(ByAvv. Mirco Consorte(Foro di Torino). Important note: The opinions expressed are presented by the Author as a personal opinion and do not necessarily reflect the point of view of IgiTo on the addressed matters. The information provided is general, has divulgative purpose and does not substitute the assistance of a professional. Information atinfo@igito.it)
Con i Decreti Legislativi 123 e 124 del 2 ottobre 2018 (pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 26.10.2018) si è provveduto a modificare alcuni articoli dell’Ordinamento Penitenziario.
In realtà la portata innovativa dei due decreti è assai minore rispetto a quella prospettata dalla Legge delega ed auspicata dagli operatori del settore.
Interessante ed importante la modifica sotto il profilo dei principi generali, in particolar modo le modifiche all’art. 1 in relazione alla dignità della persona detenuta ed al divieto di usare violenza fisica e morale da parte degli operatori, soprattutto nell’ambito dei provvedimenti disciplinari, anche se la necessità di ribadire normativamente diritti fondamentali di tal tipo svela alcune situazioni di fatto negli istituti penitenziari poco edificanti anche con riferimento alle funzioni e finalità costituzionalmente previste della pena.
Appare un’intenzione di miglioramento dell’edilizia penitenziaria sia sotto il piano dei servizi fondamentali, sia sotto con riferimento alle attività rieducative e lavorative, pur tuttavia con una decorrenza a partire dal 21 dicembre 2021 che appare fiaccare qualunque speranza di un mutamento immediato dell’attuale situazione.
Le modifiche dal punto di vista sanitario sono state apportate solo sotto il piano della salute fisica tralasciando completamente l’aspetto “mentale” preveduto dalla Legge delega, nel cui ambitopermane solo la modifica nominalistica degli O.P.G. in R.E.M.S., ma che sotto l’applicazione pratica poco muta.
Totalmente omesso è stato l’argomento relativo al diritto all’affettività del detenuto, pur essendo stato uno dei principali oggetti dei lavori preparatori alla Legge delega; sembrerebbe – ma è da verificarne nei prossimi mesi l’interpretazione pratica – che tale aspetto sia stato inserito con riferimento all’esecuzione minorile.
La previsione di un autonomo corpo normativo per l’esecuzione minorile compare con 43 anni di ritardo rispetto a quella ordinaria e la cui completa indipendenza applicativa dovrà essere verificata dagli Uffici e dai Tribunali di Sorveglianza per i Minorenni nei prossimi periodi; pur tuttavia la riforma in merito rappresenta un notevole passo in avanti, anche se fiaccato dalla mancata esclusione dell’ostativitàai benefici delle condanne inerenti reati di cui all’art. 4 bis o.p., come previsto originariamente.
Per quanto concerne l’aspetto procedurale della Sorveglianza si sottolinea l’inserimento della possibilità di decisioni de plano da parte del Magistrato di Sorveglianza in relazione a richieste di benefici penitenziari da parte di condannati liberi con pene sotto i 18 mesi e con riferimento alle istanze di sospensiva dell’esecuzione; occorre, ovviamente, vederne l’applicazione pratica e gli eventuali – se esistenti – benefici di sgravio del lavoro dei Tribunali di Sorveglianza, ma non si può non temere una ulteriore compressione del diritto di difesa, in particolar modo con esclusione del diritto di interlocuzione da parte del difensore in situazioni controverse nel caso di mancata rimessione all’udienza collegiale partecipata da parte del Magistrato di Sorveglianza.
Infine si deve sottolineare l’assenza totale di interventi di “potenziamento” delle misure alternative alla detenzione in carcere e degli Uffici di Esecuzione Esterna (U.E.P.E.) che sembra andare di pari passo con l’incremento di reati inseriti tra gli ostativi ai benefici nell’art. 4 bis o.p (con prospettive di ulteriori inserimenti nei prossimi mesi) – la cui costituzionalità dovrà essere verificata a breve – e che, inevitabilmente, comporteranno un ulteriore incremento della popolazione carceraria; in tal senso la situazione è drammatica essendo le carceri italiane già in sovraffollamento con percentuali che si aggirano intorno al 35-40% e, dunque, ponendosi l’Italia nuovamente a rischio di sanzioni da parte della Corte Europea per i Diritti dell’Uomo per le condizioni in cui versano le persone private della libertà personale.
