo.
Le domande di indennità di disoccupazione NASpI presentate a seguito di eventi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro verificatisi nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 19 aprile 2021 e respinte per l’assenza del requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, devono essere riesaminate d’ufficio dall’Inps.
4. DIRITTO E SALUTE
Non sussiste responsabilità della casa farmaceutica per i danni subiti dal paziente sottoposto a sperimentazione clinica
Una signora, sottoposta all’interno di un’azienda sanitaria alla sperimentazione medica di un farmaco sponsorizzato da una casa farmaceutica, conveniva in giudizio l’Azienda Ospedaliera e la casa farmaceutica per sentirle condannare, in solido, al risarcimento dei danni per responsabilità precontrattuale, contrattuale ed extracontrattuale.
Il Tribunale accoglieva la domanda dell’attrice ed avverso tale pronuncia, veniva proposto gravame principale dalla casa farmaceutica e incidentale dalla Azienda Ospedaliera. La Corte d’Appello competente confermava la sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza della corte territoriale, proponeva ricorso per cassazione la casa farmaceutica eccependo l’insussistenza della responsabilità contrattuale da contatto sociale in capo alla casa farmaceutica. Il motivo veniva accolto e ritenuto fondato.
La Suprema Corte, infatti, con la sentenza in oggetto escludeva la possibilità di fondare la responsabilità contrattuale della casa farmaceutica su un contatto sociale che certamente non vi è stato, giacchè è pacifico che la danneggiata ha avuto rapporti diretti soltanto con i sanitari dell’Azienda Ospedaliera. Deve quindi affermarsi che la casa farmaceutica che abbia promosso, mediante la fornitura di un farmaco, una sperimentazione clinica eseguita da una struttura sanitaria a mezzo dei propri medici, può essere chiamata a rispondere a titolo contrattuale dei danni sofferti dai soggetti cui sia stato somministrato il farmaco a causa di un errore dei medici sperimentatori, soltanto ove risulti, sulla base della concreta conformazione dell’accordo di sperimentazione, che la struttura ospedaliera e i suoi dipendenti abbiano agito quali ausiliari della casa farmaceutica, sì che la stessa debba rispondere del loro inadempimento (o inesatto adempimento) ai sensi dell’art. 1228 c.c.; in difetto, a carico della casa farmaceutica risulta predicabile soltanto una responsabilità extracontrattuale (ai sensi dell’art. 2050 c.c. o, eventualmente, dell’art. 2043 c.c.), da accertarsi secondo le regole proprie della stessa.
Il motivo veniva pertanto accolto, con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte territoriale.
(Corte di Cassazione, sez. III Civile, 20.04.2021 n. 10348/21)
- DIRITTO AMMINISTRATIVO
Antenne 5G: illegittime le ordinanze sindacali “indiscriminate”
Sono illegittime le ordinanze sindacali che vietano indiscriminatamente l’installazione sul territorio comunale della tecnologia 5G.
Sono queste le conclusioni rassegnate dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione I di Catania che, con l’ordinanza 27 luglio 2020, n. 566, ha sospeso cautelarmente l’efficacia dell’ordinanza con cui il Sindaco di Messina aveva vietato l’installazione della tecnologia 5G sul territorio comunale.
Secondo il Tar, infatti, “la valutazione sui rischi connessi all’esposizione derivante dagli impianti di telecomunicazioni è di esclusiva pertinenza dell’A.R.P.A., organo deputato al rilascio del parere prima dell’attivazione della struttura e al monitoraggio del rispetto dei limiti prestabiliti normativamente dallo Stato”.
A favore dell’immediata sospensione, militano anche i limiti propri dello strumento sindacale utilizzato.
L’art. 38, comma 6, Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, infatti, stabilisce espressamente che “i Comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi dell’articolo 4”.
La disposizione normativa sopra citata, recependo la giurisprudenza consolidata in materia, “sancisce, per un verso, l’illegittimità di un divieto generalizzato alla installazione degli impianti del genere in esame, per un altro, l’impossibilità di adottare ordinanze contingibili e urgenti in una materia la cui competenza è riservata allo Stato”.
Si consolida, quindi, l’orientamento giurisprudenziale che aveva ritenuto illegittimi i divieti generalizzati di installazione del 5G sul territorio comunale (cfr: TAR Catania, 22/05/2020 n. 1126; 7/07/2020 n. 1641).
(TAR Sicilia-Catania, ordinanza n. 566/2020)