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(By Avv. Riccardo Perona. Important note: The opinions expressed are presented by the Author as a personal opinion and do not necessarily reflect the point of view of IgiTo on the addressed matters. The information provided is general, has divulgative purpose and does not substitute the assistance of a professional. For information: info@igito.it)
La Corte di Cassazione, con sentenza SS.UU. del 21 maggio 2018, n. 12527, ha offerto nuove indicazioni in merito alle scritture prodromiche alla successiva firma di contratti preliminari.
In particolare, la Corte ha distinto due ipotesi:
nel caso in cui la scrittura contenga già l’accordo sugli elementi essenziali del contratto, essa, ad avviso della Corte, costituisce già il vero contratto preliminare;
nel caso in cui, invece, la scrittura stabilisca un assetto degli interessi più circoscritto di quello di cui al preliminare vero e proprio, ma più specifico di quanto possa avvenire a livello precontrattuale, si è in presenza di un contratto “preliminare del preliminare“: tale figura, che era stata ritenuta addirittura nulla dalla stessa Corte di Cassazione con la sentenza SS.UU. n. 4628/2015, è stata dunque oggi riconosciuta come ammissibile e produttiva di effetti.
Alla luce di tale nuovo orientamento giurisprudenziale, è opportuno prestare particolare attenzione alle scritture che si sottoscrivono nel corso delle trattative e nelle fasi precedenti alla conclusione del contratto definitivo.
Dal punto di vista pratico, sono soprattutto rilevanti i casi in cui le parti intendano sottoscrivere un documento che preveda la successiva sottoscrizione di un preliminare. Ciò avviene, ad esempio, nella prassi in materia di rent to buy originale, ossia quella figura contrattuale che comporta la sottoscrizione di un contratto di locazione collegato a un contratto preliminare di compravendita dell’immobile e per la quale è frequente che le parti si vogliano impegnare, in una fase avanzata delle trattative, alla futura firma, appunto, dei due accordi collegati.
I contraenti dovranno infatti essere consapevoli del fatto che, laddove la scrittura già precisi gli elementi essenziali del futuro contratto di compravendita, integrando i requisiti stabiliti dalla Corte, la stessa è da ritenersi già costitutiva di un contratto preliminare. In questo modo, la scrittura:
sarebbe soggetta a tutti gli obblighi di forma, registrazione, trascrizione ed adempimenti fiscali propri di questa figura, a pena di tutte le conseguenze previste in materia di validità e possibili sanzioni, fra cui anche l’ipotesi di nullità prevista dall’art. 1351 del codice civile;
sarebbe suscettibile di esecuzione in forma specifica, determinando così obblighi e responsabilità del tutto diversi e superiori rispetto a quelli meramente precontrattuali di cui all’art. 1337 del codice civile;
se ritenuta valida, costituirebbe già una parte integrante del rent to buy e determinerebbe il rischio, quasi paradossale, di inficiare la validità del successivo contratto che si volesse firmare proprio con lo scopo di siglare un preliminare, in quanto lo stesso sarebbe una mera ripetizione del primo.
Viceversa, laddove il testo non presenti caratteristiche tali da costituire già un contratto preliminare, quando le parti operino determinazioni che non sono solamente proprie della fase precontrattuale la scrittura potrebbe essere considerata un contratto preliminare del preliminare. In tal caso, ad avviso della Corte, si può determinare una responsabilità per la mancata conclusione del successivo contratto preliminare “di natura contrattuale per la rottura del rapporto obbligatorio assunto nella fase precontrattuale”: una responsabilità, cioè, anche qui di gran lunga superiore a quella meramente precontrattuale di cui all’art. 1337 del codice civile.
È dunque di particolare importanza che le parti, nel sottoscrivere documenti nel corso delle trattative e delle fasi precedenti alla firma del contratto definitivo, prestino particolare attenzione alla redazione e alla natura che si intende conferire ai dcoumenti stessi.
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